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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3259 |
1.1 Contesto dell'Accordo.
Nell'ottobre 1996 il Consiglio europeo ha conferito alla Commissione europea il mandato a negoziare un accordo multilaterale con i Paesi all'epoca candidati all'adesione all'Unione europea, più Norvegia e Islanda, in vista della creazione di uno Spazio aereo comune europeo (European Common Aviation Area) (ECAA), che prevedesse su base reciproca la completa apertura dei mercati in termini di accesso, capacità, tariffe e diritto di stabilimento. L'accordo avrebbe contemplato l'allineamento all'acquis comunitario in materia di sicurezza, protezione e gestione del traffico aereo. I negoziati con i Paesi candidati dell'epoca si sono estinti nel 2002, in considerazione dell'accessione allora imminente.
Alla luce dei princìpi affermati nella nota sentenza cosiddetta «open skies» della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 novembre 2002, che ponevano la conclusione di accordi aerei bilaterali tra Stati membri e Paesi terzi in un più vasto ambito di interesse a livello comunitario, l'Unione europea iniziava intanto a sviluppare una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione.
Su proposta della Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea del giugno 2005 individuava un piano d'azione globale volto non solo ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche a un ampliamento dell'accesso al mercato.
L'obiettivo finale consiste nell'istituzione, entro il 2010, di uno Spazio aereo comune, uniforme e integrato, cominciando con i Paesi del sud-est europeo, fino ad estenderlo via via a quelli limitrofi, nell'ambito della politica europea di vicinato. Il presente Accordo rappresenta la prima intesa nell'ambito della nuova strategia; ad esso ha fatto seguito un Accordo euromediterraneo con il Marocco, firmato il 12 dicembre 2006 (reso esecutivo dalla legge n. 158 del 2009), mentre il 3 dicembre 2007 sono iniziati i negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un'analoga intesa.
Con l'entrata in vigore di questo Accordo, l'ECAA interesserà 35 Paesi e oltre 500 milioni di persone, con 414 aeroporti potenzialmente operativi nel sud-est europeo. Il traffico aereo tra l'Unione europea e i Paesi in questione, già aumentato dal 2001 del 121 per cento, registra una previsione di crescita annuale di oltre il 6 per cento fino al 2011. Con il previsto allineamento della legislazione dei Paesi dei Balcani occidentali all'acquis dell'Unione europea, l'ECAA contribuirà fra l'altro all'avvicinamento di tali Paesi, candidati all'adesione all'Unione europea, alla normativa europea in materia di aviazione.
Sono firmatari dell'Accordo i 27 Paesi dell'Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Norvegia, Romania, Serbia, Montenegro e Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo-MINUK.
1.2 Iter procedurale di firma dell'Accordo.
Sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio europeo nel dicembre 2004, la Commissione europea ha avviato i negoziati per la conclusione dell'Accordo il 31 marzo 2005. Il testo è stato parafato nel
1.3 Finalità dell'Accordo.
L'Accordo è inteso a istituire un ECAA, suscettibile di ulteriori ampliamenti, fondato sulla progressiva apertura dei mercati, tramite l'estensione dell'acquis dell'Unione europea a tutti i Paesi coinvolti, nei settori della sicurezza della navigazione aerea e della gestione del traffico, con particolare riferimento ai diritti del consumatore e alla tutela ambientale. La sua applicazione è mirata a eliminare la
1.4 Esame delle disposizioni.
Obiettivi e princìpi.
Vengono definiti le finalità e il campo di applicazione dell'Accordo ECAA, e sono illustrati terminologia, concetti e composizione del testo. Con l'espressione «Parte associata» è indicato ognuno dei Paesi dei Balcani.
L'Accordo consta di: trentaquattro articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA e che costituiscono l'Accordo di base; quattro allegati; nove Protocolli di cui all'articolo 27 dell'Accordo di base, ognuno adeguato alla specifica situazione della Parte associata (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Romania, Kosovo), con l'indicazione delle condizioni da adempiere per consentire la transizione da una fase all'altra.
Viene quindi definito il regime di applicabilità, nell'ordinamento giuridico interno delle Parti, degli atti contenuti nell'Allegato I, che specifica la normativa dell'Unione europea di riferimento nell'ambito dell'Accordo di base, e nelle decisioni del Comitato misto, essendo entrambe le tipologie disposizioni vincolanti per le Parti contraenti. A seconda che si tratti di regolamenti o direttive dell'Unione europea, nel primo caso l'atto diviene direttamente parte della legislazione del Paese firmatario, nel secondo le autorità locali possono definirne forma e modalità di attuazione. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'Accordo, le cui disposizioni lasciano impregiudicati i rapporti tra i contraenti appartenenti allo Spazio economico europeo (Unione europea, Norvegia e Islanda) (articoli 1-5).
