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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2606 |
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante la realizzazione di un progetto mirato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti amministrazioni dello Stato;
b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative allo scopo di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;
c) potenziare, anche con misure urgenti e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei confronti dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti di nazionalità extracomunitaria, nonché al coordinamento e alla risposta tempestiva delle strutture chiamate a intervenire in caso di emergenza;
d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alla quantità delle merci pericolose in circolazione, all'informazione sulle tipologie delle medesime merci e alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e di destinazione;
e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione europea.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate:
a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, in modo da garantire l'incolumità delle persone, siano esse operatori o utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare in quelli relativi alle merci pericolose;
b) alla predisposizione di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi o comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;
c) alla promozione dell'innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto sia negli strumenti di monitoraggio e di controllo;
d) alla comunicazione e all'informazione rivolte agli addetti al trasporto e in particolare ai cittadini che ne usufruiscono e ai soggetti comunque interessati.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una commissione di studio, di verifica e di proposta, per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio e di incidentalità e per definire strategie di intervento di medio e lungo periodo;
b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale della normativa di settore e in particolare di quella riguardante la classificazione e la circolazione delle merci pericolose, assicurando l'uniformità applicativa delle disposizioni alle diverse modalità di trasporto e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili delle corrispondenti infrastrutture;
c) verifica della congruità e dell'armonizzazione delle normative procedurali e amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, nonché i contenitori intermedi e ricondizionati;
d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile interna di merci pericolose, nonché all'obbligo delle autorità sovraordinate e responsabili di riferire per iscritto sull'attività e sui risultati delle suddette figure;
e) attribuzione alla commissione prevista dalla lettera a) del compito di effettuare studi e ricerche per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, in particolare se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsiasi origine, nonché per proporre interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinate merci pericolose;
f) costituzione di una base informativa, attraverso l'acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti e degli organismi operanti nel settore sulle merci trasportate e sui trasporti effettuati, in modo da garantire, con immediatezza e completezza, in particolare nei casi di necessità, le informazioni utili e necessarie;
g) promozione di studi e di ricerche per sperimentare prodotti innovativi ido
h) previsione delle norme per l'introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici e informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti e gli eventi dei percorsi su strada degli autotrasportatori di merci pericolose.
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuisce al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il compito di redigere un rapporto, a scopo conoscitivo, sull'evoluzione del settore del trasporto di cose per conto terzi, soprattutto in riferimento alla globalizzazione dei mercati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì incaricato di redigere e mantenere aggiornato un rapporto conoscitivo sullo stato e sull'evoluzione del settore, con particolare riguardo al trasporto delle merci pericolose.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 2, il Comitato si avvale della collaborazione delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e interventi di emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristiche delle merci pericolose trasportate; classificazione della quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare alle materie liquide
1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista l'istituzione di un'apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, avvalendosi delle collaborazioni dei nuclei
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a istituire una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
2. La banca dati di cui al comma 1 raccoglie le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti operanti nel settore del trasporto delle merci pericolose, e in particolare dalle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e sulle operazioni preliminari al trasporto stesso, secondo le indicazioni emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In caso di emergenza, la banca dati deve consentire, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità
1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».
2. Le caratteristiche della scatola nera, che comunque devono tenere conto dell'esigenza di rendere disponibili le informazioni in essa contenute alla banca dati di cui all'articolo 6, sono fissate dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito provvedimento e, con direttiva dello stesso dipartimento, comunicata anche ai servizi di controllo delle strade e delle autostrade, ne è disposta l'installazione sugli autoveicoli.
3. La scatola nera deve essere obbligatoriamente installata su ogni veicolo adibito al trasporto delle merci pericolose a decorrere dalla data prevista dalla direttiva di cui al comma 2.
4. Per evitare eventuali rimozioni o manipolazioni, la scatola nera deve essere dotata di un adeguato sistema di protezione e deve essere mostrata senza ritardo, su loro richiesta e a fini di ispezione, alle autorità di polizia, in servizio lungo i percorsi o presso i luoghi di sosta o gli ambienti adibiti alla custodia durante il trasporto delle merci pericolose.
5. Al passaggio delle frontiere nazionali, analoga ispezione a quella prevista dal comma 4 è compiuta sui mezzi di trasporto delle merci pericolose provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea o da altri Stati esteri.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a comunicare alla Commissione europea la data fissata per l'attivazione della scatola nera sui veicoli in
1. Le imprese di autotrasporto sono tenute ad attivare un sistema di qualità per la verifica dei processi relativi al mantenimento e al miglioramento dei livelli di sicurezza nel trasporto delle merci pericolose.
2. Il sistema di qualità di cui al comma 1 è approvato dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è sottoposto a periodiche verifiche ispettive da parte degli organi competenti, al fine di attestarne il corretto funzionamento e l'efficacia, nonché la continua registrazione dei dati raccolti.
3. Ciascuna impresa di autotrasporto è tenuta a designare un responsabile del sistema di qualità, che risponde, ai fini civili e penali, unitamente agli altri soggetti ritenuti responsabili per legge, degli eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.
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