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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3182 |
a) l'articolo 1 interviene sul citato articolo 51 della legge n. 3 del 2003 aggiungendo ai divieti già previsti all'interno dei locali e degli uffici aperti al pubblico anche il divieto di fumo in una serie di luoghi aperti di aggregazione sociale (parchi comunali, cortili e spazi interni all'aperto di scuole e di ospedali, perimetro esterno di scuole e di ospedali, file nei parcheggi dei taxi, spazi adibiti a fermata di mezzi di trasporto pubblico, banchine dei binari nelle stazioni ferroviarie, spazi adiacenti agli ingressi di locali pubblici, teatri e sale cinematografiche, impianti sportivi all'aperto, stabilimenti balneari e spiagge libere) che sono spazi affollati da persone di tutte le età che in molti casi - si pensi soprattutto ai ragazzi che a scuola fumano durante l'intervallo dalle lezioni - fanno parte delle categorie più vulnerabili;
b) l'articolo 2 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nella parte in cui è già stabilito l'obbligo di indicare a chiare lettere sull'esterno delle confezioni dei prodotti da fumo, i rischi per la salute propria e altrui connessi all'uso delle sigarette, stabilendo l'ulteriore obbligo di stampare - analogamente a quanto già avviene in molti importanti Paesi del mondo (dal Brasile al Canada, dall'Australia all'Egitto) - foto a colori che illustrino, nel modo più incisivo, le conseguenze dannose per la salute che possono portare perfino alla morte. Tale previsione è in perfetta coerenza con la legislazione dell'Unione europea e, nello specifico, con la decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni dei prodotti da tabacco, che detta criteri e istruzioni tecniche per gli Stati membri dell'Unione europea (finora, come emerge dal citato Rapporto dell'Osservatorio su fumo, alcol e droga, solo il Regno Unito, il Belgio e la Lettonia hanno dato attuazione a tale decisione mentre la Francia e la Germania sono in procinto
c) l'articolo 3, in analogia con i nuovi orientamenti normativi che stanno emergendo in altre realtà europee, a partire dalla Gran Bretagna il cui Governo ha annunciato la prossima approvazione di una nuova legge antifumo maggiormente vincolante, abolisce la possibilità di installare i distributori automatici di sigarette per strada;
d) l'articolo 4, comma 1, interviene sull'articolo 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, affiancando, al divieto per il conducente di un automezzo di usare il telefono cellulare senza auricolari, anche quello di fumare estendendolo anche agli eventuali passeggeri. Il fumo all'interno degli autoveicoli, cioè in spazi chiusi di piccole dimensioni, è quanto di più pericoloso possa esserci per la salute propria e altrui: si pensi a quei bambini che, viaggiando in macchina con un genitore che fuma, si trovano costretti a respirare un'aria tanto viziata e nociva. Inoltre il fumo può essere un pericoloso elemento di distrazione e, secondo alcuni studi scientifici, potrebbe anche causare un appannamento dei normali riflessi mentre si guida. Secondo il comma 3-bis del medesimo articolo 173, la violazione di tale divieto comporta che i trasgressori siano soggetti a una sanzione amministrativa da euro 148 a euro 594 e perfino, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
e) infine, l'articolo 5 mira apertamente a promuovere la diffusione di una cultura alternativa che considera il fumo non solo insano e dannoso per la vita umana, ma anche inutile, incentivando i giovani fumatori ad abbandonare le sigarette attraverso un impegno concreto da parte dello Stato con l'istituzione di un fondo presso il Ministero della salute volto a finanziare agevolazioni - sotto forma di sconti sui biglietti per spettacoli artistici e sportivi e per l'acquisto di libri - in favore di persone con meno di trenta anni di età che smettono di fumare presso i centri antifumo condotti da ospedali, ASL e Lega italiana per la lotta ai tumori e presso, ove ciò sia necessario ma solo qualora presentino comprovati criteri di serietà e affidabilità degli stessi, associazioni e consultori privati che godano del riconoscimento da parte dell'Istituto superiore di sanità. La filosofia di questa previsione (che, in base al comma 2 del medesimo articolo 5, verrebbe finanziata nel modo più logico: cioè aumentando il prezzo dei pacchetti di sigarette e degli altri prodotti da fumo) consiste nel contrastare e prevenire il fumo non solo attraverso i divieti, ma anche supportando una nuova consapevolezza dell'inutilità e della dannosità del fumo stesso.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto il seguente:
«1-bis. È altresì vietato fumare nei seguenti spazi aperti:
a) parchi comunali;
b) cortili e spazi interni all'aperto di scuole e ospedali;
c) perimetro esterno di scuole e di ospedali;
d) file presso i parcheggi di taxi;
e) spazi adibiti a fermata di mezzi di trasporto pubblico;
f) banchine dei binari all'aperto nelle stazioni ferroviarie;
g) spazi adiacenti all'ingresso di locali pubblici, teatri e sale cinematografiche;
h) spalti di stadi e impianti sportivi;
i) stabilimenti balneari e tratti di spiaggia libera».
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In attuazione della decisione 2003/641/CE della Commissione europea, del 5 settembre 2003, e, in particolare, dell'articolo 4,
b) il comma 4 è abrogato.
1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, è abrogato.
1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente e ai passeggeri di fumare all'interno degli autoveicoli»;
b) al comma 3-bis, le parole: «le disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
1. Il Ministero della salute, garantendo una copertura omogenea sull'intero territorio nazionale, stipula accordi con i centri antifumo condotti dagli ospedali, dalle aziende sanitarie locali e dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori che consentano loro di firmare convenzioni con teatri, cinema, librerie e club sportivi in base alle quali i giovani di età inferiore a trenta anni che smettono di fumare possano usufruire di sconti e di agevolazioni.
2. Nei territori con un numero non sufficiente di centri antifumo, i contributi di cui al comma 3 possono essere concessi anche ad associazioni e a consultori privati individuati dal Ministero della salute sulla base di criteri che ne assicurino la serietà e l'affidabilità avvalendosi dei censimenti effettuati periodicamente dall'Osservatorio su fumo, alcol e droga istituito presso l'Istituto superiore di sanità.
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute è istituito un fondo per il finanziamento dei contributi ai centri antifumo, alle associazioni e ai consultori privati che li utilizzano per le finalità di cui al comma 1.
4. Il fondo di cui al comma 3 ha una dotazione iniziale, per ognuno degli anni 2010, 2011 e 2012, pari a 5 milioni di euro. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
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