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PDL 3284

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3284


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERSACE

Disciplina degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili

Presentata il 9 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende disciplinare il tema degli incarichi extragiudiziari dei magistrati. Si tratta di un tema da lungo tempo dibattuto e che ha visto un succedersi di norme non organiche che hanno riguardato essenzialmente la partecipazione dei magistrati ordinari e di quelli amministrativi agli arbitrati. È ormai matura l'esigenza di una disciplina organica della materia che tenga conto delle delicate implicazioni che ne derivano. È opinione condivisa quella secondo cui non sono sufficienti i pareri e le circolari del Consiglio superiore della magistratura (CSM), ma occorre una disciplina specifica che riconduca all'esercizio della giurisdizione i troppi magistrati che, per le più diverse ragioni, sono stati addetti ad altre attività presso amministrazioni dello Stato o hanno acquisito incarichi arbitrali che ne hanno fortemente ridotto l'impegno sul piano della giurisdizione.
      Una delle ragioni che motivano questa proposta di legge è la necessità di impiegare al massimo grado le risorse umane disponibili per far fronte all'enorme arretrato che si è accumulato sia nel settore della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa e contabile. In termini assoluti il numero dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili italiani è pari, se non superiore, a quello di altri Paesi europei delle stesse dimensioni dell'Italia. I dati statistici più recenti forniti dal Ministero della giustizia e quelli elaborati dalla Banca mondiale forniscono un quadro desolante della giustizia italiana, relegata agli ultimi posti al mondo in quanto ad efficienza del servizio. Occorre invertire questa perniciosa tendenza, riconducendo i magistrati di ogni ordine e grado alla funzione giurisdizionale per lo
 

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svolgimento della quale sono stati assunti dallo Stato. I magistrati siano, dunque, restituiti alle loro funzioni. Le prassi invalse negli ultimi decenni hanno consentito che centinaia di magistrati acquisissero incarichi di ogni genere e si è trattato spesso non solo di incarichi consentiti dalle norme in vigore, ma anche di incarichi non previsti da alcuna disposizione di legge e tuttavia autorizzati dall'organo di autogoverno della magistratura, sia quella ordinaria e amministrativa che contabile o militare. La presente proposta di legge intende disciplinare la materia in modo da riaffermare il principio della prevalenza delle funzioni giurisdizionali per tutti i magistrati e della tutela del prestigio della magistratura, che è oggi intaccato dalla commistione di interessi che deriva dallo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
      Con l'articolo 1 si introduce il divieto per i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, di assumere incarichi di qualsiasi natura se non quelli espressamente consentiti dalla legge. In particolare, si introduce, con il comma 2, il divieto per i magistrati di assumere incarichi presso tutti gli organi costituzionali e presso il Ministero della giustizia. Tale norma vuole mettere fine alla prassi per cui numerosi magistrati vengono chiamati a svolgere attività di consulenza in favore del Governo in carica e quindi di una maggioranza politicamente schierata, tanto più che molto spesso tali incarichi hanno avuto essenzialmente contenuto manageriale e di gestione organizzativa di alcuni settori di istituzioni o di Ministeri, tutte attività che nulla hanno a che vedere con le capacità professionali dei magistrati. Non va sottaciuto che questa cattiva prassi amministrativa è stata spesso motivata dall'aspettativa, quasi sempre dimostratasi un'illusione, di garantirsi una copertura rispetto a indagini giudiziarie che avessero investito l'attività dell'esecutivo o di quelle istituzioni che si giovavano della consulenza di autorevoli magistrati. La crisi della giustizia italiana, il suo discredito nel mondo occidentale e le statistiche negative che la investono sono un motivo sufficiente per mettere fine a queste prassi. Per questo la proposta di legge introduce il divieto per i magistrati di assumere incarichi presso enti e istituzioni di alta amministrazione. Ugualmente è fatto divieto di assumere incarichi conferiti da amministrazioni o da enti pubblici, oltre che, naturalmente, di assumere incarichi in arbitrati, in commissioni di gare o in consigli di amministrazione.
      Con l'articolo 2 sono indicati tassativamente gli incarichi consentiti. Essi sono: quelli presso enti od organismi internazionali; gli incarichi di insegnamento, limitatamente a quelli conferiti dal CSM; gli incarichi di studio, di ricerca o di collaborazione scientifica. Sono stati volutamente esclusi gli incarichi di insegnamento in istituzioni universitarie pubbliche o private, per le stesse ragioni di opportunità che si sono prima segnalate relativamente agli organi costituzionali e ai Ministeri. La proposta di legge introduce norme relative alla durata degli incarichi e alla messa in aspettativa senza stipendio dei magistrati che decidono di accettare un incarico tra quelli consentiti. Introduce, infine, il divieto per il magistrato di concorrere a incarichi direttivi nella magistratura per il periodo di svolgimento dell'incarico extragiudiziario.
      In conclusione, con questa proposta di legge si vuole mettere fine al malcostume degli incarichi extragiudiziari, spesso tradottisi in un impoverimento della funzione giurisdizionale, cui sono state sottratte troppe risorse umane. Il magistrato italiano, sia esso appartenente alla magistratura ordinaria, militare, contabile o amministrativa, deve dedicare tutte le sue energie alle funzioni giurisdizionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di attuare i princìpi di autonomia e di indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della Costituzione e di consentire l'effettività dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è fatto divieto ai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili di assumere incarichi extragiudiziari di qualsiasi natura.
      2. Fatta salva la disciplina in materia di incompatibilità funzionale, i magistrati non possono:

          a) assumere incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nonché presso altri organi di rilevanza costituzionale;

          b) assumere incarichi presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione, di garanzia o di particolare interesse pubblico nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario;

          c) assumere incarichi di consulenza o di collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

          d) partecipare a organi di società a capitale privato o pubblico;

          e) assumere incarichi di consulenza conferiti da amministrazioni o da enti pubblici;

          f) partecipare a collegi arbitrali o assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero partecipare a commissioni di collaudo;

 

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          g) partecipare a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

          h) partecipare a commissioni o a comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi o finanziamenti;

          i) partecipare a consigli di amministrazione e a organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi fini di lucro;

          l) partecipare a collegi sindacali o di revisori dei conti.

Art. 2.

      1. I magistrati non possono assumere incarichi extragiudiziari, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.
      2. È consentito ai magistrati l'esercizio dei seguenti incarichi:

          a) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

          b) incarichi di insegnamento conferiti dal Consiglio superiore della magistratura;

          c) incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica.

      3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura. La durata degli incarichi non può superare i tre anni, non rinnovabili. Nel corso dell'incarico, il magistrato è posto in aspettativa senza stipendio. Il periodo in cui il magistrato svolge incarichi consentiti è conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio. Nel corso del periodo in cui svolge incarichi consentiti, il magistrato non può concorrere ad incarichi giudiziari.
      4. Al termine del periodo di incarico extragiudiziario consentito, il magistrato ritorna all'esercizio delle funzioni giudiziarie nella stessa collocazione che aveva prima dell'incarico.

 

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Art. 3.

      1. Gli articoli 16 e 17 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.


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