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PDL 3184

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3184



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BINDI, FERRANTI, AMICI, MIOTTO

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Presentata l'8 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La persona umana è al primo posto nella gerarchia di valori fatta propria dalla Costituzione. Il valore «persona umana» costituisce la parte caratterizzante l'ordinamento giuridico, tanto da garantirne l'armonia e l'unitarietà d'intenti, e la famiglia nel suo aspetto sociale e nel suo riflesso giuridico si lega inscindibilmente all'esistenza, alla dignità e alla personalità di ciascuno dei suoi componenti.
      Tale premessa è necessaria per dare ragione dei princìpi implicati da un obiettivo di modificazione che si propone di portare a compimento il disegno - già assai ben delineato fin dalla precedente legge di riforma del diritto di famiglia, la legge 19 maggio 1975, n. 151 - di parificare ogni forma di filiazione, nel rispetto dell'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.
      Da tempo, nei vari Paesi membri dell'Unione europea, la tendenza è verso una completa equiparazione tra tutti i figli, senza ulteriori qualificazioni: in Spagna già dal 1978, in Germania e negli altri Paesi del nord Europa ancora prima, in Francia molto più di recente, con una legge che unifica la normativa in materia in un solo capo dedicato allo stato di figlio senza ulteriori aggettivi. E convenzioni europee sui diritti dell'uomo e del fanciullo, raccomandazioni comunitarie, interventi in tale materia della Corte europea dei diritti dell'uomo si susseguono senza sosta, disegnando un unico quadro rispetto al quale l'Italia presenta alcuni tratti divergenti.
      Come è noto, anche nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, sono previste due disposizioni delle quali la famiglia costituisce l'oggetto di tutela: l'articolo 8, che
 

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riconosce il diritto al rispetto della vita familiare e, ancora più importante, l'articolo 12, a norma del quale «Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto», ripercorrendo la via tracciata dall'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948.
      Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo tratteggiano la famiglia come un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti, sulla base dei princìpi di pari dignità, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà. Da qui discende una serie di corollari, tra i quali si possono sicuramente menzionare quelli relativi alla tutela dei figli per se stessi, cioè in quanto individui nati, e alla pari dignità dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.
      Non minore importanza può assumere, anche per quanto attiene al nostro ordinamento, la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alla parentela naturale. Relativamente ai rapporti tra i figli naturali, è noto come la nostra Corte costituzionale, intervenendo a margine della parziale incostituzionalità dell'articolo 565 del codice civile, abbia dichiarato doversi considerare nella categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati.
      Nel nostro ordinamento, l'articolo 2 della Costituzione appresta la chiave di lettura del fondamento che la Costituzione stessa offre alla famiglia attraverso gli articoli 29, 30 e 31. Gli interessi della famiglia che l'ordinamento garantisce si coniugano con i valori della persona, sia sotto il profilo statico dell'integrità e della dignità, sia sotto quello dinamico dell'armonico sviluppo della personalità. La prospettiva solidaristica impone la ricerca di un criterio di contemperamento dell'esercizio dei diritti fondamentali, o, meglio, la ricerca dell'«equilibrio delle libertà». In caso di conflitto tra interessi tutti degni di garanzia, a livello costituzionale, la scelta di quello da privilegiare o da sacrificare deve avvenire secondo la precisa gerarchia dei valori dettata dalla Costituzione stessa. Nella famiglia, il principio di solidarietà, che si specifica nella solidarietà familiare, prescrive ancora con maggiore forza di subordinare le categorie dell'avere a quelle dell'essere, ovvero di considerare le situazioni patrimoniali come strumentali alla realizzazione di quelle di natura esistenziale.
      La parificazione di tutte le forme di filiazione, quale che sia la fonte di costituzione del legame giuridico, è conseguenza diretta dell'impianto costituzionale. Del resto, l'articolo 30 della Costituzione si esprime assai chiaramente in proposito, quando discorre di diritti e di doveri dei genitori: qui non vi è spazio per alcuna forma di discriminazione. Va tenuto sempre presente che l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione assicura ogni tutela ai figli nati fuori del matrimonio, purché compatibile con la garanzia della famiglia legittima. Questa norma fa parte della trama del Costituente e in essa rinviene il suo vero valore. Il conflitto può sorgere tra coloro che fanno parte della famiglia ristretta, coniuge e figli, poiché questi sono titolari di interessi proporzionali. E il conflitto può riguardare situazioni paritarie, cioè che ricevono eguale protezione dall'ordinamento costituzionale. Il criterio della compatibilità non può tuttavia comportare il sacrificio dei diritti inviolabili della persona: se c'è conflitto, occorre trovare il punto di equilibrio.
      Cadono in questa prospettiva le giustificazioni di quelle differenze che ancora si possono rinvenire a livello codicistico o di legislazione ordinaria. Del resto, la differenza di status rileva ancora in poche e scarne norme, che spesso svolgono una duplice funzione di tutela sia per i figli nati nel matrimonio sia per quelli che tali non sono. È il caso, ad esempio, delle disposizioni che regolano l'ingresso del figlio riconosciuto nella famiglia preesistente di uno dei genitori. Qui la ragione è di non perturbare la coesione di quella
 

