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PDL 3160

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3160



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHIRRU, MELIS, BOCCUZZI, BOSSA, BURTONE, CAVALLARO, CODURELLI, CONCIA, FADDA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, PES, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SIRAGUSA, TIDEI, ZAMPA

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 1o febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevede attualmente l'applicazione - in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa - del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.
      Tale previsione, tuttavia, pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati a servire onorevolmente il Paese prestando sevizio nelle Forze armate, vantano un'altezza inferiore a quanto previsto dalla legge, ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento militare.
      La democrazia sulla quale è fondato il nostro Paese ha radici lontane e salde. L'evoluzione storica della Repubblica ci ha insegnato, fin dalla sua nascita, che il popolo italiano ha sempre difeso i sacri princìpi sui quali si fonda la società civile, perseguendo con tenacia quegli ideali di libertà e di democrazia che hanno reso grande in Europa e nel mondo il nostro Paese. Molti cittadini italiani fedeli alla Repubblica vorrebbero prestare il solenne giuramento di servire la propria patria, diritto che viene loro negato, in virtù delle barriere di accesso inerenti l'età e la statura, proprio da alcuni provvedimenti, come la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione
 

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dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, che negano loro, discriminandoli, i principali diritti costituzionali e democratici.
      Peraltro la previsione del limite d'altezza di metri 1,50 non arreca alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego del singolo, come può ricavarsi agevolmente dal fatto che un analogo limite è già previsto per i militari di leva (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237).
      Queste rivendicazioni sociali meritano attenzione. L'evoluzione culturale non può arrestarsi di fronte a criteri storici che diedero vita al limite anagrafico e al deficit staturale contenuti nelle citate normative. Tale requisito appare, infatti, oramai superato alla luce delle moderne esigenze della difesa, in quanto l'esperienza dimostra che, soprattutto rispetto a determinate mansioni (si pensi alle operazioni all'interno dei carri armati o al paracadutismo da elicottero), sono molto più adatte persone di piccola statura, mentre si possono presentare rilevanti difficoltà per individui di statura troppo alta.
      Non ultima, la legge 7 luglio 2009, n. 93 recante, modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica al citato «arruolamento per chiamata diretta», mira a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura non inferiore a metri 1,50, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.
      Si determina così una grave discriminazione tra i ragazzi, specialmente in un momento storico come questo in cui l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze dell'ordine rappresenta un importante sbocco occupazionale.
      La presente proposta di legge è volta, pertanto, a prevedere nuovi limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, al fine di soddisfare le legittime attese di molti cittadini italiani, eliminando le limitazioni dei diritti costituzionali che le citate normative hanno imposto e impongono ancora oggi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:

          a) per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

          b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e non superiore a metri 1,90;

          c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi.

      2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a conformare l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge.


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