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PDL 3214

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3214



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse

Presentata il 16 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Dal 1o gennaio 1974 al 31 marzo 2009 è stato accertato che le persone scomparse ancora da rintracciare in Italia erano in totale 24.804: 10.121 cittadini italiani e 14.683 cittadini stranieri, di cui 14.456 maggiorenni, 8.310 italiani e 6.146 stranieri. I minorenni erano, invece, 10.348, di cui 1.811 italiani e 8.537 stranieri. La differenza, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2008 era di 251 unità in più. Le regioni ove questo fenomeno è tuttora più ricorrente sono il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Sicilia e il Piemonte.
      Le scomparse di minori stranieri, di età superiore a quattordici anni, per allontanamento dagli istituti e dalle comunità di affido continuano a rappresentare la casistica più numerosa (1.273 rispetto a 146 minori italiani, per un totale di 1.419).
      Dall'analisi effettuata sui dati forniti dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, in particolare per l'anno 2008, emergeva che i minori stranieri che si erano allontanati dagli istituti di accoglienza erano 755, di cui 571 di età compresa tra i quindici e i diciassette anni. Tra questi il maggior numero era stato registrato in Sicilia, per un totale di 236 minori stranieri che, approdati sulle coste siciliane, si erano allontanati dalle strutture ove erano stati ospitati.
      Gli allontanamenti volontari dei minori stranieri erano 806 rispetto a quelli dei minori italiani che erano 275. Il totale delle scomparse, a partire dal 1974, con motivazione non determinata, per i minorenni stranieri era, sempre riferito all'anno 2008, di 6.412 unità e per i minorenni italiani era di 1.312 unità. Le regioni
 

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ove gli allontanamenti volontari sono stati registrati in numero più elevato erano la Lombardia, il Lazio, il Veneto, la Sicilia, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Campania; gli allontanamenti dagli istituti erano più frequenti in Sicilia, in Lombardia e in Veneto.
      Un'altra casistica particolarmente delicata è quella rappresentata dalla scomparsa di minori per sottrazione da parte di uno dei genitori o da parte di un familiare.
      Dalla citata analisi risulta che dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, le regioni ove questo fenomeno è stato più rilevante erano la Campania (si trattava esclusivamente di minori italiani) e il Lazio (erano tutti stranieri). Tale fenomeno è da ricondurre, precipuamente, all'aumento delle separazioni e dei divorzi ma anche all'accresciuto numero di unioni miste tra cittadini italiani e stranieri, anche di religione diversa.
      Secondo i dati del Ministero degli affari esteri, competente per le sottrazioni in ambito internazionale dei minori, il numero dei bambini contesi nel 2008 ha superato il 60 per cento del totale dei minori scomparsi in Europa. Nel nostro Paese la maggior parte di questi casi ha riguardato minori figli di un genitore italiano, quasi sempre il padre, e di una madre europea.
      Secondo l'Istituto nazionale di statistica, infatti, sono sempre più numerosi i matrimoni tra italiani e donne straniere (7 su 100 del totale) e questo spiega perché in gran parte i bambini contesi (70 per cento) sono figli di un italiano e di una madre straniera, in particolare di origine europea, in genere extracomunitaria, e talvolta americana o latino-americana. Solo il 30 per cento ha un padre di origine extracomunitaria, nella maggior parte dei casi di origine musulmana.
      Le persone scomparse di maggiore età che si allontanano volontariamente rappresentano la casistica più frequente.
      Secondo gli ultimi dati forniti dal predetto Servizio centrale operativo i cittadini italiani maggiorenni scomparsi volontariamente sono 640, gli stranieri sono invece 444, per un totale di 1.084 persone maggiorenni scomparse volontariamente. Non va sottaciuta, peraltro, l'altra questione riguardante le persone annegate in mare, registrate con il censimento sui cadaveri non identificati.
      Dalle analisi sin qui effettuate emerge la necessità di favorire un processo di ulteriore perfezionamento delle metodologie d'indagine, innanzitutto per avere un quadro aggiornato e veritiero del problema ma anche per individuare i casi più «allarmanti» e per agevolare il lavoro delle Forze dell'ordine, chiamate a operare sui diversi fronti d'interesse.
      Sono queste le motivazioni, i dati e le criticità che hanno reso a mio avviso necessarie le nuove disposizioni contenute nella presente proposta di legge.
      In particolare l'articolo 1 definisce le modalità per la denuncia delle persone scomparse. Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione del Commissario e del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse. All'articolo 3 si prevede l'istituzione della banca dati nazionale sulle persone scomparse e della banca dati sui cadaveri non identificati. Con l'articolo 4, infine, si prevede la possibilità per i familiari di persone scomparse di assentarsi dal lavoro, con un permesso retribuito non superiore a trentasei giorni annuali, al fine di cooperare alla ricerca per il ritrovamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Denuncia di persone scomparse).

      1. Chiunque abbia notizia che una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e che sia scomparsa, qualora sia presumibile che tale scomparsa non è stata volontaria e che essa può essere a rischio per quanto concerne la sua vita o la sua incolumità personale, è tenuto a presentare denuncia all'autorità di polizia ai fini dell'avvio delle ricerche per il ritrovamento.
      2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale e provinciale questi la trasmettono immediatamente alla questura o al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, ai fini del suo inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      3. Una copia della denuncia è altresì rilasciata al soggetto che l'ha presentata ai sensi del comma 1.
      4. Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria, l'autorità che ha ricevuto la denuncia, oltre a garantire l'avvio delle ricerche, ne dà comunicazione al prefetto competente per le eventuali iniziative da intraprendere anche con l'eventuale coinvolgimento degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del sistema di protezione civile, delle organizzazioni del volontariato sociale e di altre organizzazioni presenti sul territorio.
      5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1 sono tenuti, in caso di ritrovamento, a darne immediata e tempestiva comunicazione alle autorità di polizia per la cessazione delle operazioni di ricerca e per l'aggiornamento delle informazioni conservate nel Centro elaborazione dati di cui al citato comma 2.

 

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Art. 2.
(Istituzione del Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di ricerca delle persone scomparse, di seguito denominato «Commissario», nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle persone scomparse. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.
      3. Il Comitato è composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nei settori delle politiche per i giovani e per le famiglie, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti delle Forze di polizia. Al Comitato possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, rappresentanti delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente. Il Comitato può altresì chiamare a fare parte di esso i rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Commissario si avvale di un ufficio alle sue dirette dipendenze, costituito da personale del Ministero dell'interno, e i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del medesimo Ministero.
      5. Il Commissario assicura il monitoraggio dei casi riguardanti le persone

 

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scomparse e la valutazione sullo stato delle ricerche per favorire, con l'emanazione di linee guida, il raccordo dei soggetti interessati e ogni iniziativa di ritrovamento, anche a livello provinciale per il tramite delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Il Commissario riferisce annualmente sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti l'organizzazione dell'ufficio di cui al comma 4, nonché i criteri per l'individuazione dei rappresentanti e le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 3.
(Banche dati nazionali sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'interno sono istituite la banca dati nazionale sulle persone scomparse e la banca dati nazionale sui cadaveri non identificati.

Art. 4.
(Permessi retribuiti per i familiari delle persone scomparse).

      1. I lavoratori dipendenti di enti pubblici o di aziende private, nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, di persone di cui è stata denunciata la scomparsa ai sensi dell'articolo 1 e nei cui riguardi siano state avviate le ricerche per il ritrovamento, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, con un permesso retribuito non superiore a trentasei giorni annuali, al fine di cooperare a tali ricerche.


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