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specifica famiglia o di non pregiudicare la serenità e lo sviluppo dei figli minori che ne fanno parte: sia di quelli già conviventi, sia di quelli che si apprestano a entrare nella quotidiana esistenza di quella concreta famiglia. Da ciò la necessità dei consensi e del controllo del giudice.
      Non hanno più senso, invece, le altre differenze legate a una visione ormai da tempo superata di conservazione del patrimonio familiare, che si rinvengono nel regime successorio.
      In una prospettiva che, sulla base dell'articolo 30 della Costituzione, tutela la filiazione come valore in sé, originale e non dipendente, nessuna differenza, se non quelle necessarie a regolarne l'accertamento, può derivare dalla fonte del rapporto: un atto volontario, come il matrimonio o il riconoscimento, o autoritativo, come l'accertamento della paternità o della maternità. Anzi, la prospettiva tende al riconoscimento di un unico status filiationis, fondato sui due aspetti della verità biologica e dell'assunzione della responsabilità rispetto al figlio, aspetti entrambi necessariamente presenti a fondare la ratio della disciplina. Ne consegue l'inutilità dell'istituto della legittimazione per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice, di cui si propone l'abrogazione.
      Di più, si ritiene maturo il momento per abbattere l'ultima odiosa mortificante discriminazione nei riguardi dei figli incestuosi, la cui posizione giuridica, in caso di matrimonio putativo, non si può far dipendere dalla buona o mala fede dei genitori. Ciò non vale quando si vuole riconoscere un figlio incestuoso consapevolmente generato: qui si giustifica il controllo del giudice sia per la protezione del figlio, sia per la riprovazione sociale di una simile condotta.
      Appare poi doveroso riformare l'istituto della parentela, facendo cadere ogni aggancio all'opinione che ancora si ostina, anche a livello giurisprudenziale, a non ritenere esistente il legame di parentela tra il figlio riconosciuto nato al di fuori del matrimonio e i parenti del genitore. Sotto questo aspetto il distacco tra il comune sentire e la norma giuridica non potrebbe essere più evidente. Del resto, indici normativi della rilevanza della parentela «naturale» - e l'espressione è ben strana, quasi che ogni forma di parentela non fosse, per l'appunto, «naturale» - sono già presenti nel codice civile e assai significativi: l'articolo 148 non distingue tra i figli quando chiama i nonni a contribuire al loro mantenimento, se i genitori non hanno sufficienti mezzi; né le regole dell'obbligazione alimentare fanno differenze di tal fatta tra ascendenti e discendenti per fondare i doveri di solidarietà.
      Se unico è lo stato di figlio, fondato sulla verità e sulla responsabilità, medesima è l'esigenza di superare l'ostacolo dell'assenza o della distruzione delle registrazioni anagrafiche: da qui la proposta di regolare anche per i figli nati fuori del matrimonio la prova fondata sul possesso di stato.
      Infine, può sembrare di poco momento preoccuparsi di espungere dall'ordinamento ogni riferimento all'origine «legittima» o «naturale», riferimento tradizionalmente carico di significati disdicevoli: e invece questo pare non solo una modesta ma doverosa riparazione di secoli e secoli di discriminazione, ma altresì un'iniziativa ricca di conseguenze promozionali per il definitivo cambio della percezione sociale del fenomeno. Il cammino di riforma degli istituti che disciplinano la famiglia, iniziato con il codice del 1942 e giunto a maturazione con la citata riforma del 1975, non è ancora completo: permangono nella disciplina codicistica antinomie, residui del passato e disposizioni del tutto superate dall'evoluzione dei tempi, la cui esistenza è spesso ignorata dalle persone comuni e il cui sentire diverge in modo assoluto dalla previsione di legge. La presente proposta di legge ha dunque per fine la piena attuazione dell'articolo 30, commi primo e terzo, della Costituzione, eliminando definitivamente dall'ordinamento ogni traccia, anche lessicale, di ingiustificata difformità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio. Resta, naturalmente, la distinzione dell'origine, in quanto questa è prevista espressamente
 

