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PDL 3129

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3129



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGANDÌ, COSTA, LO PRESTI, PECORELLA

Modifica all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura in materia di tramutamenti e di conferimento di uffici giudiziari

Presentata il 19 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Pare opportuno evidenziare che il notevole e complesso contenzioso riguardante le procedure di tramutamento e di promozione dei magistrati manifesta non soltanto la complessità della materia ma anche - e soprattutto - la frequente non accettazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM) da parte degli interessati, non meno che una gestione della materia discutibile, tanto da essere troppo spesso «discussa». Ma specialmente la sostanziale - e quindi contraddittoria - inutilità di fatto delle decisioni della giustizia amministrativa.
      Poiché, allo stato attuale, se non viene richiesta e «concessa» la sospensiva, il risultato eventualmente favorevole al ricorrente resta assolutamente «inutile» o - peggio - viene di fatto scambiato con una sorta di compensazione postuma, con agevolazioni (sempre possibili nella sconfinata discrezionalità, tanto più consentita quanto più le procedure e i criteri vengono prospettati come complessi e articolati) tuttavia relative a un altro incarico o a un altro «posto» se - come sovente avviene - esso non interessa particolarmente «qualcuno».
      In realtà accade che quando l'aspirante a un posto di presidente di un tribunale, ad esempio, si vede preferire un altro collega con criteri - soggettivamente ritenuti - discutibili può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR).
 

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      Frattanto, però il CSM prosegue la sua corsa (giusta in linea teorica perché occorre provvedere alla «copertura» nel minore tempo possibile) e procede alla nomina e alla conseguente presa di possesso del «nominato» (tuttavia sub iudice).

      Con il risultato che, una volta che interviene l'accoglimento del ricorso (che non è proprio un'assoluta rarità) il ricorrente non ottiene affatto quanto gli interessa, poiché il suo concorrente (che ha già preso possesso del posto magari da tempo) non viene «rimosso», ed è perfino logico e conveniente che sia così.
      In realtà accade che, avuta la decisione favorevole, l'interessato non se ne possa avvantaggiare affatto perché i «buoi» sono già scappati.
      È evidente che questa «sicurezza» che di fatto blinda gli atti amministrativi (segnatamente quelli di tramutamento in sedi appetibili, appetite e delicate) induce una certa disinvoltura (rispettosamente detto) nella decisione, poiché essa è di fatto intangibile.
      Solo una sospensiva generalizzata ed ex lege può assicurare la giustizia di fatto e magari indurre una più approfondita e «spassionata» meditazione dei provvedimenti, poiché essi non sarebbero più «intoccabili». È evidente l'obbiezione: si bloccherebbe l'attività del CSM. Ma si potrebbe ricorrere a un istituto analogo a quello delle commissioni tributarie che - come è noto - quando accolgono le istanze del ricorrente (contribuente) devono fissare la discussione del ricorso entro un termine assai ristretto che certamente - con quel che succede - non può essere assolutamente ritenuto pregiudizievole. Si pensi che normalmente per la nomina di un presidente di tribunale o di sezione o di altro passa anche più di un anno; se tutto procede in modo regolare.
      Va detto che in materia tributaria - come in genere nelle questioni di giustizia amministrativa - il risultato «concretamente favorevole» (che è quel che conta per il ricorrente e per il rispetto dei suoi legittimi interessi) non è pregiudicato dalla mancata sospensione. Viceversa, nel caso di un «posto» cui aspirino due concorrenti, una volta assegnato a uno dei due che ne prende possesso, l'eventuale - non rara - vittoria dell'altro non gli serve a nulla, salvo a rimettere tutto in discussione, compromettendo le aspettative ormai legittime del temporaneo vincitore (dunque un'ipoteca per un ricorso di questi) e comunque facendo perdere mesi se non anni al funzionamento regolare dell'ufficio in questione.
      Meglio allora una decisione concretamente attuabile, una sola, in tempi rapidi e con la «certezza del diritto per tutti». Ma essa - poiché la materia è sempre analoga perché involge «valutazioni» molto discrezionali e dunque ben discutibili - non può prescindere dalla «sospensione» che, per essere equa dal punto di vista «distribuito» e realmente «efficace», deve essere ex lege.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura in materia di tramutamenti e di conferimento di uffici giudiziari ne sospendono l'esecuzione. Il tribunale amministrativo regionale competente, preso atto della presentazione del ricorso e che lo stesso non deve essere dichiarato inammissibile per motivi formali, fissa l'udienza per la decisione nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione del medesimo ricorso con ordinanza del presidente».


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