Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge

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PDL 3290

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3290



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno
(MARONI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Presentato il 9 marzo 2010


      

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Onorevoli Deputati! - Il Piano straordinario contro le mafie rappresenta un'iniziativa legislativa, di straordinaria valenza riformatrice, elaborata dal Governo nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata perseguito, con determinazione, fin dal suo insediamento.
      Infatti nuove misure legislative e il rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Forze di polizia e della magistratura, contro la pervasiva aggressività della criminalità organizzata, sono stati già introdotti con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - deliberato nella riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi a Napoli il 21 maggio 2008 - e con la legge 15 luglio 2009, n. 94.
      Il Piano straordinario contro le mafie, che il Governo presenta ora all'esame del Parlamento, costituisce - unitamente alla specifica iniziativa sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - il «pacchetto antimafia» di questo Governo che raccoglie anche precise istanze da tempo avanzate dalle Forze di polizia e dalla magistratura.
      Il provvedimento contiene significative modifiche normative volte, da un lato, a riordinare, a razionalizzare e a integrare l'intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura e, dall'altro lato, a introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli
 

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appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi, anche attraverso una mirata azione della Direzione investigativa antimafia, e di lotta più incisiva all'ecomafia.
      Il Governo intende approntare una nuova strategia integrata, di ampio respiro, per sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata.
      Per quanto concerne più specificatamente il primo profilo, non può non rilevarsi come il corpus normativo recante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione sia oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione normativa. Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (legge n. 1423 del 1956) e patrimoniali (legge n. 575 del 1965) sono assai risalenti nel tempo; esse hanno inoltre costituito l'oggetto di numerosi interventi modificativi, tanto da assumere, allo stato attuale, una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria.
      Sulle due leggi fondamentali si sono poi innestate numerose leggi speciali, generalmente frutto di una legislazione di emergenza, emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta contro il fenomeno mafioso, che hanno operato modifiche rilevanti in materia di ambito e di procedimento di applicazione, di gestione e di destinazione dei beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte (si vedano, tra tutte, la legge n. 152 del 1975, il decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982, le leggi n. 646 del 1982 e n. 327 del 1988, i decreti-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989, n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991, n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 1992, n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 e la legge n. 94 del 2009).
      Si rende, pertanto, necessario e non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni.
      Un'operazione meramente compilativa, peraltro, non consentirebbe di ottenere l'ambizioso risultato che si è prefisso questo Governo: la redazione di un testo unico, che dovrebbe porsi come un vero e proprio «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» ed esaurire in sé tutta la disciplina della materia.
      Per tale motivo, si è optato per la previsione di due deleghe: una per la redazione del codice e l'altra per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia da far confluire, poi, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, unitamente alle norme inerenti all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
      Nell'elaborazione dei princìpi e criteri direttivi di delega si è tenuto conto del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari e governativi; del lavoro della commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, presieduta dal professor Fiandaca; delle relazioni del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
      Il disegno di legge si compone di 13 articoli.
      L'articolo 1 intende riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, nonché quella relativa alle misure di prevenzione, frutto di una copiosa e frammentaria produzione legislativa, stratificatasi nel corso degli anni in numerosi provvedimenti.
      Il pilastro fondamentale di questa disciplina è costituito dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere», che ha subìto nel tempo
 