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dalla Costituzione, che promuove e tutela in maniera peculiare la famiglia fondata sul matrimonio e che subordina la tutela dei figli nati fuori del matrimonio a un giudizio di compatibilità con i diritti dei membri di tale famiglia. Tale origine era un tempo segnata dalla distinzione tra figli legittimi e illegittimi, distinzione ormai da tempo sostituita da quella tra figli legittimi e figli naturali, che la presente proposta di legge si prefigge di mutare in quella tra «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori del matrimonio», utilizzando la definizione scelta dalla Costituzione. Una distinzione che assume rilevanza ogniqualvolta dalla nascita nel matrimonio possano discendere effetti, sia pure esclusivamente morali, ovvero ogniqualvolta serva a far comprendere che una certa persona può essere figlio solo di determinate persone, in quanto venuto al mondo in costanza del loro matrimonio.
      La presente proposta di legge si avvale anche del lavoro svolto, nella precedente legislatura, dalla Commissione di studio per l'analisi della normativa in materia di relazioni giuridiche familiari e per un più giusto diritto di famiglia, insediata presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia.
      L'esame dei singoli articoli è utile per chiarire la portata dell'intervento.
      L'articolo 1 interviene sull'articolo 74 del codice civile, stabilendo il principio per cui la parentela sussiste anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio.
      L'articolo 2 provvede a eliminare gli aggettivi «legittimi» e «naturali» (e la specifica previsione per la genitorialità naturale) dalla norma che contiene i divieti a contrarre matrimonio. Si è provveduto a una ricognizione puntuale di tutte le disposizioni vigenti nelle quali compaiano le espressioni «figlio legittimo» o «filiazione legittima» e «figlio naturale» o «filiazione naturale», con la conseguente sostituzione, rispettivamente, con quelle di «figlio nato nel matrimonio» e di «filiazione nel matrimonio» ovvero di «figlio nato fuori del matrimonio» e di «filiazione fuori del matrimonio». È del tutto evidente che si tratta solo di una modifica lessicale, ma è noto che spesso i cambiamenti culturali nascono proprio dai termini che si usano.
      Con l'articolo 3 si interviene - semplificandola - sulla materia del matrimonio putativo, disponendosi che il matrimonio dichiarato nullo ha, rispetto ai figli (senza distinguere tra quelli nati nel matrimonio e quelli naturali), gli effetti del matrimonio valido. Vengono inoltre abrogati il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 128 del codice civile.
      Come detto, restano in vigore le norme che disciplinano le diverse vicende del rapporto, per cui si distingue la sezione relativa alla presunzione di paternità, quella che riguarda le prove della filiazione e quella che attiene all'azione di disconoscimento e alle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio.
      Con riferimento alla presunzione di paternità, l'articolo 5 provvede a modificare l'articolo 231 del codice civile estendendo la presunzione di paternità del marito della madre ai casi di figli non solo concepiti ma anche nati durante il matrimonio.
      Nella stessa direzione vengono modificati - con gli articoli 6, 7 e 8 - gli articoli 232, 233 (che viene abrogato) e 234 del codice civile in riferimento ai figli nati dopo l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o dopo la separazione. Viene inoltre abrogato l'articolo 235 (articolo 9) del codice civile in materia di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio.
      In materia di prove della filiazione, la proposta di legge interviene modificando alcune norme (quelle sul possesso di stato, sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, nonché sui mezzi di prova consentiti in giudizio: articoli da 10 a 16), in linea con il carattere unitario della filiazione medesima. La disposizione sulla ridefinizione della disciplina del possesso di stato è la conseguenza della sancita unicità dello stato giuridico di figlio. Tale unicità si riflette, infatti, nell'eguale efficacia probatoria del possesso di stato, anche relativamente alle persone nate fuori del matrimonio. Questa efficacia manifesta la sua piena rilevanza nelle
 

