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PDL 3027

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3027



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, e altre disposizioni in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Presentata il 9 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 30 marzo 2001, n. 125, legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti novità. Ma, ciò nonostante, i dati sul consumo di alcol raccolti dopo l'entrata in vigore della legge e le numerose esperienze europee nel frattempo maturate determinano la necessità di rendere più efficace la legislazione.
      Nel nostro Paese il consumo di alcol si modifica rapidamente e assume caratteristiche simili a quelle degli altri Paesi europei. In particolare secondo quanto riportato da un'analisi del giugno 2006 dell'Institute of Alcohol Studies (Regno Unito) per la Commissione europea, l'Unione europea è la zona con il più alto consumo di bevande alcoliche del mondo, dove quasi 40 milioni di cittadini europei «bevono troppo» ogni mese, mentre 100 milioni di cittadini (uno su tre) sono soggetti a episodi di binge drinking (cioè al consumo concentrato in un'unica occasione di più di cinque bicchieri di bevande alcoliche) almeno una volta al mese. Il rapporto per la Commissione europea rileva anche che circa il 90 per cento degli studenti europei nella fascia di età quindici-sedici anni ha fatto uso di bevande alcoliche, rilevando come - mediamente - l'età di iniziazione all'uso di alcol è di dodici anni e mezzo mentre la prima ubriacatura avviene all'età di quattordici anni. Più di uno su otto tra i quindicenni e i sedicenni (il 13 per cento) in Europa si è ubriacato più di venti volte nel corso della vita e più di uno su sei (il 18 per cento) ha avuto episodi di binge drinking.
      I dati sul consumo di bevande alcoliche continuano a restare molto elevati e destano
 

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una crescente preoccupazione nell'opinione pubblica italiana ed europea. Secondo i parametri definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la dose alcolica giornaliera non deve superare i 40 grammi per gli uomini e i 20 grammi per le donne (corrispondenti, rispettivamente, a circa tre bicchieri e a un bicchiere e mezzo di vino di media gradazione alcolica).
      Una percentuale importante di cittadini consuma, in base ai dati dell'anno 2001, più di mezzo litro di vino al giorno - il 9,3 per cento della popolazione maschile e l'1,5 per cento di quella femminile - e rischia così di sviluppare problematiche alcolcorrelate. Inoltre sono in crescita i consumi di alcol assunto al di fuori dei pasti, che costituiscono un altro fattore di valutazione dell'esposizione al rischio alcolcorrelato. Questa tipologia di consumatori è passata dal 23,3 per cento nel 2000 al 25,8 per cento nel 2003. In particolare, l'aumento ha riguardato le fasce di età tra i quattordici e i diciassette anni; tra il 1995 e il 2001 i maschi sono saliti dal 9,8 per cento al 20,7 per cento. Ogni anno in Italia muoiono per cause alcolcorrelate tra le 17.000 e le 42.000 persone; il 30-50 per cento delle morti per incidente stradale sono collegate al consumo dell'alcol.
      Questo quadro è aggravato dalle stime dell'Osservatorio nazionale fumo-alcol-droga dell'Istituto superiore di sanità, che rilevano che il 40 per cento dei giovani tra i quattordici e i sedici anni di età, e pertanto al di sotto dell'età riconosciuta legale, dichiara di consumare bevande alcoliche.
      In particolare, come è stato rilevato dalla relazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Parlamento del 10 dicembre 2008 sugli interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, l'Italia appare in posizione più sfavorevole nel confronto con l'Europa in merito all'elevato numero di consumatori di bevande alcoliche che praticano consumi quotidiani (circa il 26 per cento della popolazione, pari al doppio della media europea) e consumi ad alta frequenza, almeno quattro o cinque volte alla settimana (pari al 14 per cento della popolazione). Inoltre, in Italia si rileva anche un aumento costante nel tempo dei consumi di bevande alcoliche fuori pasto con una tendenza all'aumento, a partire dall'anno 2003, dei comportamenti di binge drinking tra le donne. Questo quadro ha come conseguenza diretta anche un preoccupante aumento del tasso di mortalità per incidente stradale correlabile all'alcol che nel nostro Paese risulta essere quasi doppio (novantacinque morti per un milione di abitanti) rispetto a quello di altri Paesi europei quali Gran Bretagna, Olanda e Svezia (cinquanta morti per milione di abitanti).
      Con riferimento alla situazione della popolazione giovanile, la stessa relazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali indica dei dati che devono far riflettere il legislatore quali, ad esempio, l'età molto precoce del primo contatto dei giovani con l'alcol (in media 12,2 anni di età contro i 14,6 della media europea) e l'alta prevalenza di consumatori di alcolici tra i ragazzi al di sotto dell'età legale per la somministrazione. Sono in aumento, secondo la relazione, anche coloro che, tra i giovani studenti della fascia di età quindici-diciannove anni, negano il rischio correlato a un eccessivo consumo quotidiano di bevande alcoliche o che «non disapprovano» il bere moderato e le ubriacature settimanali. Inoltre è da registrare un'alta percentuale (il 10,5 per cento degli utenti totali nel 2006) di giovani alcoldipendenti al di sotto dei trenta anni di età in trattamento presso i servizi alcologici territoriali del Servizio sanitario nazionale.
      Allargando il quadro al di fuori dei confini nazionali, è necessario sottolineare che da anni l'Unione europea sollecita i Paesi membri ad adottare provvedimenti per contrastare il consumo e l'abuso di alcol, soprattutto tra le giovani generazioni. Infatti il consumo di alcol si configura sempre più come uno dei principali pericoli per la salute della popolazione. In particolare, l'alcol costituisce il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica tra i giovani.
 

