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PDL 3222

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3222



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOFFA, TORTOLI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Presentata il 16 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - I numerosi ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi, negli ultimi anni, durante le attività di scavo connesse con la realizzazione di opere pubbliche (circa 10.000 solo sulle tratte riguardanti l'alta velocità ferroviaria), hanno confermato che l'attività di bonifica è indispensabile per garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici.
      Le mansioni che maggiormente comportano tale rischio sono quelle dei lavoratori addetti alle attività di scavo sia manuale che meccanico, comprese le trivellazioni finalizzate alle prospezioni archeologiche e ai rilievi ambientali.
      La normativa vigente non contempla specificamente una valutazione di rischio nelle aree oggetto di attività di scavo.
      I quadri economici, relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, prevedono già l'onere sistematico della bonifica degli ordigni bellici: quindi, il considerarla rientrante tra gli oneri di sicurezza non comporta nessun onere aggiuntivo, ma solo la necessità di inquadrare questi interventi in quelli volti ad assicurare una sempre maggiore sicurezza sui cantieri, facendoli rientrare in quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
      La regolamentazione di questa attività deve necessariamente definire i requisiti per abilitare le imprese a operare relativamente agli interventi di bonifica da ordigni bellici, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della difesa.
 

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      Casi emblematici, peraltro, sono rappresentati dai recenti affidamenti, da parte di importanti imprese di costruzione, della bonifica da ordigni bellici, relativamente alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche, nel cui ambito gli importi di aggiudicazione sembrano assolutamente inadeguati, in quanto non raggiungono neanche un sesto di quelli stimati. È evidente, pertanto, che il costo della mano d'opera rappresenta la parte preponderante dei costi (almeno l'80 per cento): la conclusione è che il lavoro a tali condizioni non verrà eseguito correttamente e completamente e ciò con grave pregiudizio per la sicurezza delle maestranze, nonché delle opere da realizzare.
      Per tali ragioni, si ritiene necessario un intervento sul testo del decreto legislativo n. 81 del 2008, come prospettato dall'articolo unico della presente proposta di legge, che interviene sugli articoli 28, 91, 100 e 104, nonché sugli allegati XI e XV del medesimo decreto legislativo, in particolare al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), interessati da attività di scavo»;

          b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio. Quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare ai sensi del periodo precedente, giudica necessario procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis»;

          c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

          d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo

 

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91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito l'albo di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per la valutazione biennale di tale idoneità»;

          e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;

          f) all'allegato XV, punto 2.2.3., dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».


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