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ipotesi di mancanza o distruzione degli atti dello stato civile.
      Quando poi si tratta di persone che non sono state riconosciute, il possesso di stato supplisce alla mancanza di un formale atto di riconoscimento, in quanto il «fatto» del possesso di stato attesta obiettivamente la reciproca volontà del genitore e del figlio di accettare il rapporto di filiazione. Se, invece, il possesso di stato contrasta con lo stato risultante dagli atti dello stato civile, esso solo non può prevalere su quello stato. La rimozione dello stato formale di filiazione può infatti avere luogo solo a seguito dell'esperimento di un'azione di stato. L'efficacia probatoria del possesso di stato potrà allora essere valutata secondo la regola generale, dando ingresso, se del caso, alla prova genetica.
      Gli articoli da 17 a 21 si concentrano sulle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo della legittimità.
      Vengono eliminate le incongruenze della vigente disciplina codicistica in ordine all'azione di disconoscimento. Una volta ammessa la presunzione di paternità con riguardo ai figli nati in costanza di matrimonio (articolo 233 del codice civile), appare ingiustificato differenziarne l'operatività a seconda del momento della nascita. Nella vigente formulazione del codice civile il momento della nascita incide sull'esperibilità dell'azione, in quanto questa è ammessa in ogni caso se il figlio è nato nei primi sei mesi dal matrimonio, mentre è limitata se il figlio è nato in un tempo successivo (articolo 235). Questa differenziazione ha peraltro perduto la sua primitiva ragione d'essere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 6 luglio 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 235, primo comma, numero 3), del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove genetiche o ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Questa sentenza ha reso irrilevante l'anteriore accertamento dell'infedeltà coniugale e ha aperto la via all'azione di disconoscimento sulla sola base delle prove genetiche o emobiologiche. La sostanziale liberalizzazione dell'azione rende ragionevole la sua generalizzata esperibilità (ancorché subordinata a requisiti di ammissibilità relativi all'esistenza di un principio di prova) nei confronti del figlio che sia comunque nato durante il matrimonio.
      Gli articoli da 22 a 39 modificano il capo II del titolo VII del libro primo del codice civile, che attualmente tratta della filiazione naturale e della legittimazione e che viene modificato in capo IV, dedicato, alla sola circostanza del riconoscimento del figlio, con l'abrogazione - operata dall'articolo 39 - dell'intera sezione dedicata alla legittimazione, in quanto ormai priva di senso.
      La disposizione sugli effetti del riconoscimento (articolo 22) intende ordinare e modificare tali effetti in conformità al principio dell'identità dello stato giuridico di figlio. Va osservato, in primo luogo, che l'acquisizione di questo stato rende il figlio partecipe della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto. È questa partecipazione che occorre disciplinare espressamente, dopo aver sancito il principio che il figlio riconosciuto è senz'altro parente dei parenti del suo genitore (articolo 1). Richiedere l'assenso al riconoscimento da parte del riconoscendo che abbia compiuto quattordici anni (articolo 22) abbassando così il limite di età ora fissato dall'articolo 250, secondo comma, del codice civile a sedici anni risponde all'esigenza di dare spazio all'autonomia del minore, che la legge riconosce già sufficientemente maturo per dare il consenso alla propria adozione, cioè per prendere una decisione non meno importante per la sua vita.
      L'articolo 23 riguarda il riconoscimento del figlio nato da una relazione incestuosa, sulla linea già tracciata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 28 novembre 2002 a proposito della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità relativa al figlio nato da una relazione adulterina. Si prevede come necessaria l'autorizzazione giudiziale, quale forma di tutela del figlio stesso nei confronti di un'iniziativa che potrebbe essergli pregiudizievole, esponendolo al pericolo di
 