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      I recenti modi di consumo e di abuso da parte dei giovani si spiegano con l'influenza dei modelli di altri Paesi europei, dove si assumono bevande ad alto contenuto alcolico e in quantità spesso eccessive, al di fuori dei pasti e in occasioni di svago e divertimento.
      Per queste ragioni è necessario intervenire sulla legislazione vigente in materia prevedendo i seguenti obiettivi:

          a) adottare politiche e azioni adeguate a contrastare le trasformazioni culturali e comportamentali in atto e l'aumento del consumo e dell'abuso di alcol tra le giovani generazioni;

          b) promuovere, sulla base di orientamenti di sicura evidenza scientifica, le corrette conoscenza e percezione dei rischi correlati al consumo di alcol;

          c) sostenere la ricerca sui diversi aspetti dei problemi legati al consumo di alcol da parte dei giovani e in particolare dei bambini e degli adolescenti;

          d) includere il fenomeno del consumo dell'alcol tra le politiche e i programmi integrati di promozione della salute rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e a quanti si occupano dei giovani a livello locale, regionale e nazionale;

          e) sviluppare iniziative specifiche rivolte ai giovani riguardo ai pericoli della guida in stato di ebbrezza, con particolare riferimento a determinati ambienti quali centri di svago e divertimento, scuole di ogni ordine e grado e scuole guida;

          f) adottare in via prioritaria misure contro la vendita illegale di alcol a consumatori minorenni;

          g) sostenere strategie specifiche per la rilevazione precoce e per interventi preventivi al fine di impedire ai giovani di diventare alcolisti.

      In riferimento a tali obiettivi si rileva che alcune importanti iniziative sono state prese dagli organi dell'Unione europea e si cita, tra queste, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea.
      Questo organismo, infatti, il 24 ottobre 2006, partendo dall'analisi dell'impatto economico e sanitario dell'abuso di alcol e del pesante bilancio in termini di disabilità (una percentuale pari al 7,5 per cento degli anni medi di vita in salute persi), mortalità e morbosità evitabili grazie a un consumo moderato, ha adottato una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol e ha evidenziato la necessità di contrastare gli effetti negativi dell'abuso di alcol sulla salute. Infatti, nell'Unione europea sono 195.000 i decessi collegati all'alcol, di cui 10.000 tra i giovani: gli incidenti stradali causati dall'abuso di alcol sono la prima causa di morte per i maschi tra i quindici e i ventiquattro anni di età.
      Ciò rende l'alcol il terzo fattore di rischio per la salute su ventisei fattori di rischio nell'Unione europea, davanti a sovrappeso-obesità e dietro solo al tabacco e all'ipertensione. Con riferimento ai danni derivanti dall'abuso di alcol tra le giovani generazioni, il rapporto per la Commissione europea del giugno 2006 richiamato in precedenza rileva un dato preoccupante. L'abuso di bevande alcoliche, infatti, causa in Europa il 10 per cento della mortalità delle giovani donne e circa il 25 per cento della mortalità dei giovani maschi. La Commissione europea, con l'obiettivo di supportare l'adozione di stili di vita sani da parte di fasce sempre più ampie di popolazione, ha individuato cinque aree di intervento:

          1) proteggere giovani e bambini;

          2) ridurre gli infortuni e le morti causati dagli incidenti stradali alcolcorrelati;

          3) prevenire il danno negli adulti e ridurre l'impatto negativo sull'economia;

          4) incrementare la consapevolezza dell'impatto sulla salute del consumo dannoso di alcol;

          5) contribuire alla condivisione di statistiche attendibili.

