Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3204

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3204



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCCETTA

Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso

Presentata l'11 febbraio 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - A seguito dei ripetuti interventi del legislatore costituzionale che all'articolo 111 ha sancito il principio del giusto processo, diviene improcrastinabile la riforma del codice di procedura penale che, con le norme contenute nell'articolo 192, risalente ormai al 1989, detta i criteri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso.
      L'esigenza dell'invocata riforma scaturisce dalla necessità di pervenire all'affermazione della responsabilità penale del reo «al di là di ogni ragionevole dubbio».
      Tutto ciò anche al fine di salvaguardare i diritti del coimputato che, come sancito nella Carta costituzionale, resta non colpevole fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per la presunzione di non colpevolezza sancita dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.
      L'anelito verso il giusto processo scaturisce dalla volontà unanime del foro, dell'opinione pubblica e della parte maggioritaria dell'ordine giudiziario. Non vi è giusto processo se le chiamate in correità di uno o più collaboratori di giustizia e coimputati non trovano la corrispondenza in specifici riscontri esterni individualizzanti.
      Mai più condanne giustificate dalla cosiddetta «convergenza del molteplice», che nega il principio di inviolabilità della difesa di cui all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, perché se è vero che il convincimento del giudice è libero nel processo, è maggiormente vero che nell'ambito del processo deve esserci soltanto ciò che può legittimamente essere sicura fonte di prova.
 

Pag. 2


      L'anti-Stato si abbatte solo nell'ambito della tutela della legalità. Infatti la superiorità dello Stato di diritto si manifesta con il primato della regola che deve essere affermata con forza e nel culto sacrale dei diritti dell'uomo e della giurisdizione.
      Vi è dunque la necessità di «costituzionalizzare» l'articolo 192 del codice di procedura penale sostituendo il comma 3 nel senso di attribuire valenza probatoria alle sole dichiarazioni del coimputato o della persona imputata in un procedimento connesso che trovano riscontro in altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità.
      3-bis. Le dichiarazioni assunte in violazione del comma 3 del presente articolo, anche in caso di riscontri meramente parziali, sono inutilizzabili ai sensi dell'articolo 191».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su