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PDL 3161

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3161



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHIRRU, BOSSA, BURTONE, CODURELLI, FADDA, FRONER, GNECCHI, GRASSI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PES, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SIRAGUSA, TIDEI

Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno

Presentata il 1o febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, come in altri Paesi europei, sono stati aboliti i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
      In base alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», però, tale limite continua a sussistere per l'arruolamento nelle Forze armate.
      La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, fissa un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevedendo il divieto della discriminazione basata sull'età. È vero anche che l'articolo 4, paragrafo 1, sancisce che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e da un requisito proporzionato. Tuttavia, la Commissione europea ha reso noto che diciassette procedure di infrazione sono attualmente in corso per il recepimento non conforme della direttiva 2000/78/CE. Tra queste hanno raggiunto la fase del
 

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parere motivato le procedure contro i seguenti Stati membri dell'Unione europea: Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Malta e Svezia. Inoltre, la Commissione europea ha ricordato che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE, gli Stati membri possono prevedere che la stessa direttiva non si applichi alle Forze armate per quanto concerne le discriminazioni fondate sulla disabilità e sull'età.
      La presente proposta di legge è volta a modificare l'articolo 4 della citata legge n. 226 del 2004, nel quale sono elencate le restrizioni per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e, in particolare, il comma 1, lettera b), che reca un limite di età fissato tra i diciotto e i venticinque anni non compiuti. Ai soli VFP1 sono aperti i concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata di quattro anni, sia alle carriere iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Corpo della guardia di finanza). Il nuovo limite esclude la fascia di età tra i venticinque e i ventotto anni, prefigurando un vero e proprio sbarramento dei candidati che hanno tra i ventisei e i ventotto anni nei concorsi per maresciallo, che richiedono un anno di ferma prefissata o di appartenere già alle Forze armate per poter concorrere in questa fascia di età e per questo tipo di concorso.
      Queste rivendicazioni sociali meritano attenzione. L'evoluzione culturale non può arrestarsi di fronte a criteri storici che diedero vita al limite anagrafico e al deficit staturale contenuti nella citata normativa. Il confronto con la legislazione dei vari Paesi europei, poi, evidenzia maggiormente una tendenza differente da quella italiana: altre nazioni, infatti, già adottano un limite di età più alto, come la Francia, dove il limite è fissato in quaranta anni, l'Inghilterra e la Svizzera, con un limite di trenta anni e gli Stati Uniti d'America, con il limite di quarantuno anni.
      Con la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si prevede di innalzare a ventotto anni il limite di età per il reclutamento dei VFP1 e per la partecipazione ai concorsi per maresciallo, al fine di dare la possibilità ai cittadini più maturi che per diversi motivi (studio, inidoneità fisiche temporanee eccetera) non hanno potuto partecipare ai concorsi prima del compimento del venticinquesimo anno di età, di intraprendere le carriere iniziali delle Forze armate e di polizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituita dalla seguente:

          «b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventotto anni;».


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