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molteplici interventi modificativi, anche ad opera di leggi speciali emanate in situazioni di emergenza che, al fine di rendere più efficace la lotta contro il fenomeno mafioso, hanno introdotto rilevanti correttivi soprattutto in materia di ambito e di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, di gestione dei beni confiscati e di poteri e di attribuzioni dei diversi organi e autorità coinvolti nel procedimento. La disciplina è stata implementata, in particolare, a partire dal 1982, con quella finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, all'aggressione dei patrimoni mafiosi e al potenziamento del sistema di prevenzione, anche con riguardo al trattamento penitenziario degli esponenti mafiosi più pericolosi detenuti in carcere, ed è stata ulteriormente recentemente innovata dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che hanno introdotto nuovi importanti strumenti di contrasto della criminalità organizzata. L'esigenza che con il conferimento della delega al Governo si intende soddisfare, peraltro, non è solo quella di riordinare e conferire sistematicità alla disciplina della complessa e delicata materia, eliminando incertezze interpretative e applicative che possano rendere meno efficaci, anche a seguito di contenzioso, gli strumenti di contrasto disponibili, ma anche quella di introdurre nuove disposizioni che consentano di rafforzare e rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto della criminalità organizzata. A tale fine, oltre alla ricognizione e all'armonizzazione della normativa, tra i criteri di delega è stato inserito anche quello «integrativo» dell'adeguamento della disciplina stessa anche con riferimento alle norme inerenti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
      L'intervento normativo proposto intende inoltre disciplinare alcuni aspetti attualmente privi di qualsivoglia disciplina positiva.
      In proposito, si evidenzia l'innovativa disciplina della «revocazione» della confisca di prevenzione allo scopo di fornire una disciplina compiuta, che, da un lato, assicuri agli interessati le necessarie garanzie e, dall'altro lato, consenta alla confisca di conservare, dopo la sua «definitività», il connotato della «irreversibilità».
      Altri aspetti di maggiore criticità, per i quali sono stati introdotti dettagliati criteri e princìpi per l'esercizio della delega, sono costituiti dalla tutela dei terzi, dai rapporti tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali e dal regime fiscale dei beni sequestrati, prima della confisca definitiva.
      L'articolo 2 prevede i princìpi e i criteri di delega per riordinare e innovare la normativa in materia di certificazioni antimafia. La norma detta stringenti princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, è previsto: l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore; l'aggiornamento degli effetti interdettivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa, accertati successivamente alla stipula; l'adeguamento del sistema informatico esistente, anche al fine di realizzare a livello nazionale la banca dati nazionale della documentazione antimafia; l'individuazione delle diverse tipologie di attività, suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, per le quali, indipendentemente dal valore del contratto, è sempre obbligatoria l'acquisizione della suddetta documentazione; l'acquisizione obbligatoria, da parte di un ente sciolto per infiltrazioni mafiose, dell'informazione antimafia prima della stipula di qualsiasi contratto pubblico e indipendentemente dal suo valore, per un periodo di cinque anni successivi allo scioglimento; l'elevazione a un anno del termine di validità dell'informazione antimafia, fatto salvo l'obbligo dei legali rappresentanti di comunicare l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa e la previsione di sanzioni per l'inosservanza di tale obbligo.
 

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      L'articolo 3, mutuando le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo e per l'Expo 2015 di Milano, disciplina, a regime, il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, introducendo, per appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture pubblici, il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di conti dedicati e di bonifici bancari o postali per tutte le attività attinenti all'appalto. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici siano effettuati mediante bonifico bancario o postale attraverso l'addebito o l'accredito su conti correnti dedicati. Sono esclusi da tale obbligo solo i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, e le spese generali, purché inferiori o uguali al tetto giornaliero di 500 euro. In tale caso, è comunque previsto il divieto di pagamento in contanti ed è obbligatorio documentare la spesa. Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici (bancari o postali) devono riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. A carico dei soggetti indicati è previsto inoltre l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La norma prevede, altresì, che l'obbligo di conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia incluso, a pena di nullità assoluta, nel contratto e in tutti i subappalti e subcontratti.
      L'articolo 4 introduce sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura variabile tra un minimo e un massimo in relazione alla gravità dell'inadempimento commesso e rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2001, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e della legge n. 689 del 1981 per l'accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni.
      L'articolo 5 novella la disciplina vigente, secondo la quale è possibile sottoporre a verifica fiscale i soggetti nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, ampliando la platea dei destinatari - e cioè i condannati, anche con sentenza non definitiva per taluno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - e il contenuto della verifica, ora estesa anche ai profili economici e patrimoniali. È, infine, ridefinita la competenza della Guardia di finanza sostituendo l'espressione «illeciti valutari e societari» con quella, più completa, di «illeciti in materia economica e finanziaria».
      L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura, estendendole anche ai reati di estorsione, usura, traffico illecito organizzato di rifiuti e a tutti i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spesso correlati alle attività delle organizzazioni criminali. La disposizione intende armonizzare l'attuale disciplina, anche attraverso la «tipizzazione» delle attività «scriminate» e dei requisiti soggettivi di operatività, mantenendo le specifiche competenze delle singole Forze dell'ordine in materia, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. L'intervento armonizzatore reca, altresì, modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice di procedura penale. È infatti estesa la tutela processuale dell'agente sotto copertura attraverso: la previsione dell'utilizzo della sua identità fittizia; il ricorso alla testimonianza in videoconferenza
 

