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PDL N. 3235

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3235



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BACCINI, BARANI, BARBA, CASTIELLO, COLUCCI, DI VIRGILIO, DIVELLA, RENATO FARINA, GALATI, GIRLANDA, LEHNER, LISI, MANNINO, OLIVERIO, PUGLIESE, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VENTUCCI, ZACCHERA

Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa

Presentata il 22 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole favorire l'inserimento di migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da diversi anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa.
      Questo adeguamento si è reso necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni.
      Infatti i lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione del la difesa, tanto che la loro situazione di precarietà appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto ingiustificata.
      Pertanto, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori appare auspicabile e necessaria, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.
      Nel merito, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità per l'inquadramento del personale operaio nei ruoli civili del Ministero della difesa. In particolare, il Ministero
 

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della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, i lavoratori precari attualmente in servizio - stimati in non più di millesettecento unità - che alla data del 31 dicembre 2010 hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la medesima data. Questi lavoratori costituiscono già oggi un costo per il Ministero della difesa. Si tratta, dunque, solo di regolarizzarli con gli aggiuntivi oneri previdenziali.
      L'assunzione in servizio dei suddetti lavoratori è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una domanda presentata dagli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato e i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le citate modalità.
      Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione suddetti lavoratori precari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di millesettecento unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2010, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la medesima data.
      2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una domanda presentata dagli interessati entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro nonché dei profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

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Art. 2.
(Variazioni organiche).

      1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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