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PDL 3213

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3213



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIETTI, LIVIA TURCO

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, e altre disposizioni concernenti il servizio farmaceutico

Presentata il 15 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa legislativa si intendono apportare alcune modifiche alla normativa vigente in materia di servizio farmaceutico per renderla più rispondente alle necessità dei cittadini e per assicurare una maggiore tutela della salute pubblica.
      In particolare, si interviene sulla pianta organica delle farmacie (articolo 1), fissando il numero di autorizzazioni in un rapporto, rispetto agli abitanti, pari a una farmacia ogni 4.000 abitanti.
      Per rendere ancora più capillare la distribuzione delle farmacie, nei comuni con popolazione fino a 800 abitanti è comunque previsto un dispensario, che deve garantire un numero di ore minimo (quattro) di apertura. Tra i servizi pubblici gestibili dal comune che hanno per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali rientra anche il servizio farmaceutico; a tale fine, nel caso in cui i comuni siano titolari di farmacie, si è ritenuto opportuno sottolineare la necessità che, per il primo quinquennio, la loro gestione sia effettuata nella forma in economia (articolo 2).
      È introdotto l'obbligo del decentramento del servizio, ottenibile in subordine anche attraverso l'istituzione di una farmacia soprannumeraria in una zona decentrata (articolo 3).
      Con l'articolo 4 si prevedono ulteriori deroghe al principio indicato all'articolo 1
 

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per l'apertura di nuove farmacie, concedendo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di istituirne negli aeroporti civili, nei porti, nelle principali stazioni ferroviarie e marittime, nonché nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie commerciale di almeno 150.000 metri quadrati. Tali farmacie sono istituite per garantire il servizio a coloro che si trovano all'interno dei centri in questione; non vi si può accedere dall'esterno e pertanto derogano dalle norme di settore relative a turni, orari e ferie.
      Per quanto riguarda le discipline dei concorsi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni due anni e sulla base delle domande presentate, bandiscono concorsi per la formazione di una graduatoria unica cui si è ammessi a condizione di possedere determinati requisiti indicati, nel dettaglio, all'articolo 5. Rispetto a tali concorsi, con decreto del Ministro della salute sono poi fissati le modalità di svolgimento e i criteri per la valutazione dei titoli e per l'assegnazione dei punteggi.
      L'articolo 6 si prefigge di garantire l'attivazione e quindi l'effettiva apertura delle sedi farmaceutiche assegnate in tempi brevi.
      Si prevede, infine, un concorso straordinario in ciascuna regione e provincia autonoma per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ed è disposta la revisione straordinaria della pianta organica delle sedi per adeguarla al nuovo quorum (articolo 7).
      A ben vedere, quindi, si tratta di poche modifiche che intervengono su un'architettura normativa già ben strutturata, al solo fine di rendere il servizio sempre aderente alle esigenze dei cittadini e di assicurare alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475).

      1. All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero delle autorizzazioni della pianta organica delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Fatte salve le sedi farmaceutiche previste in pianta organica ai sensi del secondo comma e già assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei comuni con popolazione fino a 800 abitanti, in luogo della farmacia, deve essere attivato un dispensario farmaceutico. Il dispensario di cui al presente comma è assegnato ai sensi dell'articolo 1 legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, e osserva un orario giornaliero di almeno quattro ore»;

          c) al quinto comma, le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Nel primo quinquennio di gestione, il comune è tenuto a gestire le farmacie nella forma di cui alla lettera a) del primo comma».

 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

      «1-bis. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'autorità sanitaria competente, provvedono al decentramento obbligatorio delle sedi farmaceutiche esistenti. Qualora nessuna delle farmacie del comune intenda trasferirsi nella sede decentrata, è istituita una sede farmaceutica in soprannumero la cui circoscrizione territoriale è compresa nella zona decentrata, assegnata sulla base di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma, redatta a seguito di apposito concorso bandito dalla regione o dalla provincia autonoma. Il soggetto assegnatario della sede farmaceutica è tenuto ad attivarla entro novanta giorni dall'assegnazione, pena la retrocessione nella citata graduatoria e la revoca dell'assegnazione».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire una farmacia:

          a) negli aeroporti civili, nei porti e nelle principali stazioni ferroviarie e marittime;

 

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          b) nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 150.000 metri quadrati.

      1-ter. Le farmacie istituite ai sensi del comma 1-bis sono soprannumerarie ed extraterritoriali e ad esse non si applicano le norme di settore relative a turni, orari e ferie; ad esse si accede esclusivamente dall'interno della struttura in cui sono istituite».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI

Art. 5.
(Graduatoria per l'assegnazione di sedi farmaceutiche).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, da aggiornare con cadenza biennale sulla base delle domande e dei titoli presentati dai candidati.
      2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non hanno compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non sono ammessi al concorso i farmacisti titolari che hanno trasferito la titolarità della propria farmacia da meno di dieci anni, nonché i farmacisti che negli ultimi cinque anni abbiano accettato la sede loro assegnata senza attivarla nei termini prescritti.
      3. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l'attribuzione dei punteggi e le modalità di svolgimento del concorso di cui al

 

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comma 1 sono fissati con decreto del Ministero della salute.
      4. Il decreto di cui al comma 3 prevede in particolare:

          a) che i punteggi assegnati per l'attività professionale, svolta alla data di presentazione della domanda per l'ammissione al concorso, siano diversificati, sulla base del criterio dell'anzianità, tra le seguenti attività:

              1) titolare o direttore di farmacia;

              2) socio di farmacia;

              3) collaboratore di farmacia;

              4) titolare di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

              5) collaboratore di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

              6) farmacista che presta la propria attività presso un'azienda sanitaria locale;

          b) specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività presso farmacie rurali beneficiarie dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni;

          c) punteggi specifici per titoli accademici, pubblicazioni e attività didattiche.

Art. 6.
(Assegnazione di nuove sedi farmaceutiche o di sedi rimaste vacanti).

      1. Nel rispetto della vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità competente assegna le sedi farmaceutiche di nuova istituzione ovvero quelle rimaste vacanti sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla previsione di nuove sedi in pianta organica ovvero dal

 

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momento in cui si accerta la vacanza di sedi gia istituite.
      2. Il candidato assegnatario ai sensi del comma 1 è tenuto ad attivare la farmacia entro novanta giorni dalla data di assegnazione, pena la retrocessione nella graduatoria di cui all'articolo 5. La mancata attivazione equivale a rinuncia della sede farmaceutica assegnata. In caso di rinuncia ovvero di decadenza, la sede farmaceutica è assegnata al candidato che si trova nella posizione immediatamente successiva nella stessa graduatoria.

Art. 7.
(Concorso straordinario e approvazione straordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di soggetti privati nel territorio della regione o della provincia autonoma. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia ancora proceduto alla prova pratica alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, ovvero qualora sia decorso il termine di due anni senza che le stesse siano state attivate.
      2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 del presente articolo i farmacisti aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, con esclusione dei farmacisti titolari di farmacia urbana o di

 

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farmacia rurale non beneficiaria dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. Sono, altresì, esclusi dal concorso i farmacisti titolari, che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni regione e provincia autonoma si procede all'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge. Tali farmacie sono assegnate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 con le procedure previste dall'articolo 6.


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