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PDL N. 3333

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3333



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO PRESTI

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

Presentata il 18 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sanare un'anomalia dell'ordinamento legislativo che non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.
      Sulla base della legislazione vigente, la pensione di reversibilità spetta ai componenti del nucleo familiare del lavoratore o del pensionato deceduto, a determinate condizioni. In particolare, la denominazione della prestazione, ma non le modalità di calcolo, cambia in relazione alla situazione del soggetto deceduto al momento della morte: pensione di reversibilità, pensione indiretta o indennità una tantum.
      Al coniuge spetta il 60 per cento della pensione che sarebbe spettata al dante causa, ridotta se il superstite supera determinati limiti reddituali. Tale aliquota è stata armonizzata sia per le pensioni di reversibilità liquidate nel settore privato che in quello pubblico a decorrere dal 1995, con la legge n. 335.
      Inoltre, se esistono altri aventi titolo, la pensione è suddivisa tra gli stessi.
      La normativa vigente, peraltro, fissa regole limitative per il riconoscimento del diritto alla pensione di cui trattasi, nei casi di separazione e di divorzio:

          1) la pensione di reversibilità o indiretta spetta al coniuge superstite anche se separato e, nel caso in cui il coniuge sia separato per colpa, solo se il tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;

 

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          2) spetta, altresì, a determinate condizioni, al coniuge divorziato purché sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato. Nel caso si sia risposato il giudice stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge, sulla base della durata temporale dei due matrimoni (sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999) e ad altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite, nonché di eventuali periodi di convivenza prima del matrimonio (sentenza della Corte di cassazione n. 10638 del 2007).

      Nonostante tale articolata legislazione sulla materia, nulla è previsto nel caso di omicidio del dante causa, per cui il soggetto che si macchi di tale delitto non è escluso dal diritto a percepire la pensione di reversibità o indiretta. Tra l'altro, la Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti «jure proprio» e non «jure successionis», con la conseguenza che non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.
      Purtroppo si sono verificati alcuni casi in cui il coniuge uxoricida ha chiesto e ha ottenuto dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta, in quanto, come rilevato, non esiste alcuna norma che preveda la perdita del diritto in caso di omicidio. Né gli enti previdenziali - per non riconoscere il diritto all'uxoricida al trattamento in questione - hanno potuto fare ricorso a interpretazioni o a estensioni analogiche, considerato che quando si restringono o si comprimono diritti soggettivi - come nel caso del diritto a pensione - non è possibile utilizzare tali fonti interpretative.
      A titolo esemplificativo si ricordano alcuni casi, diffusi anche dai mezzi di informazione, riferiti a eventi delittuosi verificatisi negli anni recenti:

          1) a Perugia, un uomo condannato a trenta anni di reclusione per aver ucciso nel 2003 la moglie gode dell'intero trattamento della pensione di reversibilità, mentre il figlio minore della vittima solo del 20 per cento;

          2) a Nuoro, un uomo condannato a ventitré anni di reclusione, poi ridotti a otto anni, ha chiesto nel 2007, dopo la scarcerazione, la pensione di reversibilità della moglie da lui uccisa, pensione nel frattempo percepita dalla figlia minore, la quale potrà godere ora solo del 20 per cento.

      In relazione a quanto esposto, per finalità di giustizia e di eticità, si ritiene doveroso colmare questo vuoto legislativo con l'approvazione della presente proposta di legge, necessaria a escludere chi si è macchiato di un crimine così grave dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto.
      Con il comma 1 dell'articolo unico si intende escludere - a regime - il diritto a pensione a tutti i familiari superstiti - e quindi non solo al coniuge - che si macchino del delitto di omicidio nei confronti del dante causa, una volta emessa la sentenza di condanna passata in giudicato.
      Con il comma 2 si intende disciplinare la fase transitoria, revocando il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata alla data di entrata in vigore della legge.
      La presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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