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e la previsione dell'adozione di idonee cautele per nasconderne il volto.
      L'articolo 7 introduce una modifica al codice penale volta a incrementare il carico sanzionatorio in materia di turbata libertà degli incanti, mediante l'inserimento di un limite minimo (sei mesi) e l'innalzamento di quello massimo (da due a quattro anni) della pena della reclusione.
      L'articolo 8, recante modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di coordinamento e transitorie dello stesso codice di procedura penale, inserisce il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, («attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti») tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale così estendendo anche a tale tipologia di delitti, la competenza della direzione distrettuale antimafia, secondo quanto disposto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Inoltre, rimodula la disciplina del ricorso alla videoconferenza per l'esame delle persone ammesse al piano provvisorio di protezione, prevedendone l'obbligatorietà, salvo diverso apprezzamento del giudice.
      L'articolo 9, al fine di favorire lo scambio informativo e di razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, istituzionalizza sul territorio nazionale la buona prassi della costituzione, a livello provinciale, dei Coordinamenti interforze. La norma, infatti, prevede che, a seguito della stipula di uno o più protocolli d'intesa tra il procuratore nazionale antimafia e i Ministri dell'interno e della giustizia, sono istituiti, presso le direzioni distrettuali antimafia, i «Coordinamenti interforze provinciali», cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
      L'articolo 10 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, nell'ambito regionale, di una o più Stazioni uniche appaltanti (SUA).
      L'articolo 11 esclude la sospensiva automatica in caso di ricorso al giudice amministrativo avverso la revoca del programma di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia e prevede, ove al testimone di giustizia siano state liquidate somme a titolo di mancato guadagno per fatti imputabili a terzi, la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nell'azione verso i responsabili dei danni.
      L'articolo 12 aggiorna la composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.
      L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non viene redatta la relativa relazione tecnica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1)  Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il disegno di legge, oltre a riordinare, razionalizzare e conferire sistematicità alla normativa vigente in tema di disposizioni antimafia, di misure di prevenzione, di certificazioni antimafia e di operazioni sotto copertura, introduce nuove disposizioni che consentono, in sostanza, anche attraverso più adeguati strumenti di controllo degli appalti delle opere pubbliche, attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggressione dei patrimoni mafiosi al fine di rafforzare e di rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
        L'intervento è coerente con il programma di Governo in quanto è stato elaborato per rispondere con ancora maggiore vigore all'aggressione della criminalità organizzata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure adottate per contrastare le organizzazioni mafiose a partire dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere», fino a giungere alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge incide sulle seguenti norme vigenti:

            a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata» (articolo 4);

            b) legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» (articoli 25, 30 e 31);

            c) legge 16 marzo 2006, n. 146, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001» (articolo 9);

 

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            d) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (articoli 97 e 98);

            e) codice penale (articolo 353);

            f) codice di procedura penale (articolo 51, comma 3-bis, e articolo 497);

            g) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 115 e 147-bis);

            h) decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia» [articoli 10, comma 2-septies, e 16-ter, comma 1, lettera e)];

            i) decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» (articolo 1).

4)  Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che interviene su materie riguardanti le norme di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5)  Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

6)  Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le norme in esame sono compatibili e rispettano i princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

 

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7)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Il provvedimento non prevede lo strumento della rilegificazione o della delegificazione.

8)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Sono all'esame del Parlamento due progetti di legge (Atto Senato n. 582 e Atto Senato n. 1496) in materia di contrasto alla criminalità organizzata e normativa concernente le misure di prevenzione.

9)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento sono coerenti con i princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

        L'intervento non incide su princìpi e norme dell'ordinamento europeo.

