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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3125 |
1. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nel settore del mobile, destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa deve fornire in modo chiaro e sintetico, informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
3. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è concesso unicamente alle imprese che ne fanno richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, definite ai sensi del comma 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano, intendendo almeno la metà delle fasi di cui al comma 4.
4. Nel settore del mobile, destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, per fasi di lavorazione si intendono: il disegno o la progettazione, il taglio, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) al rafforzamento del sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della
c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore a 5.000 euro. Sono disposti il sequestro e la confisca delle merci.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le aziende che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore a 10.000 euro. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da un mese a un anno.
3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, preposto all'accertamento del rispetto della presente legge, omette di eseguire i prescritti controlli si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 30.000 euro.
4. Salvo che ricorra l'applicazione dell'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di violare le disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 75.000 euro.
1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del «Made in Italy».
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