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PDL 3149

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3149



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VENTUCCI, LEHNER

Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana in Italia e all'estero

Presentata il 26 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La lingua condivisa da una comunità umana rappresenta un bene individuale e collettivo: il singolo la riceve, alla sua nascita o comunque all'ingresso stabile in quella comunità, come strumento principale da impiegare per la propria crescita cognitiva e intellettuale e per cooperare con tutti gli altri individui ai fini del maggior benessere comune. Nel campo delle scienze linguistiche la lingua condivisa da un'intera comunità è stata paragonata alla «cute (...) che è il portato dell'intero organismo della vita nazionale» (G.I. Ascoli, 1873). Per il giurista, in particolare, la lingua condivisa è un elemento essenziale per la pienezza del diritto di cittadinanza.
      Partendo ora da queste premesse, si comprende bene che la lingua condivisa dall'intera comunità rappresenta un bene alla cui salvaguardia e alla cui vitalità e feconda evoluzione lo Stato è pienamente e doverosamente interessato. Ai motivi generali che nel tempo hanno alimentato tale interesse da parte degli Stati se ne sono aggiunti altri particolari nella nostra epoca, derivanti dal serrato confronto tra tutte le civiltà e le rispettive lingue nel mondo globalizzato, dalla necessità di difendere la parità dei diritti tra i Paesi che hanno costituito entità plurinazionali come l'Unione europea e dagli accentuati afflusso e trapianto di cittadini delle più diverse provenienze nei Paesi più attrattivi.
      L'Italia è tra i Paesi nei quali la legislazione in materia è certamente carente specialmente in rapporto agli sviluppi culturali e politici delle società avanzate.
      La presente proposta di legge mira a introdurre uno strumento legislativo di base che non presume di indirizzare e di regolare direttamente gli usi e l'evoluzione della lingua italiana, ma che intende stabilire
 

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primariamente (articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7) i princìpi del buon funzionamento delle due strutture dalle quali dipendono l'acquisto, la padronanza diffusa e il consolidamento della lingua nazionale nella comunità dei cittadini: il sistema, a tutti i suoi livelli, dell'istruzione e della formazione professionale e l'apparato delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche. Il vero e proprio motore iniziale dell'efficienza linguistica in tali organismi e quindi nei più diversi ambiti della vita sociale viene individuato (articolo 3) nella formazione, fondata sulle moderne scienze linguistiche, pedagogiche e didattiche, dell'intero corpo docente. Inoltre la presente proposta di legge prende in considerazione (articolo 8) l'uso obbligatorio dell'italiano, ove richiesto accanto ad altre lingue, nelle comunicazioni commerciali e nelle indicazioni in luoghi pubblici e, infine, (articolo 9) il campo della politica estera per la diffusione della lingua e della cultura italiane.
      I dieci articoli della proposta di legge disegnano uno svolgimento di princìpi che viene qui di seguito commentato.
      L'articolo 1 fonda l'intera legge sul valore riconosciuto della lingua italiana come bene fondamentale della comunità nazionale, nel rispetto dei diritti delle minoranze storiche e in armonia con i princìpi del multilinguismo affermati negli ordinamenti dell'Unione europea e internazionale.
      L'articolo 2 individua nel sistema di istruzione il fulcro dell'azione tendente a radicare nei singoli individui la buona conoscenza della lingua italiana e a integrare in tal modo gli immigrati nella nostra società.
      L'articolo 3 sviluppa il contenuto dell'articolo 2 indicando come essenziale la solida formazione su basi scientifiche del personale docente e come decisivo il vaglio, in ogni sede, di tale personale sotto i profili attinenti ai compiti di insegnamento. L'articolo in commento prevede inoltre misure per l'incentivazione e per l'aggiornamento del personale docente.
      L'articolo 4 impegna le università a curare lo sviluppo della conoscenza della lingua italiana negli studenti, sia italiani che stranieri, con riferimento particolare alle competenze linguistiche richieste dal corso di studi scelto; per gli studenti stranieri si ritengono necessari appositi corsi da effettuare nel primo anno di iscrizione anche ai fini del proseguimento degli studi.
      L'articolo 5 reca disposizioni per accertare la conoscenza dell'italiano in sede di concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione e all'esercizio delle professioni.
      L'articolo 6 reca disposizioni relative all'uso dell'italiano nella produzione di atti normativi. Con tali disposizioni si intende potenziare gli interventi in materia di qualità e di razionalizzazione della normazione, nonché di tecnica di redazione dei testi: un'esigenza intensificatasi negli ultimi anni e sancita da pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 96 del 9 aprile 1981 e n. 364 del 23-24 marzo 1988) e del Consiglio di Stato (parere n. 10548 dell'Adunanza generale del 25 ottobre 2004). In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 dispone che gli atti normativi della Repubblica siano redatti in italiano e fissa al contempo alcuni princìpi volti a evitare oscurità e ambiguità che possano compromettere l'interpretazione delle norme e la comprensione generale del testo. Il comma 2 indica criteri che limitano l'uso dei termini stranieri.
      L'articolo 7 intende tutelare l'uso della lingua italiana negli atti delle pubbliche amministrazioni e garantire al contempo la piena fruibilità - in termini di chiarezza e accessibilità - dei testi da queste prodotti, sia quando sono rivolti ai cittadini sia quando le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro e al loro interno.
      L'articolo 8 intende tutelare l'uso della lingua italiana nella comunicazione sociale e commerciale, al fine sia di rendere pienamente conoscibili le informazioni alla popolazione italiana, sia di valorizzare con tale pratica la lingua come elemento di coesione e di identità della nazione. Tale fine non esclude l'utilizzo anche di altre lingue, nel rispetto
 

