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PDL 3254

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3254



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, LEOLUCA ORLANDO, DI STANISLAO, BORGHESI, DONADI

Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo

Presentata il 26 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede che sia nominato Comandante generale del Corpo della guardia di finanza il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo corpo più anziano in ruolo e che il mandato abbia una durata massima di un anno - eventualmente rinnovabile - salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.
      Al termine del mandato il Comandante generale è collocato in congedo, equiparato a tutti gli effetti al congedo per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione di quanto già previsto dall'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 215 del 2001, ai sensi del quale all'interessato «compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio».
      Tale norma - la cui principale novità è rappresentata dall'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale a un generale di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che non determina alcun incremento dell'organico dei generali di corpo d'armata del ruolo normale del
 

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Corpo della guardia di finanza e che prevede l'attribuzione del medesimo trattamento economico attualmente corrisposto al Comandante generale proveniente dall'Esercito.
      La disposizione di cui all'articolo 2 stabilisce che il Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza sia il generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo che non ricopra la carica di Comandante generale.
      Anche tale previsione, al pari di quella di cui all'articolo 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non comporta incrementi dell'organico dei generali di corpo d'armata del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza o degli emolumenti spettanti, in servizio e in quiescenza, alla carica di Comandante in seconda, né modifica l'attuale durata della relativa carica.
      Oneri finanziari aggiuntivi non derivano neanche dalle ulteriori disposizioni contemplate all'articolo 3, che hanno natura meramente organizzativa.
      A questo proposito si ricorda che, in relazione alla similare iniziativa normativa rappresentata dall'emendamento 6.100 del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010 (atto Camera 3097), la competente V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 9 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo del medesimo Corpo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

          b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di un anno ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo, equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti:

 

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«, che non ricopra la carica di Comandante generale,»;

          b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di due anni, salvo che nel frattempo non sia nominato Comandante generale del Corpo, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, ovvero che debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».

Art. 3.

      1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della presente legge, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.


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