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un grave disagio familiare e sociale. La maggiore età non esclude la necessità dell'autorizzazione giudiziale in considerazione del grave pregiudizio che dal riconoscimento potrebbe derivare ai congiunti della persona riconosciuta.
      Gli effetti del riconoscimento, per quanto attiene all'inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto (articolo 24), vanno coordinati con il principio, sancito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che indica come prioritaria la soluzione dell'affidamento condiviso e richiede che i provvedimenti relativi alla prole siano adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Proprio l'interesse del figlio riconosciuto esige che si tenga conto anche dell'interesse del nucleo familiare del genitore con il quale il figlio dovrebbe convivere: interesse del nucleo familiare inevitabilmente correlato all'interesse del figlio, il quale sarebbe pregiudicato dall'inserimento in una famiglia che non lo voglia accogliere. Questi reciproci interessi devono essere salvaguardati quale che sia la natura del nucleo familiare nel quale il genitore vorrebbe inserire il figlio. Da ciò consegue la necessità del consenso dell'altro coniuge o convivente e l'ascolto degli altri figli conviventi. Gli articoli da 25 a 30 provvedono ad adeguare la disciplina codicistica del riconoscimento all'abolizione della distinzione tra figli legittimi e naturali.
      La disposizione di cui all'articolo 31 intende introdurre un limite temporale all'impugnazione del riconoscimento, al fine di tutelare la stabilità di un vincolo vissuto e confermato dal possesso di stato protratto nel tempo. Appare però giustificato differenziare questa situazione rispetto a quelle in cui la perpetuità dell'azione trae ragione dall'esigenza di ristabilire la verità occultata da fatti di alterazione dello stato.
      Gli articoli 41 e 41 adeguano la disciplina degli alimenti al venir meno della distinzione tra figli legittimi e naturali. Le disposizioni sull'adeguamento della disciplina delle successioni (articoli da 52 a 61) derivano dal rilievo che l'identità dello stato di figlio, pur se nato fuori del matrimonio, e la sua partecipazione alla famiglia del genitore reclamano l'eliminazione di ogni discriminazione anche nel campo della successione a causa di morte. L'adeguamento deve rispondere all'idea che la parentela intercorrente tra il figlio nato fuori del matrimonio e i suoi parenti è senz'altro titolo per la successione legittima. Va eliminato anche il diritto che, pur dopo la citata riforma del 1975, il codice attribuisce ai figli «legittimi» consentendo loro di estromettere dalla comunione ereditaria i figli «naturali». In quanto eguale diritto non sussiste nei confronti dei coeredi estranei, si evidenzia la discriminazione in tal modo sancita a carico dei figli nati fuori del matrimonio.
      L'articolo 63 detta la necessaria disciplina transitoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 74 del codice civile).

      1. All'articolo 74 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La parentela sussiste, altresì, anche in relazione alla persona nata fuori del matrimonio».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 87 del codice civile).

       1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1) del primo comma le parole: «, legittimi o naturali» sono soppresse;

          b) il terzo comma è abrogato;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5 e se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 128 del codice civile).

