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PDL 3146-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3146-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e dal ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Presentato il 26 gennaio 2010

(Relatori: CALDERISI, per la I Commissione;
BITONCI, per la V Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 25 febbraio 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3146 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare taluni profili finanziari ed ordinamentali delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità ed il contenimento delle spese e dei trasferimenti statali; al riguardo, solo in parte si connette a tale ambito materiale la disposizione che approva gli interventi a favore delle isole minori indicati in un apposito «documento unico di programmazione isole minori» (articolo 4, comma 9);

                il provvedimento modifica testualmente disposizioni della legge finanziaria per il 2010, integrandone il contenuto (articolo 1, comma 1 e articolo 4 commi 4, 6, 7 e 8) e ne posticipa l'entrata in vigore (articolo 1, comma 2); tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, nel disciplinare la riduzione dei consiglieri provinciali, il provvedimento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 gennaio 2010, reca tuttavia una disciplina non coincidente con quella contenuta nel disegno di legge denominato «Carta delle autonomie locali» (che pure il Governo ha presentato alle Camere il 13 gennaio scorso) in cui si prevede un diverso criterio di riduzione dei consigli;

                sul piano dei rapporti tra fonti, il decreto-legge in esame interviene a fissare un limite agli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali (articolo 3), dunque affiancando tale normativa statale alle previsioni in materia contenute nelle fonti regionali aventi anch'esse carattere primario (gli statuti di regola rinviano a leggi regionali), senza che tuttavia tale elemento sia evidenziato nei paragrafi della relazione sull'analisi tecnico-normativa dedicati alla «analisi del quadro normativo nazionale» ed alla «incidenza delle norme proposte su leggi e sui regolamenti vigenti»; inoltre, il comma 9 dell'articolo 4 dispone direttamente ed una tantum l'approvazione di interventi ai fini del loro finanziamento che, secondo l'attuale disciplina, è invece demandata a decreti del Presidente del Consiglio ed a decreti ministeriali;

                nel dettare, all'articolo 2, disposizioni in materia elettorale esclusivamente finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo (circostanza non infrequente, anche in recenti decreti-legge), il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

 

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                il decreto-legge, all'articolo 1, innova talune disposizioni dell'attuale legge finanziaria di cui però viene posticipata l'entrata in vigore e prevede la riduzione dei consiglieri provinciali, misura anch'essa non operativa almeno fino al prossimo anno; per tali previsioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» va dunque valutata anche con riguardo ad effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, per la riduzione dei consiglieri provinciali è espressamente indicata all'articolo 2, ovvero la necessità di adottare, entro il 30 novembre 2010, il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi provinciali);

                il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2 - che fissa un termine entro cui ridefinire la tabella delle circoscrizioni dei collegi per il rinnovo dei consigli provinciali a decorrere dal 2011, precisando tuttavia che «la riduzione del numero dei consiglieri provinciali ... è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella» - dovrebbe chiarirsi il rapporto tra tale disposizione e l'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, secondo cui possono essere presentate candidature in numero non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia atteso che, in assenza del decreto di revisione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 122, ciò costringerebbe ciascuna forza politica a presentare uno stesso candidato in più collegi della Provincia;

                all'articolo 3 - secondo cui «ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare sia l'ambito di applicazione della disciplina, con particolare riguardo alla sua operatività per le regioni a statuto speciale, sia l'eventuale termine di decorrenza, atteso che la formulazione non chiarisce se l'eventuale riduzione degli emolumenti decorra dall'insediamento dei nuovi consiglieri regionali ovvero dall'entrata in vigore delle determinazioni assunte a livello regionale; infine, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se il riferimento

 

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alla «indennità spettante ai membri del Parlamento» come tetto massimo agli emolumenti dei consiglieri regionali sia un parametro sufficientemente univoco, atteso che la misura dell'indennità potrebbe essere diversa tra i deputati ed i senatori, pur nell'ambito del limite generale alle indennità dei membri del Parlamento fissato dalla legge n. 1261 del 1965, che impone agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di non superare «il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate», limite che è stato successivamente ridotto del 10 per cento dall'articolo 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

            premesso che i commi da 6 a 8 dell'articolo 4 del presente decreto-legge modificano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge finanziaria 2010, concernenti l'attribuzione al Comune di Roma di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010;

            considerato che le citate disposizioni stabiliscono che:

                l'importo complessivamente autorizzato è attribuito per la quota di un sesto (100 milioni di euro) in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sesti (500 milioni di euro) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dall'indebitamento del Comune stesso;

                l'anticipazione di tesoreria prevista dalla legge finanziaria 2010 deve essere assegnata al Commissario straordinario, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito, di cui 200 milioni di euro, da erogare entro il mese di gennaio 2010, e 300 milioni di euro da erogare soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa, ai sensi dei commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010;

            rilevato che, tuttavia, le predette disposizioni non tengono conto degli effetti su tale disciplina della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 117, terzo comma,

