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PDL 3125

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3125



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, GRIMOLDI, DESIDERATI, TOGNI

Norme per l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti nel settore del mobile

Presentata il 15 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, partendo dai positivi risultati recentemente raggiunti con l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento della proposta di legge sulla commercializzazione dei prodotti tessili, intende estendere la portata normativa di tale proposta di legge a un altro settore strategico della nostra economia, il mobile.
      Il nostro Paese è infatti leader nella qualità degli arredamenti e nella produzione di mobili. La creatività e il design delle aziende di produzione di arredamento «Made in Italy» sono da sempre un punto di riferimento per le aziende del settore che operano in tutto il mondo. La qualità degli arredamenti italiani, infatti, si differenzia per il gusto delle linee, il pregio dei materiali, la cura nei particolari e le finiture, elementi che rappresentano il punto di forza dell'economia del nostro Paese. Oggi, tuttavia, la forte pressione competitiva dei Paesi del sud-est asiatico, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti, rischia seriamente di danneggiare il nostro tessuto produttivo, mettendo a repentaglio la salute stessa dei consumatori. Da qui l'esigenza che il «Made in Italy» sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. La presente proposta di legge, facendo salvi i princìpi contenuti nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che impongono l'obbligo di apporre su tutti i prodotti commercializzati
 

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una serie di indicazioni importanti per una corretta informazione al consumatore finale intende, quindi, fornire uno strumento concreto di tutela della qualità dei prodotti italiani attraverso l'introduzione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti nel comparto del mobile, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati.
      Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nel settore del mobile, destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi e che fornisca in forma chiara e sintetica specifiche informazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro. L'impiego della denominazione «Made in Italy» è quindi permesso esclusivamente per i prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.
      L'articolo 2 demanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, effettuati anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Prevede poi l'adozione di un regolamento del Ministro della salute diretto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.       L'articolo 3 detta invece le misure sanzionatorie nel caso di violazioni delle disposizioni del provvedimento. L'articolo 4 prevede, infine, l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della tutela del «Made in Italy».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti nel settore del mobile).

      1. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nel settore del mobile, destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi.
      2. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa deve fornire in modo chiaro e sintetico, informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
      3. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è concesso unicamente alle imprese che ne fanno richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, definite ai sensi del comma 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano, intendendo almeno la metà delle fasi di cui al comma 4.
      4. Nel settore del mobile, destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, per fasi di lavorazione si intendono: il disegno o la progettazione, il taglio, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano.

 

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      5. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non ha i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

          a) al rafforzamento del sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

          b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della

 

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produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

          c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

      3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
      4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Misure sanzionatorie).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore a 5.000 euro. Sono disposti il sequestro e la confisca delle merci.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, le aziende che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore a 10.000 euro. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da un mese a un anno.
      3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, preposto all'accertamento del rispetto della presente legge, omette di eseguire i prescritti controlli si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 30.000 euro.
      4. Salvo che ricorra l'applicazione dell'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di violare le disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 75.000 euro.

 

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Art. 4.
(Campagna di informazione sulla trasparenza dell'etichettatura).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del «Made in Italy».


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