      1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli»;

 

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          b) il terzo, il quarto e il quinto comma sono abrogati.

Art. 4.
(Modifiche alle rubriche del titolo VII del libro primo del codice civile).

      1. La rubrica del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della filiazione e dell'accertamento dello stato di figlio»;
      2. Al capo I del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Della presunzione di paternità»;

          b) le parole: «Sezione I - Dello stato di figlio legittimo» sono soppresse;

          c) le parole: «Sezione II - Delle prove della filiazione legittima» sono sostituite dalle seguenti: «Capo II - Delle prove della filiazione»;

          d) le parole: «Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

          e) le parole: «Capo II - Della filiazione naturale e della legittimazione» sono soppresse;

          f) le parole: «Sezione I - Della filiazione naturale. - §. 1. - Del riconoscimento dei figli naturali» sono sostituite dalle seguenti: «Capo IV - Del riconoscimento»;

          g) le parole: «§. 2. - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità».

 

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Art. 5.
(Modifica dell'articolo 231 del codice civile).

      1. L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 231. - (Paternità del marito). - Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 232 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Art. 7.
(Abrogazione dell'articolo 233 del codice civile).

      1. L'articolo 233 del codice civile è abrogato.

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 234 del codice civile).

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 234 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «I coniugi e i loro eredi possono analogamente provare il concepimento da parte dei coniugi stessi quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dall'omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione

 

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o dei giudizi previsti nel primo comma.
      Anche il figlio è ammesso a provare di essere stato concepito durante il matrimonio».

Art. 9.
(Abrogazione dell'articolo 235 del codice civile).

      1. L'articolo 235 del codice civile è abrogato.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 236 del codice civile).

      1. All'articolo 236 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «legittima» è soppressa;

          b) al secondo comma, la parola: «legittimo» è soppressa.

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 237 del codice civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

 

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Art. 12.
(Abrogazione dell'articolo 238 del codice civile).

      1. L'articolo 238 del codice civile è abrogato.

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 239 del codice civile).

      1. L'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 239. - (Supposizione di parto o sostituzione di neonato). - Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato o di altri fatti di alterazione dello stato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
      Parimenti si può contestare lo stato di figlio dando, anche a mezzo di testimoni, la prova della supposizione o della sostituzione di cui al primo comma o dell'alterazione dello stato».

Art. 14.
(Abrogazione dell'articolo 240 del codice civile).

      1. L'articolo 240 del codice civile è abrogato.

Art. 15.
(Modifica dell'articolo 241 del codice civile).

      1. L'articolo 241 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 241. - (Prova in giudizio). - Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo».

 

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Art. 16.
(Abrogazione degli articoli 242 e 243 del codice civile).

      1. Gli articoli 242 e 243 del codice civile sono abrogati.

Art. 17
(Modifiche alla sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile).

      1. Alla sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è premesso il seguente articolo:

      «Art. 243-bis. - (Disconoscimento di paternità). - L'azione di disconoscimento della presunta paternità del marito della madre, risultante dai registri dello stato civile può essere proposta dal marito medesimo, dalla madre e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
      Chi esercita l'azione di cui al primo comma è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.
      La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità».

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 244 del codice civile).

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 244 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio o dal giorno in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.
      Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno

 

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della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in tali giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza».

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 248 del codice civile).

      1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità»;

          b) il primo comma è sostituito del seguente:

      «L'azione di contestazione dello stato di figlio nei casi di cui all'articolo 239 spetta a chi, in base all'atto di nascita del figlio, risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse».

Art. 20.
(Modifica dell'articolo 249 del codice civile).

      1. L'articolo 249, del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 249. - (Reclamo dello stato di figlio). - L'azione per reclamare lo stato di figlio nato nel matrimonio spetta al figlio medesimo; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei dieci anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi

 

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i genitori e in loro mancanza, contro i loro eredi.
      L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio».