 

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ultimo periodo, della Costituzione, l'articolo 58, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui le disposizioni stesse si ricollegano;

            ravvisata pertanto la necessità di modificare il comma 191 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, in conformità con quanto stabilito dalla citata sentenza dalla Corte costituzionale,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia modificato l'articolo 2, comma 191, della legge finanziaria 2010, in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2010, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

            rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti gli enti locali e le regioni, di prevalente carattere finanziario, cui si connettono aspetti ordinamentali relativi alla riduzione dei componenti degli organi elettivi di comuni e province ed alla indennità dei consiglieri regionali;

 

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            considerata la giurisprudenza della Corte costituzionale che annette alla legge regionale la determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

        sia soppresso l'articolo 3.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.       1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

            le parole: «il secondo periodo è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;

            le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso dell'anno» sono soppresse;

            dopo le parole: «dei rispettivi consigli.» sono aggiunti i seguenti periodi: «Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto".
        1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

      "185-bis. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

 

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                b) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali'".

        1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";

                b) alla lettera a), dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

                c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

                d) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

                e) alla lettera e), le parole: "facendo salvi" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi".

        1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

      "186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

 

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        1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo:

                1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";

                2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

            b) il terzo periodo è soppresso»;

        il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato"».

 

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        All'articolo 3, al comma 1:

            dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

                dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «, ove siano maggiori,»;

                dopo le parole: «in alcun caso, l'indennità» è inserita la seguente: «massima».

        All'articolo 4:

            i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        «4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

        "23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

            a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

            b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

            c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

 

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            d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

            e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009".

        4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
        4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1o aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1o aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
        4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 24:

                1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 maggio 2010,";

                2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto

 

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maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali";

            b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

        "24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.
        24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

            b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso".

        4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
        4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

            a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

            b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

            c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale

 

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dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

        4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        "9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5";

            b) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:

        "7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
        7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo".

        4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

        "5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

 

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13".

        4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

        5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;" è inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"»;

            dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

      «8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo".
        8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver

 

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sione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 8-bis del presente articolo, assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78. Fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica».

 

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DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2
 

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Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalle Commissioni
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

Articolo 1.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

        1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno,

        1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministro


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con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali». dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».
          1-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto».
          1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

            «185-bis. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 

            b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione delle circoscrizioni provinciali».

 

        1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì


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  adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;
 

            b) alla lettera a), dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»;

 

            c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

 

            d) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;

 

            e) alla lettera e), le parole: «facendo salvi» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi».

 

        1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

            «186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
        1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al secondo periodo:

 

                1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;


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                  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
 

            b) il terzo periodo è soppresso.

        2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

        2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

Articolo 2.
(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

        1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

        1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.
        1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;

 

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».


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Articolo 3.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

Articolo 3.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

Articolo 4.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

Articolo 4.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

        1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

        1. Identico.

        2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.         2. Identico.
        3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.         3. Identico.
        4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:         4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

        «23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012

        «23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

            a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione


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e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.». di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
 

            b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

 

            c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

 

            d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

 

            e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009.

 

        4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del


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  comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
          4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1o aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1o aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
          4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 24:

                1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

 

                2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente, alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

 

            b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

 

        «24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto


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  alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.
          24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

 

            b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso».

 

        4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

          4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
 

            a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

 

            b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

 

            c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

 

        4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

 

        «9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali,


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  le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5»;
 

            b) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:

 

        «7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

          7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
 

        4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

 

        «5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».

 

        4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


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          4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

        5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» è inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;».

        6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.         6. Identico.
        7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:         7. Identico.

            a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

 

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».

 

        8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

        8. Identico.

            a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

 

            b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

 

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            c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;  

            d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

 

            e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

 
 

        8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo».

          8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 8-bis del presente articolo, assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78. Fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.
        9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle         9. Identico.

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isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
          9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo.
Maroni, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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