Non discriminazione.
È vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalità (articolo 6).
Diritto di stabilimento.
È vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi, con conseguente accesso alle attività non salariate, possibilità di costituzione e gestione di imprese e di società alle condizioni previste dalla legislazione del Paese di stabilimento, nonché di apertura di agenzie. Tali disposizioni non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri né pregiudicano l'applicabilità di norme delle Parti contraenti in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o di trattamento riservato ai cittadini di Stati stranieri per motivi di sanità e sicurezza pubbliche.
Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi preesistenti, vengono abolite le restrizioni quantitative ai trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi, qualora necessari al vettore aereo ECAA al fine di proseguire la propria attività alle condizioni stabilite nel presente Accordo. L'obbligo predetto lascia impregiudicati divieti e restrizioni applicati dalle Parti contraenti a importazione, esportazione e transito per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, sanitari e di protezione della salute umana e animale, nonché di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articoli 7-10).
Sicurezza aerea.
Le Parti provvedono affinché gli aeromobili di una Parte che atterrano sul territorio di un'altra Parte contraente rispettino le norme di sicurezza internazionali e siano sottoposti a opportune ispezioni degli equipaggi e delle attrezzature. È prevista in favore di ciascuna parte la facoltà di richiedere consultazioni relative
Protezione della navigazione aerea.
Le Parti affermano il loro reciproco obbligo di proteggere l'aviazione civile da qualsiasi atto di pirateria avente lo scopo di minacciare la sicurezza di passeggeri, equipaggi, aeroporti e impianti adibiti al supporto della navigazione aerea, assicurando l'applicazione di tutte le disposizioni di protezione indicate nell'Allegato I. È previsto, inoltre, un obbligo di cooperazione reciproca nel caso in cui si verifichino atti che possano pregiudicare la sicurezza, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia.
La Commissione europea può sottoporre le Parti a ispezione, conformemente alla normativa dell'Unione europea di cui all'Allegato I, con la facoltà di invitare a partecipare altre Parti contraenti (articolo 12).
Gestione del traffico aereo.
Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al cielo unico europeo in ambito ECAA, le Parti adottano le misure necessarie per allinearvi le strutture istituzionali deputate alla gestione del traffico aereo, soprattutto con la designazione o con la creazione di organismi di controllo nazionale separati dai prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea.
L'Unione europea coinvolge le Parti associate nelle iniziative operative connesse al cielo unico europeo, in particolare in merito all'impegno di istituire quanto prima blocchi funzionali per una più razionale ed efficace gestione dello spazio aereo. L'Unione europea dispone, altresì, che le Parti siano pienamente associate all'elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito del Programma di attuazione tecnica del cielo unico europeo (SESAR), che permette di coordinare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo (articolo 13).
Concorrenza.
Nell'ambito del presente Accordo si applicano le norme in materia di concorrenza e di aiuti e monopoli di Stato di cui all'Allegato III. Nel caso in cui siano vigenti altri tipi di accordo tra due o più Parti, quali quelli di associazione, che contengono norme in tali settori, saranno queste ultime a prevalere (articolo 14).
Esecuzione.
Le Parti garantiranno che i diritti derivanti dal presente Accordo possano essere tutelati presso i propri tribunali nazionali. Fanno eccezione i casi in cui possono essere pregiudicati i servizi aerei effettivi o potenziali che devono essere autorizzati ai sensi del presente Accordo, o tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni dell'Unione europea in virtù dei poteri loro conferiti dall'Accordo stesso. In tali casi la competenza spetta rispettivamente alle istituzioni dell'Unione europea, che eserciteranno i poteri loro conferiti dalle disposizioni degli atti di cui all'Allegato I, e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (articolo 15).
Interpretazione.
Le disposizioni dell'Accordo identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono applicate conformemente alle sentenze e alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione europea in materia precedenti alla firma dell'Accordo. Le sentenze e le decisioni successive dei due organi dell'Unione europea sono comunicate a tutte le Parti contraenti.