Art. 21.
(Introduzione dell'articolo 249-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 249 del codice civile è inserito il seguente articolo:

      «Art. 249-bis. - (Divieto di reclamo e di contestazione dello stato di figlio formalmente accertato). - Salvo quanto disposto dagli articoli 234 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello risultante dall'atto di nascita o da riconoscimento o da sentenza.
      Parimenti, salvo quanto disposto dagli articoli 243-bis, 263, 265 e 266, nessuno può contestare lo stato di figlio risultante dall'atto di nascita o da riconoscimento o da sentenza».

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 250 del codice civile).

      1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dell'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
      Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
      Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento».

 

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Art. 23.
(Modifica dell'articolo 251 del codice civile).

      1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 251. - (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto solo previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
      L'autorizzazione al riconoscimento di una persona minore di età è rilasciata dal tribunale per i minorenni».

Art. 24.
(Modifica dell'articolo 252 del codice civile).

      1. L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 252. - (Affidamento del figlio riconosciuto e suo inserimento nella famiglia del genitore). - Qualora il figlio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
      L'eventuale inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia acquisito il consenso dell'altro coniuge convivente. Il giudice decide previo ascolto degli altri figli che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
      Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia del genitore è subordinato

 

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al consenso dell'altro coniuge a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio.
      È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice.
      Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

Art. 25.
(Modifica all'articolo 253 del codice civile).

      1. All'articolo 253 del codice civile, le parole: «legittimo o legittimato» sono soppresse.

Art. 26.
(Modifica dell'articolo 254 del codice civile).

      1. L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 254. - (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo».

Art. 27.
(Modifica dell'articolo 255 del codice civile).

      1. L'articolo 255 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 255. - (Riconoscimento di un figlio premorto). - Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti».

 

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Art. 28.
(Modifica all'articolo 258 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Il riconoscimento non produce effetti per il genitore che non l'ha compiuto».

Art. 29.
(Abrogazione dell'articolo 261 del codice civile).

      1. L'articolo 261 del codice civile è abrogato.

Art. 30.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio) - Il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre.
      Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio nato fuori del matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
      Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre».

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 263 del codice civile).

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 263 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

 

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      L'azione di impugnazione da parte degli altri soggetti legittimati deve essere promossa, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita».

Art. 32.
(Modifiche all'articolo 269 del codice civile).

      1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 269 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa.

Art. 33.
(Modifica dell'articolo 270 del codice civile).

      1. L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 270. - (Legittimazione attiva). - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.
      Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione di cui al primo comma, questa può essere promossa dai suoi discendenti.
      L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai suoi discendenti».

Art. 34.
(Modifiche all'articolo 273 del codice civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 273 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa e la parola: «potestà» è sostituita dalle seguenti: «responsabilità genitoriale».

Art. 35.
(Modifica all'articolo 276 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità avvenuta fuori del

 

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matrimonio deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, nei confronti dei suoi eredi».

Art. 36.
(Modifica all'articolo 277 del codice civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 277 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa.

Art. 37.
(Modifica dell'articolo 278 del codice civile).

      1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 278. - (Autorizzazione all'azione). - Nei casi di figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa solo previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251».

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 279 del codice civile).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 279 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti, se non è dovuto il mantenimento.

 

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      L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251».

Art. 39.
(Modifiche alla sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile).

      1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è soppressa.
      2. Gli articoli 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 del codice civile sono abrogati.

Art. 40.
(Modifica dell'articolo 433 del codice civile).

      1. L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 433. - (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

          1) il coniuge;

          2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

          3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

          4) i generi e le nuore;

          5) il suocero e la suocera;

          6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

Art. 41.
(Modifica dell'articolo 436 del codice civile).

      1. L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 436. - (Obbligo tra adottante e adottato). - L'adottante deve gli alimenti al

 

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figlio adottivo con precedenza sui genitori biologici del medesimo».

Art. 42.
(Modifica all'articolo 467 del codice civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 467 del codice civile le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.

Art. 43.
(Modifica dell'articolo 468 del codice civile).

