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PDL 2606

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2606



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TASSONE, BOSI, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, CERA, CICCANTI, COMPAGNON, DELFINO, LUSETTI, MANNINO, MANTINI, MONDELLO, NARO, RUGGERI, RUVOLO, VOLONTÈ

Delega al Governo e altre disposizioni concernenti la sicurezza del trasporto delle merci pericolose

Presentata il 13 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Recenti avvenimenti, tra i quali la tragedia di Viareggio, hanno riproposto il tema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
      L'argomento era stato già preso in considerazione nel piano generale dei trasporti che il Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile (COPIT), d'intesa con la Società Autostrade per l'Italia Spa, aveva trasformato in una proposta che ora, con gli opportuni aggiornamenti, viene presentata con la proposta di legge in oggetto.
      Quello del trasporto delle merci pericolose è certamente un tema di grande attualità che meriterebbe una maggiore attenzione da parte dei servizi di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri: purtroppo così non è come attestano diversi episodi tra i quali il ricordato tragico incidente di Viareggio.
      Permettere il trasporto di merci pericolose sulle linee ferroviarie, via mare o sulle autostrade, senza le dovute precauzioni è un delitto di cui dovrebbero rispondere i responsabili del coordinamento della protezione civile. È necessario, infatti,
 

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come prevede la presente proposta di legge, esercitare un'efficace prevenzione mediante il controllo del relativo traffico multimodale.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di contribuire a sviluppare e ad accelerare la disciplina del trasporto delle merci pericolose, effettuato nelle diverse modalità consentite. Essa mira a introdurre, quindi, tenuto conto dei rischi non convenzionali legati al trasporto delle merci pericolose, specifici strumenti per alzare il livello della sicurezza. Si tratta principalmente di attivare, sulla base dell'esperienza - giudicata positiva - compiuta al centro di Porto Marghera, strutture a servizio della sicurezza nei centri territoriali giudicati strategici, prendendo anche a riferimento gli standard e i modelli normativi e operativi del trasporto aereo, finalizzati al mantenimento di elevati livelli di sicurezza nelle operazioni di trasporto.
      La proposta di legge, dopo l'enunciazione delle finalità (articolo 1), reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi allo scopo di esercitare un controllo periodico dei livelli di sicurezza, di ridurre il rischio di eventi pericolosi, di promuovere l'innovazione tecnologica e di garantire un'informazione completa ai cittadini (articolo 2).
      L'articolo 3 stabilisce i princìpi e criteri direttivi della delega, individuati con precisione.
      L'articolo 4 prevede il monitoraggio del trasporto delle merci pericolose. A tale fine è prevista, in particolare, la redazione di un rapporto conoscitivo sul trasporto delle merci pericolose, interpellando le imprese sugli ambiti territoriali di attività, sulla tipologia delle merci pericolose trasportate e sulla classificazione delle stesse merci con riferimento specifico ai gas compressi, liquefatti o disciolti, alle materie tossiche, alle materie esplosive e ai materiali di armamento.
      L'articolo 5 prevede l'istituzione di strutture di sicurezza e l'articolo 6 l'istituzione di una banca dati.
      L'articolo 7 rende obbligatoria l'utilizzazione della cosiddetta «scatola nera» e l'articolo 8, infine, prevede l'attivazione di un sistema di qualità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante la realizzazione di un progetto mirato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti amministrazioni dello Stato;

          b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative allo scopo di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;

          c) potenziare, anche con misure urgenti e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei confronti dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti di nazionalità extracomunitaria, nonché al coordinamento e alla risposta tempestiva delle strutture chiamate a intervenire in caso di emergenza;

          d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alla quantità delle merci pericolose in circolazione, all'informazione sulle tipologie delle medesime merci e alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e di destinazione;

          e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione europea.