11)  Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sono rinvenibili procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sulle materie oggetto dell'intervento.

12)  Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        La normativa recata dal provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risulta che siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del disegno di legge.

 

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14)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risulta che siano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15)  Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        La specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3)   Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5)  Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi. Non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica della normativa vigente. L'articolo 11

 

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del disegno di legge, novellando la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, reca una deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244 del 2007.

6)  Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risulta che vi siano deleghe aperte nella materia oggetto delle disposizioni del provvedimento.

7)  Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Le norme del provvedimento prevedono l'adozione di decreti legislativi.

8)  Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o a riferimenti statistici.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

        La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di contrasto alla mafia è contenuta, in via principale, nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

B)  Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

        Il provvedimento adotta nuove misure e rafforza gli strumenti esistenti per colpire la mafia anche nei suoi interessi economici.

C)  Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Il testo in esame introduce l'innovativa disciplina della «revocazione» della confisca di prevenzione mancando, in materia, una specifica disciplina.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

        Sui contenuti del provvedimento sono state effettuate consultazioni tra gli Uffici legislativi dei Ministeri proponenti e con gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

        La scelta dell'opzione zero comporterebbe l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non si ravvisano opzioni alternative, considerata l'urgenza e la necessità dell'intervento.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

 

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B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C)  Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

        Non sono state prese in esame altre opzioni, attese l'urgenza e la necessità dell'intervento.

E)  Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        L'intervento normativo non ha effetti di alcun genere sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio i Ministeri dell'interno e della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

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C)  Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

D)  Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Si prevede che il Governo possa adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con cui viene conferita al Governo la delega per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia, disposizioni integrative o correttive in tali materie.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

          a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

          b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

          c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

              1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

 

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              2) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

              3) quando viene richiesta la misura della confisca:

                  3.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

                  3.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

                  3.3) che i termini di cui al numero 3.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati;

              4) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

          b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

              1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

              2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano;

 

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          c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

              1) la revocazione possa essere richiesta:

                  1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

                  1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

                  1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

              2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

              3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

              4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

          d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa

 

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avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

          e) prevedere che, dopo la confisca definitiva di prevenzione, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nel procedimento di tutela dei diritti dei terzi;

          f) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

              1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

              2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

              3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

              4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

          g) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

              1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra

 

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l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

              2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

                  3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

                  3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

                  3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

 

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                  3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

                  3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

                  3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

          h) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

              2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

              3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

 

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              4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

              5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

              6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

          i) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

              1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

              2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

              4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

 

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          l) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

          m) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le

 

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aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

          b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipula, all'approvazione e all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

          c) istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa;

          d) individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          e) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

 

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degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

          f) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

          g) introduzione dell'obbligo a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

          h) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera g).

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari).

      1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire

 

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infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
      2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
      3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
      4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
      5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
 

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sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
      6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
      8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
      9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
      2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente

 

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non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
      3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro per ciascun accredito. La stessa sanzione si applica per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché per l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale.
      4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 5.
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

      1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero sia stata disposta, con provvedimento

 

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anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
      2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
      3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
      4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
      5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel
 

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corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
      6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

          c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o

 

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altre utilità di cui i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

Art. 6.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).

      1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,

 

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profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

              2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

          c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale,

 

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secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quello degli eventuali ausiliari ed interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;

          f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone»;

          g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero

 

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motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

          h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

      «6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

          i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

          l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

          m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

          n) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti

 

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di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

          o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

      2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

      «Art. 97. - (Attività sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

          b) l'articolo 98 è abrogato.

      3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

      4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo

 

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28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

          b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) nella rubrica, dopo la parola: «esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura e»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela ed alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

              3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

 

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Art. 7.
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

      1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».

Art. 8.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice).

      1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
      2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 9.
(Coordinamenti interforze provinciali).

      1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità

 

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organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
      2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Stazione unica appaltante).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

          a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

          b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

 

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forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

          c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

          d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia).

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

      «2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».

      2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

 

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Art. 12.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le lettere d), e) e f), sono sostituite dalle seguenti:

          «d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

          e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

          f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

          b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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