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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3220 |
1) istituendo un'indennità di specificità uguale per tutti i gradi e le qualifiche, finalizzata a remunerare il particolare status giuridico. L'istituto è adeguato con cadenza annuale a partire dal 1o gennaio 2011;
2) conferendo al Governo una delega finalizzata a valorizzare il rapporto di impiego, prevedendo, in particolare, la tutela economica, pensionistica e previdenziale.
In particolare:
1) l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione e i destinatari della legge;
2) l'articolo 2 prevede l'istituzione di un'indennità di specificità, uguale per tutti i gradi e le qualifiche, pensionabile, pari a 650 euro annui lordi. L'emolumento è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle procedure di adeguamento delle retribuzioni previste per il personale della magistratura e di quello dirigente. L'onere dell'iniziativa è stato stimato in 300 milioni di euro, atteso che i destinatari del provvedimento sono per tutto il comparto circa 462.000 unità;
3) l'articolo 3 conferisce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) rivedere i parametri stipendiali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate ad ordinamento militare o civile valorizzando, di
b) riconoscere il servizio permanente prestato in qualità di appartenente alle Forze armate e di polizia come attività usurante;
c) valorizzare, ai fini pensionistici e in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 1997, i servizi operativi o d'istituto prestati in Italia e all'estero in particolari condizioni di rischio connesse con il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, con la salvaguardia delle libere istituzioni e con il mantenimento della pace;
d) armonizzare all'interno del comparto i trattamenti economici di attività, con particolare riferimento alle indennità di impiego operativo e all'indennità pensionabile, prevedendo eventualmente l'istituzione di un'unica indennità di base articolata per gradi, incrementata di quote fisse nel caso di effettivo impiego in specifiche articolazioni operative;
e) rivalutare i trattamenti connessi con la mobilità del personale;
f) tutelare l'integrità psico-fisica del personale, anche con formule risarcitorie aggiuntive rispetto all'istituto dell'equo indennizzo, privilegiando attività a elevato tasso di usura psico-fisica;
g) prevedere il transito del personale non più idoneo al servizio militare o in esubero nei ruoli dell'amministrazione pubblica, prevedendo anche la valorizzazione del servizio prestato senza demerito come titolo preferenziale per i concorsi pubblici;
h) adeguare i trattamenti pensionistici del personale collocato in congedo sulla base degli incrementi retributivi riconosciuti nei confronti del personale in servizio;
i) modificare le norme in materia di pensione di reversibilità.
Per fare fronte all'onere derivante dall'attuazione dei provvedimenti delegati si rinvia agli accantonamenti che saranno determinati nella prossima legge di stabilità per il 2011, con un sistema analogo adottato a suo tempo per l'introduzione dei parametri stipendiali;
4) l'articolo 4 reca la clausola finanziaria relativa all'articolo 2. Nello specifico, all'onere di 300 milioni di euro si fa fronte con una quota delle imposte che gravano sulla vendita dei tabacchi lavorati.
1. La presente legge si applica al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile.
2. Al fine di valorizzare la specificità del personale di cui al comma 1, il comparto sicurezza e difesa è destinatario di norme autonome in ordine ai contenuti del rapporto di impiego e alla tutela economica, pensionistica e previdenziale.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al personale in servizio del comparto sicurezza e difesa spetta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità di comparto, pensionabile a tutti gli effetti, determinata in 650 euro annui lordi per tredici mensilità.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è adeguata di diritto annualmente in base alle procedure indicate dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. La percentuale di adeguamento annuale prevista dal comma 2 è determinata entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze. Qualora l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non sia in grado di fornire i dati necessari entro la data di cui al presente comma, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riconoscimento del particolare status del personale del comparto sicurezza e difesa, prevedendo una specifica normativa finalizzata a valorizzare il rapporto di impiego e la tutela economica, pensionistica e previdenziale, in ragione della specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere i parametri stipendiali di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, al fine di valorizzare la progressione per gradi o per qualifiche, privilegiando, in base a un sistema meritocratico, i gradi apicali dei singoli ruoli anche attraverso un ampliamento degli attuali valori parametrali, nonché di valorizzare le anzianità di servizio maturate dal personale nei singoli gradi e qualifiche;
b) riconoscimento, anche ai fini previdenziali, del servizio permanente prestato in qualità di appartenente alle Forze armate e di polizia come attività usurante;
c) valorizzazione, ai fini pensionistici e in deroga ai limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dei servizi operativi o d'istituto prestati in Italia e all'estero in particolari condizioni di rischio connesse con il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla salvaguardia delle libere istituzioni e al mantenimento della pace;
d) armonizzazione all'interno del comparto sicurezza e difesa dei trattamenti economici di attività, con particolare riferimento alle indennità di impiego operativo e all'indennità pensionabile, prevedendo eventualmente l'istituzione di un'unica indennità di base articolata per
e) rivalutazione dei trattamenti connessi con la mobilità del personale previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 86;
f) tutela dell'integrità psico-fisica del personale, da attuare con formule risarcitorie aggiuntive rispetto all'istituto dell'equo indennizzo;
g) transito del personale non più idoneo al servizio militare o in esubero nei ruoli dell'amministrazione pubblica, prevedendo anche la valorizzazione del servizio prestato senza demerito come titolo preferenziale per i concorsi pubblici;
h) adeguamento dei trattamenti pensionistici del personale collocato in congedo sulla base degli incrementi retributivi riconosciuti nei confronti del personale in servizio;
i) modifica delle norme in materia di pensione di reversibilità per il coniuge superstite, prevedendo l'incremento della quota di reversibilità nella misura del 75 per cento della base pensionabile maturata all'atto del decesso del personale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, devono essere emanati solo se nella legge di stabilità per l'anno 2011 sono stanziate le risorse occorrenti nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante il corrispondente incremento, fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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