Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3192

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3192



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, MONTAGNOLI, DESIDERATI, COMPAGNON

Modifica all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la riduzione delle spese di personale, agli effetti del patto di stabilità interno, in favore degli enti locali che erogano servizi istituzionali ad aeroporti internazionali

Presentata il 9 febbraio 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede una deroga ai limiti per le assunzioni di personale per i comuni che sono chiamati a esercitare funzioni destinate alle infrastrutture aeroportuali internazionali.
      Si tratta soprattutto dei piccoli comuni nel cui territorio insiste un sedime aeroportuale internazionale, quale ad esempio l'aeroporto di Malpensa. Tali comuni manifestano l'esigenza di aumentare il numero degli agenti di polizia locale, nonché il personale impiegato per assicurare i necessari controlli e la vigilanza richiesta per fronteggiare il traffico di merci e passeggeri.
      L'applicazione dei limiti all'assunzione di personale derivante dai vincoli del patto di stabilità interno, in particolare le ultime modifiche alla normativa vigente in materia dettate dall'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno modificato le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comportano un'ulteriore restrizione alle eventuali deroghe motivate previste dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      Infatti, l'ente locale, per poter usufruire della deroga, deve rispettare i parametri introdotti dal citato articolo 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007, ossia:

          a) il rispetto del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;

 

Pag. 2

          b) un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo fissato per individuare gli enti strutturalmente deficitari;

          c) un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti locali in condizioni di dissesto.

      Con il richiamato articolo 76, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono state inserite nel conteggio delle spese per il personale anche quelle sostenute per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli incarichi a contratto e per quelli relativi a strutture e a organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente locale.
      Dunque, nel conteggio del personale totale dell'ente locale rientrano anche i dipendenti dell'unione dei comuni, che gestiscono insieme i servizi destinati ad aeroporti internazionali.
      A causa di ciò, ad esempio, i comuni del sedime aeroportuale di Malpensa, pur rientrando nei parametri di cui alle lettere a) e b), non riescono a rispettare il parametro di cui alla lettera c).
      L'articolo 1 della presente proposta di legge è finalizzato a introdurre una deroga al rispetto del parametro di cui alla lettera c) solo per gli enti locali eroganti servizi per aeroporti internazionali, mediante la riduzione del parametro suddetto nella misura del 25 per cento.
      Le maggiori assunzioni necessarie, derivanti dall'applicazione della deroga, comporteranno un aggravio dei saldi di finanza pubblica correlati ai vincoli del patto di stabilità interno, che si intende fronteggiare mediante le risorse iscritte nel fondo ordinario per gli enti locali, come dispone l'articolo 2 della presente proposta di legge.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. Alla lettera c) del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto medio è ridotto nella misura del 25 per cento per gli enti locali che, in forma singola o associata, erogano servizi istituzionali ad aeroporti internazionali».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione della lettera c) del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata all'articolo 1 della presente legge, sono compensati in ragione di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su