 

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      Inoltre la Commissione europea, riconoscendo il ruolo degli Stati membri riguardo alle politiche sull'alcol, sollecita gli stessi ad adottare misure supportate a livello comunitario con le seguenti finalità:

          1) armonizzare l'età minima legale per la vendita di bevande alcoliche a diciotto anni;

          2) incrementare i controlli dell'alcolemia sulle strade;

          3) rafforzare le restrizioni sulle modalità di marketing e di pubblicità delle bevande alcoliche;

          4) ridurre l'esposizione all'alcol in gravidanza;

          5) limitare e ridurre la disponibilità di bevande alcoliche nei contesti giovanili;

          6) adottare adeguate politiche dei prezzi, anche ricorrendo all'uso della leva fiscale;

          7) usare messaggi di prevenzione sull'etichetta delle bevande alcoliche.

      Alla luce di quanto rilevato nel corso di questa relazione introduttiva, la proposta di legge introduce una serie di modifiche alla citata legge quadro n. 125 del 2001.
      L'articolo 1 individua in modo più preciso l'oggetto della legge e introduce tra gli obiettivi che essa persegue la riduzione del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e il divieto della vendita e della somministrazione delle stesse ai minori di diciotto anni.
      L'articolo 2 estende l'ambito dell'informazione e dell'educazione preventive e prevede l'attuazione a livello locale dell'accreditamento nonché l'integrazione tra i diversi servizi, con esplicito riferimento ai dati epidemiologici e ai livelli essenziali di assistenza. Infine, amplia il numero dei soggetti protagonisti della prevenzione e della cura.
      L'articolo 3 prevede un ampliamento dei componenti della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati chiamando a farne parte anche tre rappresentanti delle associazioni o società scientifiche specializzate sulle problematiche relative al consumo di bevande alcoliche, dotati dei necessari requisiti di indipendenza e di autonomia. Inoltre l'azione della Consulta viene estesa prevedendo la sua collaborazione con la Consulta nazionale degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze.
      L'articolo 4 introduce un'ulteriore modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo la sottoposizione a specifici programmi riabilitativi, con spese a loro carico, degli aspiranti conducenti di veicoli che manifestano comportamenti e sintomi associabili a patologie alcolcorrelate.
      L'articolo 5 definisce le modalità degli interventi ospedalieri per l'assistenza e la cura di patologie alcolcorrelate. In particolare si introducono gli interventi di screening alcologico nei servizi di pronto soccorso.
      L'articolo 6 prevede che la permanenza presso le apposite strutture riabilitative sia subordinata a precise indicazioni diagnostiche e riabilitative.
      L'articolo 7 collega lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate ai programmi accreditati in base ai livelli essenziali di assistenza.
      L'articolo 8 estende il divieto di pubblicizzare bevande alcoliche e superalcoliche a tutti i mezzi di informazione utilizzati da minori (internet, campagne e inserzioni pubblicitarie nel corso di eventi culturali e sportivi, promozioni varie); introduce una sanzione amministrativa per i responsabili degli organi di stampa, i proprietari di sale cinematografiche, i gestori di siti internet, di impianti sportivi e culturali e i promotori delle campagne pubblicitarie che trasgrediscono al divieto di pubblicizzare le bevande alcoliche e superalcoliche.
      Gli articoli 9, 10 e 11, in conformità alla citata strategia comunitaria, introducono

 

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nel nostro ordinamento alcune importanti novità:

          a) l'estensione a tutta la giornata del divieto di vendere e di somministrare bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade;

          b) il divieto di vendere e di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai minorenni nei pubblici esercizi;

          c) il divieto di assumere e di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in tutti i luoghi di lavoro.

