Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3095

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3095



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende dello stabilimento della società FIAT di Termini Imerese

Presentata il 5 gennaio 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La vicenda dello stabilimento della FIAT di Termini Imerese rappresenta un caso paradigmatico di quello che, già nella prima metà del secolo scorso, Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi definirono «privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite» da parte della grande industria italiana. Questa, infatti, a cominciare dalla casa automobilistica torinese, ha svolto la propria attività al di fuori delle leggi e delle regole del mercato e della libera concorrenza, attingendo regolarmente ad aiuti pubblici sotto varie forme, primo fra tutti il ricorso abnorme all'istituto della cassa integrazione guadagni, il cui utilizzo - per unanime parere della dottrina più autorevole, confermato nel 2002 dall'allora Commissario europeo alla concorrenza Mario Monti - ha finito per distorcere completamente le finalità originarie dell'istituto. Confindustria, partiti e sindacati hanno difeso e continuano a difendere rendite di posizione, interessi puramente corporativi, in contrapposizione all'interesse generale.
      Per quanto riguarda i lavoratori, e in particolare gli operai, questo si è tradotto nella difesa di posti di lavoro astrattamente considerati, esistenti solo sulla carta, senza alcun riscontro nella realtà. I
 

Pag. 2

lavoratori sono stati letteralmente parcheggiati in cassa integrazione guadagni straordinaria, inizialmente promettendo loro che si sarebbe trattato solo di brevi periodi, ma ad ogni «breve periodo» se ne sono aggiunti molti altri, a cui ha spesso fatto ulteriormente seguito la collocazione in mobilità, e infine il prepensionamento o la definitiva espulsione dal mercato legale del lavoro.
      Valga come esempio quanto occorso proprio agli operai dello stabilimento della FIAT di Termini Imerese: considerando il solo anno 2009, gli operai sono stati in cassa integrazione (in un elenco che non vuole essere né completo, né esaustivo): dal 15 dicembre 2008 al 19 gennaio 2009; dal 26 gennaio all'8 febbraio 2009; dal 16 febbraio al 9 marzo 2009; dal 23 marzo al 10 aprile 2009; dal 27 aprile all'11 maggio 2009; dal 22 luglio al 2 agosto 2009; dal 24 settembre al 4 ottobre 2009; dal 19 ottobre al 1o novembre 2009; dal 24 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010, mentre è già previsto un nuovo periodo dal 25 al 30 gennaio 2010.
      L'andamento del ricorso alla cassa integrazione per gli stabilimenti della FIAT, compreso quello di Termini Imerese, in tutti gli anni dell'ultimo decennio, e in particolare negli anni 2002 e 2004, non è stato dissimile.
      Tutto questo testimonia un rapporto malato tra impresa, partiti e sindacati, nel quale le imprese ottengono aiuti di Stato a pioggia, ricavandone un indubbio vantaggio rispetto alla concorrenza, e i partiti in cambio pretendono di indirizzare le scelte delle imprese, a prescindere dalle indicazioni del mercato. Per fare un esempio, l'attuale Ministro dell'interno Roberto Maroni ebbe a dichiarare, come riportato dal quotidiano La Repubblica del 24 gennaio 2005, che «da quando l'avvocato Agnelli ha assunto la guida dell'azienda fino ad oggi, lo Stato italiano ha trasferito alla FIAT, sotto varie voci, quasi un milione di miliardi di lire». Ancora, e solo a titolo di esempio, va ricordato come l'amministratore delegato della FIAT Sergio Marchionne si sia apertamente rivolto, all'inizio del 2007 (31 gennaio), all'esecutivo, allora guidato da Romano Prodi, dicendo: «ci deve stare una mossa da parte delle istituzioni per aiutarci», dopo aver ricevuto senza soluzione di continuità per decenni, e indipendentemente dal colore della maggioranza parlamentare, cassa integrazione, incentivi, mobilità, prepensionamenti. Ancora il 29 aprile scorso la Commissione europea ha autorizzato aiuti per investimenti a finalità regionale pari a 46 milioni di euro, concessi alla FIAT dalle autorità italiane per un progetto che prevedeva la produzione di un nuovo modello di auto in Sicilia. Pochi mesi dopo, il 21 dicembre 2009 (disattendendo completamente l'accordo siglato il 9 aprile 2008, in relazione al quale gli operai dello stabilimento di Termini Imerese avevano svolto, nel luglio dello stesso anno, un corso di formazione di tre settimane, nell'ambito del progetto «Nuova Futura», accordo che attestava la volontà di proseguire la produzione nello stabilimento siciliano, condizione quest'ultima posta per l'ulteriore erogazione di aiuti pubblici a favore della FIAT), l'amministratore delegato della FIAT Sergio Marchionne, come se nulla fosse, ha annunciato la «fine della produzione di auto a Termini Imerese a partire dal 2012», annuncio che il Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha subito definito «una follia». Ma come mantenere aperto lo stabilimento, se produrvi un'auto costa mille euro in più, se il settore è interessato da un'evidente e ormai cronica sovrapproduzione, se mancano le infrastrutture, avendo il Governo privilegiato il progetto del ponte sullo stretto di Messina alle altre, ben più urgenti, necessità dell'isola sotto questo profilo?
      Gli esempi riportati dimostrano come questo sistema, produttore di privilegi per pochi e di povertà per molti, di commistioni di ruoli, e ancora più spesso di improprie convergenze di interessi, non possa essere tollerato oltre e debba essere oggetto di riforme radicali: l'impresa deve essere libera di prendere le sue decisioni e di potersi ristrutturare, quando questo sia necessario, nel modo più adeguato per poter competere sul libero mercato in regime di concorrenza, e la concorrenza è
 