 

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Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate:

          a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, in modo da garantire l'incolumità delle persone, siano esse operatori o utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare in quelli relativi alle merci pericolose;

          b) alla predisposizione di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi o comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;

          c) alla promozione dell'innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto sia negli strumenti di monitoraggio e di controllo;

          d) alla comunicazione e all'informazione rivolte agli addetti al trasporto e in particolare ai cittadini che ne usufruiscono e ai soggetti comunque interessati.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una commissione di studio, di verifica e di proposta, per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio e di incidentalità e per definire strategie di intervento di medio e lungo periodo;

 

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          b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale della normativa di settore e in particolare di quella riguardante la classificazione e la circolazione delle merci pericolose, assicurando l'uniformità applicativa delle disposizioni alle diverse modalità di trasporto e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili delle corrispondenti infrastrutture;

          c) verifica della congruità e dell'armonizzazione delle normative procedurali e amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, nonché i contenitori intermedi e ricondizionati;

          d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile interna di merci pericolose, nonché all'obbligo delle autorità sovraordinate e responsabili di riferire per iscritto sull'attività e sui risultati delle suddette figure;

          e) attribuzione alla commissione prevista dalla lettera a) del compito di effettuare studi e ricerche per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, in particolare se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsiasi origine, nonché per proporre interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinate merci pericolose;

          f) costituzione di una base informativa, attraverso l'acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti e degli organismi operanti nel settore sulle merci trasportate e sui trasporti effettuati, in modo da garantire, con immediatezza e completezza, in particolare nei casi di necessità, le informazioni utili e necessarie;

          g) promozione di studi e di ricerche per sperimentare prodotti innovativi ido

 

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nei a localizzare i mezzi di trasporto e a conoscere gli spostamenti e le anomalie di funzionamento degli stessi, nonché, eventualmente, le condizioni fisiche e psicologiche dei conducenti e il discostamento di tali merci dalle norme di corretto funzionamento;

          h) previsione delle norme per l'introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici e informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti e gli eventi dei percorsi su strada degli autotrasportatori di merci pericolose.

Art. 4.
(Monitoraggio del trasporto delle merci pericolose).

      1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuisce al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il compito di redigere un rapporto, a scopo conoscitivo, sull'evoluzione del settore del trasporto di cose per conto terzi, soprattutto in riferimento alla globalizzazione dei mercati.
      2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì incaricato di redigere e mantenere aggiornato un rapporto conoscitivo sullo stato e sull'evoluzione del settore, con particolare riguardo al trasporto delle merci pericolose.
      3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 2, il Comitato si avvale della collaborazione delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e interventi di emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristiche delle merci pericolose trasportate; classificazione della quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare alle materie liquide

 

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infiammabili e a materie pericolose di altra natura, quali, a titolo esemplificativo, oggetti pericolosi, gas compressi, liquefatti o disciolti, materie tossiche, materie esplosive e materiali di armamento.
      4. La vigilanza e il controllo sulla realizzazione del rapporto previsto dal comma 2 sono esercitati dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      5. Annualmente, la sintesi dei risultati del rapporto previsto dal comma 2 è inviata, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, al competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a cura di questa è resa pubblica e trasmessa al Parlamento, alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, nonché agli enti locali interessati al transito delle merci di cui al comma 3.
      6. Annualmente, a cura del competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è indetta una conferenza per la valutazione dei risultati evidenziati dal rapporto previsto dal comma 2 e sono adottate le misure urgenti di prevenzione e di intervento ritenute necessarie.
      7. Alla conferenza di cui al comma 6 sono invitati i soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture e dei servizi, anche a livello regionale e locale, interessati alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Art. 5.
(Struttura di sicurezza).

