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PDL 3209-bis

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3209-bis



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge n. 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art. 1.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
      Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

 

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Art. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

      1. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative e amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
      2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e di cancellazione.
      3. Le commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adottano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione, ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

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Art. 3.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

      1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati

 

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nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
      3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;

          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 4.
(Conservazione delle cartelle cliniche).

      1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.
      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione

 

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normativa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.
(Attività edilizia libera).

      1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

          a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

          b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

          c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

 

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          d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

          e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

          f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

          g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

          h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

          i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

          l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

      2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
      3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di

 

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cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, di seguito denominato «decreto-legge n. 59 del 1978», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione è effettuata attraverso il modello, in formato elettronico, approvato con decreto del Ministro dell'interno, a decorrere dalla data indicata nel medesimo decreto. Con lo stesso decreto sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modello alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «La comunicazione con modalità telematiche, di cui al primo comma, può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui al citato primo comma, che rilasciano all'obbligato un'apposita ricevuta»;

          c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta prevista».

 

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      2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla comunicazione prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      3. Con il decreto del Ministro dell'interno di approvazione del modello di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è stabilito anche il termine entro il quale le comunicazioni di cui al medesimo articolo 12 e al comma 2 del presente articolo possono essere effettuate, alla questura competente per territorio, anche attraverso la trasmissione del modello a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino alla data indicata in tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
      4. I commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati.
      5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 54 è abrogato;

 

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          b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

      1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo e secondo dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

      «Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.
      L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;

          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro

 

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nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

          c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
      2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
      3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.
      4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.
      5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.

 

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      6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.
      7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso»;

          d) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

      1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;

 

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          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, è istituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese»;

          c) al comma 3:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi»;

          d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

      2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.
      4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di anagrafe).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguare l'articolo 13 e l'articolo 19 alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'articolo 18 alla possibilità di comunicazione telematica tra i comuni attraverso il sistema INA-SAIA e alla possibilità che l'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da un altro comune o dall'estero produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Art. 11.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre

 

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amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

      1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

Art. 14.

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Art. 15.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».

Art. 16.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

      1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). - 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

 

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      2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.
      3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
      4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.
      5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 17.
(Ricetta medica elettronica).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale prevede che:

          a) le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio

 

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sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio;

          b) il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2010, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2010, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012.

      2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Art. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

      1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
      2. La pagella in forma elettronica sostituisce il documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche redigono le pagelle in forma elettronica,

 

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fermo restando il diritto dell'interessato di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
      4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazione e conservazione dei documenti in forma digitale.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
 

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per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4.
      6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;

          b) all'articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;

          c) l'articolo 660 è abrogato.

      2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 205, comma 2-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;

          b) all'articolo 227-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;

          c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:

      «Art. 235. (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). - 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono

 

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successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
      2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
      3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter»;

          d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:

      «Art. 237. (L) - (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie). - 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
      2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;

          e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:

      «Art. 238. (L) - (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
      2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.
      3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione

 

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della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
      4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell'intero o del residuo.
      5. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
      6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
      7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione».

      3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;

          b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

Art. 20.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

      1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella

 

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Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

          b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica» e le parole: «di tali sorgenti luminose» sono sostituite dalle seguenti: «di tali lampade»;

          c) all'articolo 11:

              1) al secondo periodo del comma 1, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

          a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti a effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto deve, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero

 

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dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

          b) partecipando a uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;

              2) al comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;

          d) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

      3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

 

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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Art. 21.
(Giuramento dei dipendenti pubblici).

      1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 50-bis. - (Giuramento dei dipendenti pubblici). - 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.
      2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».

      2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 22.
(Deroga al blocco delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali).

      1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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Art. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

      1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
      2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

Art. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare

 

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nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 3-bis».

Art. 25.

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 26.
(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

      1. Alla legge 27 luglio 1962. n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;

          b) all'articolo 1:

              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni»;

              2) al comma 2, le parole: «dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8,

 

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comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;

          c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;

          d) all'articolo 3, primo comma:

              1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;

              2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

          e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;

 

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          f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni»;

          g) all'articolo 6, primo comma:

              1) le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;

              2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1».

Art. 27.

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi

 

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definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, disposizioni integrative o correttive.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; individuare, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

 

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e successive modificazioni, in materia di diritto di accesso, gli atti dei procedimenti amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza;

          b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;

          c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

          e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;

 

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          f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti;

          g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

          h) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

          i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a h) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

          l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione,

 

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anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;

          m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

              1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

          n) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

          o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

 

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      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 28, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 30.
(Codificazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, un decreto legislativo con il quale provvede a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

          a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

          b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

          c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

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          d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo assicura il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

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ALLEGATO A
[Articolo 25, comma 1, lettera a)]

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Frontespizio Progetto di Legge Allegato
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