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delle disposizioni costituzionali, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
      L'articolo 9 investe l'esteso campo della politica per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e per la tutela dei diritti dell'italiano nell'Unione europea. In particolare il comma 2 traccia le linee essenziali per un'azione degli istituti italiani di cultura all'estero più mirata alla diffusione della lingua italiana, per la creazione di una rete tra le istituzioni e gli altri enti attivi in tale campo, per l'istituzione di cattedre di italiano e di corsi di lettorato, nonché per la promozione della produzione editoriale destinata all'estero. Il comma 3 indica nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'organo vigilante sul rispetto dei diritti della lingua italiana nel quadro delle norme vigenti dell'Unione europea.
      L'articolo 10, infine, prevede che, in attuazione delle disposizioni previste dalla legge, entro diciotto mesi dalla sua data di entrata in vigore, siano adottati i relativi regolamenti di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. In conformità alla Costituzione, ai princìpi generali fissati dagli ordinamenti dell'Unione europea e internazionale per la salvaguardia del multilinguismo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la Repubblica valorizza la lingua italiana, elemento costitutivo dell'identità nazionale, al fine di consolidarne la funzione ordinatrice nella vita sociale e nelle pubbliche istituzioni, di preservare la memoria della comunità e di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 2.
(Insegnamento della lingua italiana nelle scuole).

      1. Le scuole di ogni ordine e grado che rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato hanno l'obbligo, nell'ambito della loro autonomia, di sviluppare prioritariamente negli studenti le capacità di uso della lingua italiana parlata e scritta in relazione ai bisogni posti dalla vita individuale e sociale. La conoscenza della lingua italiana è inoltre servizio primario di inserimento sociale e di integrazione degli immigrati.
      2. Alle istituzioni di cui al comma 1 è affidato il compito della valutazione e della certificazione della padronanza della lingua italiana per gli studenti che hanno terminato il percorso di istruzione e formazione obbligatorio o il ciclo di studi secondari di secondo grado.

Art. 3.
(Formazione e aggiornamento del personale docente).

