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PDL 2837

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2837



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUZZANTI

Modifica all'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità

Presentata il 20 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge di interpretazione autentica si rende necessaria per evitare disparità di trattamento relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale (IIS) per le pensioni di reversibilità, ai danni dei pochi casi residui ancora sottoposti al giudizio della Corte dei conti.
      Infatti, mentre la maggioranza delle sezioni della stessa Corte si pronuncia in base all'interpretazione letterale della normativa in materia, così come previsto anche dalla presente proposta di legge, altre sezioni, invece, escludono l'attribuzione dell'IIS per le pensioni di reversibilità maturate prima del 1995 a causa della morte del titolare della pensione diretta, prendendo a pretesto considerazioni che sono l'esatto contrario delle numerose sentenze e ordinanze della Corte costituzionale in materia (sentenze nn. 566 del 1989, 115 del 1990, 516 del 2000 e 119 del 2008 e ordinanze nn. 438 del 1998, 517 del 2000 e 89 del 2005).
      È ben evidente che simili conflitti interpretativi, che, peraltro, si riferiscono a pochi casi residui, non consentono l'adozione di criteri uniformi e generali, con gravi conseguenze per i lavoratori in quiescenza fruitori di pensioni di reversibilità sorte per morte del titolare della relativa pensione diretta ante 1995.
      Da qui la necessità urgente di una norma di interpretazione autentica che, peraltro, non comporta alcun ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le pensioni di reversibilità sorte in favore del superstite a seguito della morte del dante causa avvenuta prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, le suddette disposizioni si interpretano nel senso che l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa spetta al beneficiario della pensione di reversibilità nella misura del 100 per cento a norma dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».


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