Pag. 3

una condizione imprescindibile perché possa esservi vera crescita; i governi non devono intervenire con aiuti di Stato a fondo perduto, i quali equivalgono a «salvataggi permanenti» che certo avvantaggiano le imprese - distorcendo la concorrenza - ma non i loro dipendenti; i lavoratori possono essere davvero tutelati solo procedendo in senso universalistico alla riforma degli ammortizzatori sociali, attesa invano da decenni, e adottando politiche di welfare to work, che consentano di riqualificare e ricollocare i lavoratori in settori dove vi sia un'adeguata richiesta di lavoro.
      Con la presente proposta di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, al fine di fare piena luce sulle vicende relative allo stabilimento della FIAT di Termini Imerese, caso paradigmatico del disastro italiano, individuandone in modo puntuale compiti, funzioni, composizione, durata, poteri, limiti e modalità di organizzazione dei lavori.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative allo stabilimento della società FIAT di Termini Imerese.
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) ricostruire in maniera puntuale gli eventi che hanno condotto alla reiterata concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte del Governo in favore della società FIAT;

          b) accertare se le modalità di concessione abbiano rispettato i presupposti e i limiti stabiliti dall'ordinamento nazionale e comunitario;

          c) ricostruire le procedure di erogazione e gestione delle somme di pubblico danaro stanziate in favore della società FIAT e individuare le cause della reiterata concessione di sovvenzioni pubbliche in favore della medesima;

          d) indagare sui rapporti tra la società FIAT e le amministrazioni locali, anche al fine di accertare eventuali sviamenti e connesse responsabilità politiche e amministrative;

          e) indagare sui rapporti esistenti tra dirigenti, quadri, operai, rappresentanti sindacali e pubblici amministratori, individuando eventuali abusi commessi nei riguardi di coloro che abbiano contrastato o denunziato pratiche clientelari e accertando le eventuali responsabilità, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

 

Pag. 5

          f) accertare le fonti e la correttezza delle procedure seguite per i finanziamenti, siano essi pubblici o privati, dei corsi di formazione, i risultati prodotti dalla frequenza degli stessi e le mansioni successivamente attribuite ai frequentanti.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
      3. La Commissione termina i propri lavori entro sei mesi dalla data della propria costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, una relazione conclusiva.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.

 

Pag. 6


      4. Per i fatti che costituiscono oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

 

Pag. 7


      2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, sono ripartite in parti eguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su