      1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni

 

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ordine e grado, nell'ambito delle prove previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in ogni altro caso di valutazione di soggetti aspiranti all'insegnamento, è obbligatorio accertare nei candidati la padronanza della lingua italiana e il possesso delle conoscenze scientifiche e didattiche necessarie per i compiti di insegnamento e di educazione linguistici nell'ambito delle rispettive discipline.
      2. La Repubblica prevede specifiche garanzie e misure incentivanti per la formazione e per l'effettivo aggiornamento in materia linguistica dei docenti.

Art. 4.
(Perfezionamento e apprendimento della lingua italiana nelle università).

      1. Le università, nell'ambito della loro autonomia, hanno il compito di perfezionare negli studenti la padronanza della lingua italiana con particolare riferimento ai contenuti disciplinari di ciascun corso di studio.
      2. Le università, al fine di favorire l'accesso degli studenti provenienti da altri Paesi e risultanti privi della conoscenza della lingua italiana, nell'ambito della loro autonomia, istituiscono corsi di lingua italiana da svolgere nel primo anno e propedeutici al proseguimento di ciascun corso di studio.

Art. 5.
(Concorsi e abilitazioni professionali).

      1. Nei concorsi per l'accesso nella pubblica amministrazione, nonché negli esami da sostenere per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni, è obbligatorio accertare nei candidati la conoscenza della lingua italiana nella misura adeguata alle attività e alle mansioni a cui gli stessi saranno eventualmente adibiti.

 

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Art. 6.
(Uso della lingua italiana negli atti normativi).

      1. Al fine di assicurare la certezza del diritto, la trasparenza dell'azione pubblica e la partecipazione dei cittadini, gli atti normativi della Repubblica sono redatti in lingua italiana, fatto salvo quando previsto dal comma 2.
      2. Negli atti normativi della Repubblica possono essere impiegati termini stranieri solo quando essi sono sanciti dall'uso comune e sono privi di un equivalente nella lingua italiana; in tali casi il termine straniero è comunque sempre accompagnato da una definizione.

Art. 7.
(Uso della lingua italiana nei documenti prodotti dalle amministrazioni pubbliche).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145, utilizzano la lingua italiana nella redazione degli atti amministrativi, assicurandone la comprensibilità sia nei rapporti con i cittadini sia nelle comunicazioni tra le medesime amministrazioni.

Art. 8.
(Uso della lingua italiana nelle informazioni al consumatore e nei luoghi pubblici).

      1. In conformità alle convenzioni internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale vigenti, l'uso della lingua italiana è obbligatorio per la diffusione delle informazioni di pubblica utilità e delle informazioni utili ai consumatori, fatta salva la possibilità di diffusione contestuale per mezzo anche di altre lingue.
      2. La Repubblica valorizza e promuove le iniziative utili a diffondere la lingua

 

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italiana come mezzo di comunicazione per le informazioni di pubblica utilità e commerciali.

Art. 9.
(Diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero e tutela della lingua italiana nell'Unione europea).

      1. La Repubblica promuove e garantisce la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le amministrazioni competenti:

          a) istituisce, presso gli istituti italiani di cultura all'estero disciplinati ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, una sezione con funzione di coordinamento delle strategie di insegnamento della lingua italiana nelle strutture didattiche presenti nell'area di competenza di ciascun istituto;

          b) valorizza l'attività svolta da università, istituzioni e altri enti, pubblici e privati, operanti in Italia e all'estero, per la diffusione della lingua e della cultura italiane;

          c) sostiene le istituzioni scolastiche e universitarie straniere ai fini dell'istituzione e del funzionamento di cattedre e di corsi di lettorato di lingua italiana e di altre discipline insegnate nella lingua italiana;

          d) sostiene la produzione editoriale nazionale destinata all'estero e promuove la traduzione in altre lingue di opere italiane, con particolare attenzione alle produzioni editoriali bilingui.

      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri vigila sul rispetto dei diritti di parità della lingua italiana stabiliti dalle norme dell'Unione europea per la salvaguardia del multilinguismo nell'Unione e assicura il coordinamento delle amministrazioni competenti per gli interventi in materia.

 

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Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adottare uno o più regolamenti di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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