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PDL 3150

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3150



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUCCHINO, DI BIAGIO, PORTA, FEDI, GARAVINI, GIANNI FARINA, NARDUCCI, RICARDO ANTONIO MERLO, ANGELI, BERARDI, PICCHI

Disposizioni in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'INPS a soggetti residenti all'estero

Presentata il 26 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede il recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai pensionati residenti all'estero per i periodi fino al 31 dicembre 2008. Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti a causa dei ritardi con cui l'Istituto ha acquisito le informazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero e ha effettuato la ricostituzione delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali, prestazioni familiari).
      I ritardi dell'INPS sono la conseguenza della farraginosità e della sporadicità con cui vengono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero (l'ultima rilevazione cumulativa per gli anni 2006, 2007 e 2008 è ancora in fase di elaborazione) e del complicato iter procedurale che queste rilevazioni comportano.
      Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati i quali ricevono le lettere di recupero da parte dell'INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che normalmente esclude la presenza di dolo.
 

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      Nel corso della precedente legislatura era stata presentata una proposta di legge di sanatoria degli indebiti pensionistici dei residenti all'estero (atto Camera n. 2373, XV legislatura) assegnata alla XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati il 17 aprile 2007, che non ebbe seguito a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
      Dobbiamo ora augurarci che il Parlamento faccia propria l'esigenza di sanatoria per i pensionati residenti all'estero, anche alla luce degli ennesimi ritardi delle verifiche reddituali effettuate dall'INPS per gli anni 2006, 2007 e 2008 di cui, lo si ripete, ancora non conosciamo gli esiti.
      Vogliamo sottolineare che nella sentenza n. 1 del 2006, la Corte costituzionale ha sostenuto il principio dell'importanza dell'affidamento dei pensionati nella fruizione dei trattamenti pensionistici percepiti, ancorché indebitamente, in buona fede; principio che - secondo la Corte - è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni elementari propri e della famiglia.
      Inoltre vale la pena evidenziare che lo stesso INPS ha più volte espresso, per tramite dei suoi dirigenti, un orientamento favorevole alla sanatoria alla luce delle difficoltà pratiche incontrate nelle operazioni di rilevazione reddituale e di recupero degli indebiti dei pensionati residenti all'estero.
      In particolare, la presente proposta di legge prevede:

          1) la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati abbiano percepito, nell'anno 2008, un reddito personale, prodotto in Italia o all'estero, imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro (comma 1) - si tratta del limite reddituale per il 2008 al di sotto del quale viene concessa la somma aggiuntiva alle pensioni basse stabilita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007;

          2) il recupero nel limite del 50 per cento dell'indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l'anno 2008 superiore ai predetti 8.640,84 euro (comma 2);

          3) che il recupero sia effettuato in base alle norme vigenti e cioè che l'eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all'estero l'INPS considera anche l'importo della pensione estera), che venga comunque garantito il trattamento minimo (considerando anche in questo caso l'importo della pensione estera) e che l'importo sia recuperato ratealmente senza interessi (comma 3);

          4) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell'interessato che ha percepito indebitamente le prestazioni a carico dell'INPS (comma 4).

      L'intervento prospettato potrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici dei pensionati residenti all'estero, dal momento che sono allo studio da parte dell'INPS una serie di iniziative che, riformando e sistematizzando con cadenza annuale le procedure relative alla rilevazione dei redditi dei pensionati residenti all'estero, elimineranno alla fonte le cause che provocano l'insorgere delle situazioni debitorie.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2008, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro.
      2. Qualora i soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 abbiano percepito, nell'anno 2008, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 8.640,84 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito.
      3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.


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