      1. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 468. - (Soggetti). - La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
      I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa».

Art. 44.
(Modifica dell'articolo 536 del codice civile).

      1. L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 536. - (Legittimari). - Le persone in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
      Ai figli sono equiparati gli adottivi.
      In favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli».

 

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Art. 45.
(Modifica dell'articolo 537 del codice civile).

      1. L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 537. - (Riserva in favore dei figli). - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questo è riservata la metà del patrimonio.
      Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli».

Art. 46.
(Modifica dell'articolo 538 del codice civile).

      1. L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 538. - (Riserva in favore degli ascendenti). - Se chi muore non lascia figli ma ascendenti, in favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
      In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569».

Art. 47.
(Modifica dell'articolo 542 del codice civile)

      1. L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 542. - (Concorso di coniuge e figli). - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
            Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali».

 

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Art. 48.
(Modifica dell'articolo 544 del codice civile).

      1. L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 544. - (Concorso di ascendenti e coniuge). - Quando chi muore non lascia figli ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto».

Art. 49.
(Modifica dell'articolo 565 del codice civile).

      1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 565. - (Categorie dei successibili). - Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

Art. 50.
(Modifica dell'articolo 566 del codice civile).

      1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 566. - (Successione dei figli). - Al padre ed alla madre succedono i figli, anche adottivi, in parti uguali.
      I figli adottivi partecipano alla successione dei parenti dell'adottante, ad eccezione dei casi previsti dalla legge».

Art. 51.
(Abrogazione degli articoli 567, 573, 578 e 579 del codice civile).

      1. Gli articoli 567, 573, 578 e 579 del codice civile sono abrogati.

 

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Art. 52.
(Modifica dell'articolo 580 del codice civile).

      1. L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 580. - (Assegno successorio). - Quando non è ammesso o non vi è stato il riconoscimento ovvero non è proponibile l'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità al figlio spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di riserva alla quale avrebbe diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
      L'assegno è posto a carico degli eredi, legatari e donatari in proporzione a quanto da essi ricevuto.
      Il figlio ha diritto di ottenere su sua richiesta la capitalizzazione dell'assegno spettantegli a norma dei commi precedenti, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari».

Art. 53.
(Modifica dell'articolo 581 del codice civile).

      1. L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 581. - (Concorso del coniuge con i figli). - Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi».

Art. 54.
(Modifiche all'articolo 582 del codice civile).

      1. Nell'articolo 582 del codice civile la parola: «legittimi», ovunque ricorre, è soppressa.

 

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Art. 55.
(Modifica all'articolo 583 del codice civile).

      1. All'articolo 583 del codice civile le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.

Art. 56.
(Abrogazione dell'articolo 594

del codice civile).

      1. L'articolo 594 del codice civile è abrogato.

Art. 57.
(Modifica all'articolo 643 del codice civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 643 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre».

Art. 58.
(Modifiche all'articolo 687 del codice civile).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio.
      La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento».

 

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Art. 59.
(Modifica all'articolo 737 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati».

Art. 60.
(Modifica all'articolo 803 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio».

Art. 61.
(Modifica all'articolo 804 del codice civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 804 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio».

 

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Art. 62.
(Modifica all'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

      1. Il secondo comma dell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

      «Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni».

Art. 63.
(Disposizioni transitorie).

      1. L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge anche quando sia riferita a figli nati prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche quando la nascita sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni di cui alla presente legge relative al riconoscimento dei figli si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      4. Il riconoscimento compiuto prima della data di entrata in vigore della presente legge fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi vigenti alla medesima data non può essere annullato se sussistevano le condizioni previste dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'autorizzazione del giudice per il riconoscimento, questa è rilasciata secondo le disposizioni della presente legge.
      5. Il riconoscimento è valido anche ai fini dei diritti successori anche se esclusi con sentenza passata in giudicato. I medesimi diritti devono essere fatti valere

 

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entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Relativamente ai riconoscimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione dell'azione di impugnazione decorre dalla medesima data.


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