Qualora in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione di un partner ECAA sia sollevata una questione di interpretazione dell'Accordo, tale giurisdizione può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, secondo la procedura prevista all'Allegato IV. Un partner ECAA può stabilire in quali misura e modalità i propri organi giurisdizionali applicheranno la presente disposizione, notificando tale decisione al depositario dell'Accordo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Qualora una giurisdizione di una Parte contraente, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non possa fare riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea, qualsiasi sentenza di tale giurisdizione è notificata dalla Parte contraente interessata al Comitato misto che, entro due mesi, è tenuto a tutelare l'interpretazione del presente Accordo. Nel caso in cui esso sia impossibilitato a procedere in tal senso, si applicheranno le procedure previste dall'articolo 20 (risoluzione delle controversie).
L'articolo 16 non si applica alle disposizioni dell'Allegato III.
Nuove disposizioni legislative.
Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione, le Parti mantengono il diritto di adottare unilateralmente nuove disposizioni normative o modifiche alla legislazione previgente in materia di trasporti aerei, ma solo in conformità con il presente Accordo. In caso di adozione di simili misure, la Parte contraente ne informerà gli altri partner tramite il Comitato misto entro un mese. Su richiesta di una delle Parti, il Comitato procederà, entro i due mesi successivi, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni che tale nuova legislazione potrà avere sulla corretta applicazione dell'Accordo.
Per quanto concerne la legislazione adottata nel periodo intercorrente tra la firma dell'Accordo e la sua entrata in vigore, sulla cui compatibilità con l'Accordo viene investito il Comitato, questo potrà giungere a una decisione non prima del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 17).
L'articolo 17 non si applica alle disposizioni dell'Allegato III.
Comitato misto.
Viene istituito un Comitato misto, formato da rappresentanti delle Parti contraenti, presieduto a turno da un partner ECAA o dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, che si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica dello stato di applicazione dell'Accordo. Ciascuna Parte ha comunque la facoltà di chiederne la convocazione. Il Comitato può decidere di istituire eventuali gruppi di lavoro che lo coadiuvino nell'espletamento delle proprie funzioni. Esso emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'Accordo; delibera all'unanimità, ma può decidere l'applicazione di una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche; adotta il proprio regolamento interno. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articoli 18 e 19).
Risoluzione delle controversie.
L'Unione europea, di concerto con i suoi Stati membri, o un partner ECAA può sottoporre al Comitato misto qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ad eccezione dei casi in cui questo preveda procedure specifiche.
Quando una controversia viene sottoposta al Comitato misto, le Parti coinvolte si consultano prontamente (se l'Unione europea non rientra tra queste, può essere invitata da uno degli interessati) e possono presentare una proposta di soluzione. Se il Comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le Parti in lite possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui decisione è definitiva e vincolante. Nel frattempo, le Parti interessate possono adottare le necessarie misure di salvaguardia a norma degli articoli 21 e 22 per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale possono denunciare il presente Accordo con effetto immediato. Le Parti non adottano misure di salvaguardia su questioni deferite alla Corte di giustizia dell'Unione europea, fatti salvi i casi connessi alla sicurezza aerea o in conformità con i meccanismi previsti dalla normativa specificata nell'Allegato I (articolo 20).
Misure di salvaguardia.
Fatte salve le questioni di sicurezza aerea e le valutazioni di protezione della navigazione menzionate nei Protocolli dell'Accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione di criticità, privilegiando misure che perturbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo. La Parte contraente che ha intenzione di adottare misure di salvaguardia ne dà notifica alle altre Parti tramite il Comitato misto, in seno al quale vengono avviate consultazioni. Le misure di salvaguardia, che non potranno essere adottate prima di trenta giorni dalla comunicazione al Comitato, salvo si tratti di questioni di sicurezza, verranno quindi notificate al Comitato stesso (articoli 21 e 22).
Divulgazione delle informazioni.
Il personale coinvolto a vario titolo nell'applicazione del presente Accordo è tenuto, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni, a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale, soprattutto quelle relative alle imprese, ai rapporti commerciali tra esse o ai costi (articolo 23).
Paesi terzi e Organizzazioni internazionali.
Le Parti sono tenute a consultarsi, in seno al Comitato misto e su richiesta di una di esse, sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito delle Organizzazioni internazionali interessate e sui possibili sviluppi delle relazioni con i Paesi terzi. Le consultazioni devono avvenire entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti (articoli 24-26).
Disposizioni transitorie.
