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PDL 3176

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3176



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Presentata il 4 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La realtà penitenziaria attuale dimostra come il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sia spesso, di fatto, inattuato. La componente trattamentale e riabilitativa - che per espresso dettato costituzionale attua la finalità necessaria della pena; la sola idonea a conferirle legittimazione - è infatti spesso circoscritta a un momento marginale, se non addirittura eventuale, dell'esecuzione della pena, che finisce per assolvere unicamente alla sola funzione retributiva quando non addirittura segregativa.
      Tale carenza di attività e di percorsi trattamentali e riabilitativi, idonei a favorire il reinserimento sociale del detenuto e a prepararlo gradualmente all'uscita dal carcere responsabilizzandolo, spiega anche perché i tassi di recidiva siano tre volte superiori tra coloro che scontano la pena in carcere rispetto a coloro che invece sono ammessi a una misura alternativa.
      I dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dimostrano, infatti, come i detenuti ammessi a una misura alternativa recidivino meno di un terzo di chi abbia scontato la pena in carcere (il 20 per cento contro il 70 per cento) e come i casi di revoca della misura in ragione della commissione di reati durante il relativo periodo siano rarissimi, attestandosi tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento (margine costante tra il 2003 e il 2007), il che dimostra come tali
 

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misure non siano concesse con eccessiva larghezza o comunque sulla base di prognosi irrealistiche.
      Tuttavia, l'attitudine riabilitativa delle misure alternative e in particolare della detenzione domiciliare potrebbe essere significativamente valorizzata attraverso la promozione dello svolgimento di attività lavorativa da parte del detenuto, soprattutto se in favore di organizzazioni, quali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per espressa previsione statutaria perseguono fini socialmente rilevanti, realizzando quindi attività in favore della collettività, suscettibili di promuovere nel condannato la condivisione e l'introiezione dei princìpi e dei valori su cui si basa il vivere associato.
      A tal fine, la presente proposta di legge propone talune modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancendo l'applicabilità delle disposizioni sulla detenzione domiciliare di cui al comma 1-bis alle ipotesi in cui il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa in favore di una ONLUS presente sul territorio nazionale.
      Si prevede, inoltre, che tale attività sia retribuita nell'entità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate, precisando che l'eventuale mancata prestazione dell'attività lavorativa in favore di una ONLUS costituisce motivo di revoca del provvedimento applicativo della detenzione domiciliare, chiaramente al fine di evitare possibili strumentalizzazioni dell'istituto.
      Sotto il profilo procedurale, si prevede che il condannato che intenda prestare attività lavorativa in favore di una ONLUS si rechi, entro i cinque giorni successivi alla notificazione del provvedimento esecutivo di concessione della detenzione domiciliare, presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza indicato nel medesimo provvedimento, al fine di esprimere formalmente l'indicazione della ONLUS presso cui intende svolgere l'attività lavorativa, compresa nell'elenco delle ONLUS idonee ad accogliere soggetti sottoposti a esecuzione penale, approvato con decreto del Ministro della giustizia.
      A tale fine, si prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia individui, con proprio decreto, le ONLUS ritenute idonee ad accogliere soggetti sottoposti a esecuzione penale, previa verifica delle candidature a tal fine pervenute al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Tale verifica attiene, in particolare, all'idoneità della ONLUS ad accogliere soggetti sottoposti a esecuzione penale, alle opportunità lavorative offerte e alle risorse stanziate dalla medesima ONLUS per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati.
      Inoltre, si prevede che l'elenco delle ONLUS, sottoposto a revisione annuale con decreto del Ministro della giustizia, sia trasmesso agli uffici locali di esecuzione penale esterna e alle relative sedi distaccate ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

      1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento in prova al servizio sociale» sono inserite le seguenti: «ma il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) presente sul territorio nazionale»;

              2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'attività lavorativa in favore di una ONLUS è retribuita nell'entità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate. L'eventuale mancata prestazione dell'attività lavorativa costituisce motivo di revoca del provvedimento applicativo della detenzione domiciliare ai sensi del comma 6»;

          b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-bis.1. Il condannato che intenda prestare attività lavorativa in favore di una ONLUS ai sensi del comma 1-bis si reca, entro i cinque giorni successivi alla notificazione del provvedimento esecutivo di concessione della detenzione domiciliare, presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza indicato nel medesimo provvedimento, al fine di esprimere formalmente

 

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l'indicazione della ONLUS presso cui intende svolgere l'attività lavorativa, compresa nell'elenco delle ONLUS idonee ad accogliere soggetti sottoposti a esecuzione penale, approvato con decreto del Ministro della giustizia».

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia approva, con proprio decreto, l'elenco delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) idonee ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale che intendano prestare attività lavorativa nelle organizzazioni medesime, di cui al comma 1-bis.1. dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previa verifica delle candidature a tal fine pervenute al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La suddetta verifica attiene in particolare all'idoneità delle ONLUS ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale, alle opportunità lavorative offerte e alle risorse stanziate dalle ONLUS medesime per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati.
      2. L'elenco delle ONLUS di cui al comma 1 del presente articolo, sottoposto a revisione annuale con decreto del Ministro della giustizia, è trasmesso agli uffici locali di esecuzione penale esterna e alle relative sedi distaccate ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-bis.1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.


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