      1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista l'istituzione di un'apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, avvalendosi delle collaborazioni dei nuclei

 

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nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. La struttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza istituita ai sensi del comma 1 è posta sotto la responsabilità del competente dipartimento del Ministero dell'interno.
      3. Il dipartimento di cui al comma 2 provvede alla messa in opera di collaborazioni logistiche con i competenti uffici delle amministrazioni della difesa, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché delle regioni e degli enti locali, al fine di garantire un intervento congiunto in caso di rischio o di calamità.
      4. Il dipartimento di cui al comma 2 promuove periodicamente una conferenza dei soggetti istituzionali e operativi coinvolti nell'attività della struttura di sicurezza ai sensi del presente articolo, al fine di approntare i piani di prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e i piani di intervento in caso di emergenza.

Art. 6.
(Banca dati).

      1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a istituire una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
      2. La banca dati di cui al comma 1 raccoglie le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti operanti nel settore del trasporto delle merci pericolose, e in particolare dalle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e sulle operazioni preliminari al trasporto stesso, secondo le indicazioni emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. In caso di emergenza, la banca dati deve consentire, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità

 

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delle informazioni utili agli enti e ai soggetti competenti per gli interventi d'urgenza ai fini della gestione dell'emergenza stessa.

Art. 7.
(Scatola nera).

      1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».
      2. Le caratteristiche della scatola nera, che comunque devono tenere conto dell'esigenza di rendere disponibili le informazioni in essa contenute alla banca dati di cui all'articolo 6, sono fissate dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito provvedimento e, con direttiva dello stesso dipartimento, comunicata anche ai servizi di controllo delle strade e delle autostrade, ne è disposta l'installazione sugli autoveicoli.
      3. La scatola nera deve essere obbligatoriamente installata su ogni veicolo adibito al trasporto delle merci pericolose a decorrere dalla data prevista dalla direttiva di cui al comma 2.
      4. Per evitare eventuali rimozioni o manipolazioni, la scatola nera deve essere dotata di un adeguato sistema di protezione e deve essere mostrata senza ritardo, su loro richiesta e a fini di ispezione, alle autorità di polizia, in servizio lungo i percorsi o presso i luoghi di sosta o gli ambienti adibiti alla custodia durante il trasporto delle merci pericolose.
      5. Al passaggio delle frontiere nazionali, analoga ispezione a quella prevista dal comma 4 è compiuta sui mezzi di trasporto delle merci pericolose provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea o da altri Stati esteri.
      6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a comunicare alla Commissione europea la data fissata per l'attivazione della scatola nera sui veicoli in

 

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ingresso e in uscita dal territorio nazionale.
      7. Qualora nelle ispezioni effettuate ai sensi del comma 4 o del comma 5 i conduttori dei mezzi di trasporto risultino sprovvisti della scatola nera, le autorità di polizia provvedono a diffidare i medesimi dal proseguire il percorso e ad irrogare loro una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      8. Nei casi più gravi, giudicati tali in base alla qualità e alla pericolosità delle merci trasportate, il cui elenco è redatto dalle autorità sanitarie di polizia, l'autoveicolo risultato sprovvisto della scatola nera durante le ispezioni effettuate ai sensi del comma 4 o del comma 5, è posto sotto sequestro, le merci sono prese in custodia dalle autorità di polizia presso magazzini attrezzati e le relative spese sono poste a carico della ditta trasportatrice, proprietaria o destinataria delle merci stesse.

Art. 8.
(Sistema di qualità).

      1. Le imprese di autotrasporto sono tenute ad attivare un sistema di qualità per la verifica dei processi relativi al mantenimento e al miglioramento dei livelli di sicurezza nel trasporto delle merci pericolose.
      2. Il sistema di qualità di cui al comma 1 è approvato dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è sottoposto a periodiche verifiche ispettive da parte degli organi competenti, al fine di attestarne il corretto funzionamento e l'efficacia, nonché la continua registrazione dei dati raccolti.
      3. Ciascuna impresa di autotrasporto è tenuta a designare un responsabile del sistema di qualità, che risponde, ai fini civili e penali, unitamente agli altri soggetti ritenuti responsabili per legge, degli eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.


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