I Protocolli da I a IX stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra l'Unione europea e gli Stati membri, nonché tra la Norvegia e l'Islanda, da un lato, e i Paesi dei Balcani, dall'altro, e ne indicano la durata. La progressiva transizione di ciascuno di tali Paesi alla piena applicazione dell'Accordo è oggetto di esame da parte dell'Unione europea, di concerto con la Parte associata interessata. La valutazione seguirà una comunicazione della Parte in questione, al momento in cui questa ritiene soddisfatte le condizioni definite nel Protocollo che la riguarda. In caso di valutazione positiva, l'Unione europea ne informa il Comitato misto e la Parte associata passa al successivo periodo
Relazione con gli accordi e le disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo.
Le disposizioni dell'Accordo prevalgono su quelle di accordi bilaterali in vigore tra l'Unione europea e gli Stati membri, nonché tra la Norvegia e l'Islanda, da un lato, e i Paesi dei Balcani, dall'altro. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 27, tuttavia, le disposizioni presenti negli accordi bilaterali in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, code-sharing e tariffe si applicano alle Parti firmatarie qualora siano più flessibili, in termini di libertà dei vettori aerei interessati, rispetto alle disposizioni del Protocollo applicabile nei confronti della Parte associata in questione (articolo 28).
Entrata in vigore, riesame, cessazione degli effetti e altre disposizioni.
L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte dell'Unione europea e degli Stati membri e di almeno una Parte associata. In deroga, l'Unione europea e i suoi Stati membri e almeno una Parte associata possono decidere di applicare l'Accordo temporaneamente tra loro a partire dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre Parti contraenti (articolo 29). L'Accordo è riesaminato su richiesta di una Parte contraente e comunque cinque anni dopo la sua entrata in vigore (articolo 30).
Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificando tale decisione al depositario, che provvederà a informarne le altre Parti e l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. Qualora venga denunciato da parte dell'Unione europea, l'Accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data di notifica. Se la denuncia è notificata da un'altra Parte contraente, l'Accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data di notifica per quella Parte contraente. Tuttavia, i servizi aerei effettuati alla data di scadenza dell'Accordo possono proseguire fino al termine della stagione aeronautica stabilita dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), nella quale rientra la data di scadenza. Al momento dell'adesione all'Unione europea di una Parte associata, quest'ultima perde automaticamente tale status e diviene Stato membro dell'Unione europea. L'Accordo cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso nei riguardi di una Parte associata qualora il relativo accordo di associazione con l'Unione europea cessi o venga sospeso (articolo 31).
Bulgaria e Romania, pur formalmente membri dell'Unione europea, rimangono tuttavia Parte associata per i profili legati alla sicurezza del volo e all'efficienza delle operazioni di manutenzione.
L'Accordo può essere esteso a qualsiasi Stato invitato dall'Unione europea, con cui quest'ultima abbia stabilito o concordato un quadro di cooperazione economica stretta, disposto a conformare la propria legislazione in materia di trasporto aereo con l'acquis della stessa Unione (articolo 32).
L'applicazione dell'Accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche della Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale tale aeroporto è situato (articolo 33).
L'Accordo è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e delle altre Parti contraenti, ciascun testo facendo egualmente fede (articolo 34).
Allegato I: ricapitola la pertinente normativa dell'Unione europea su cui si fonda l'ECAA, ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: accesso al mercato e questioni connesse; gestione del traffico aereo; sicurezza aerea; protezione della navigazione aerea; ambiente; aspetti sociali; tutela dei consumatori; normativa in altri settori.
Allegato II: riporta gli adattamenti orizzontali e alcune norme procedurali.
Allegato III: è relativo alle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui all'articolo 14 dell'accordo di base.
Allegato IV: tratta delle procedure previste per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di controversie (articoli 16 e 20 dell'accordo di base).
Allegato V: riporta le disposizioni in vigore nelle fasi transitorie.
L'applicazione dell'Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto i rappresentanti italiani che partecipano alle riunioni del Comitato misto (di cui all'articolo 18) provengono dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles.
L'ENAC, infatti, provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai comitati in qualità di rappresentanti italiani; gli oneri di missione per i delegati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, meramente eventuali, gravano (ove ve ne sia capienza) negli ordinari stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 1650 PG 03; infine non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
Per quanto concerne l'eventuale applicazione dell'intesa a titolo provvisorio, di cui all'articolo 29, paragrafo 3, da parte italiana è stata depositata una dichiarazione unilaterale, allegata all'accordo, in cui si fa stato dell'impossibilità di procedere in tal senso prima della notifica al depositario dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.
Il presente Accordo non solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede della stessa Unione, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate all'articolo 2 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa dell'Unione europea.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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