      L'articolo 12 prevede la modifica dell'espressione «guida in stato di ebbrezza» in «stato di inabilitazione alla guida», ritenuta più appropriata, e individua una nuova differenziazione dei livelli di alcolemia riscontrati nel sangue, riducendo il limite punibile dalla legge dagli attuali 0,5 grammi per litro a 0,0 grammi per litro.
      Così facendo anche in Italia, come in tutti gli altri Paesi europei, il conducente di un qualsiasi veicolo, se fermato per un controllo, non dovrà aver fatto alcun uso di bevande alcoliche o superalcoliche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
      Infine, l'articolo 13 obbliga i titolari di pubblici esercizi che somministrano cibi e bevande a non vendere bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni, innalzando quindi il limite di età previsto dall'articolo 689 del codice penale dai precedenti sedici anni alla maggiore età.
      È importante ricordare che oggi è proibita solo la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di sedici anni e non la vendita dei medesimi prodotti. Un minore di sedici anni, pertanto, non può ordinare né ricevere un boccale di birra al bar, ma può tranquillamente comprarne una cassa al supermercato.
      Le norme previste dalla presente proposta di legge non vogliono penalizzare i minorenni né impedire loro di esercitare una libera scelta, ma ripropongono la logica già adottata dal legislatore per quanto concerne la normativa sul divieto di fumo, che oggi, dopo molte polemiche strumentali, risulta apprezzata e condivisa dalla grande maggioranza della popolazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «1. La presente legge reca norme finalizzate: alla riduzione del consumo di bevande alcoliche nella popolazione; a vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai giovani di età inferiore ai diciotto anni e ai soggetti di età superiore a diciotto anni qualora, a causa delle loro particolari condizioni individuali o del contesto ambientale in cui vivono o lavorano, il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche costituisca una condizione che, con evidenza scientifica, produca rischio per la sicurezza e per l'incolumità altrui; alla prevenzione, cura e riabilitazione dei problemi alcolcorrelati e dell'alcolismo».

Art. 2.
(Finalità: informazione ed educazione preventive).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

              «c) favorisce l'informazione e l'educazione sui rischi e sui danni, diretti e indiretti, correlati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, prestando attenzione alle eventuali controindicazioni al consumo dovute a particolari condizioni individuali o del contesto ambientale».

 

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          b) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

              «e) valorizza le organizzazioni del privato sociale senza fini di lucro che forniscono servizi, incentivandone l'accreditamento a livello locale e favorendo la necessaria integrazione tra tali servizi sulla base dei dati epidemiologici e dei livelli essenziali di assistenza;

              e-bis) favorisce le forme di cittadinanza attiva e di auto-mutuo aiuto tra i cittadini con problemi alcolcorrelati, riconoscendo loro un ruolo di verifica e di indirizzo dei programmi finalizzati a prevenire o a ridurre i rischi collegati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche».

Art. 3.
(Integrazione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati).

      1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «l-bis) tre rappresentanti di associazioni o di società scientifiche specializzate sulle problematiche relative al consumo di bevande alcoliche, sui rischi e sui danni correlati a tale consumo e sulle politiche di prevenzione, che offrono documentate garanzie di indipendenza e di autonomia dalle imprese produttrici di bevande alcoliche e superalcoliche»;

          b) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «d-bis) collabora con la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, istituita ai sensi dell'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per la definizione di una strategia integrata di interventi sanitari e sociali per la tutela della salute pubblica».

 

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Art. 4.
(Programmi riabilitativi per aspiranti conducenti di veicoli).

      1. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora, a seguito della visita effettuata, sia confermata l'esistenza di patologie alcolcorrelate, il soggetto è sottoposto a specifici programmi riabilitativi, con spese a suo carico, predisposti e attuati dai citati servizi».

Art. 5.
(Interventi ospedalieri di assistenza e di cura).

      1. All'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Nelle unità operative di cui al comma 1 sono assicurati posti-letto per gli interventi di disintossicazione acuta, determinati sulla base della programmazione socio-sanitaria regionale e locale. Presso i servizi di pronto soccorso delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e delle strutture sanitarie accreditate di cui al medesimo comma 1, devono essere altresì garantiti interventi di screening alcologico.
      1-ter. Gli interventi previsti dal comma 1-bis sono obbligatori e sono definiti sulla base di apposite linee guida predisposte dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e vincolanti su tutto il territorio nazionale».

Art. 6.
(Indicazioni diagnostiche e riabilitative per la permanenza presso strutture di accoglienza).

      1. Al comma 2 l'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, la seguenti parole: «e deve essere subordinata a precise indicazioni diagnostiche e riabilitative».

 

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Art. 7.
(Programmi accreditati in base ai livelli essenziali di assistenza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole da: «possono svolgere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono di strutture e programmi accreditati in base ai livelli essenziali di assistenza».

Art. 8.
(Estensione del divieto di pubblicizzare bevande alcoliche e superalcoliche).

      1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

      «b-bis) su tutti gli altri mezzi di informazione utilizzati anche dai minori e, in particolare, sulla rete internet, nelle campagne e nelle inserzioni pubblicitarie nel corso di eventi culturali e sportivi e nelle promozioni di prodotti di qualsiasi tipo»;

          b) al comma 6, le parole: «da lire 5 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro»;

          c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai gestori dei siti della rete internet e degli impianti sportivi e culturali e ai promotori di campagne pubblicitarie».

Art. 9.
(Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade).

      1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche»;

 

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          b) alla rubrica, dopo la parola: «Vendita» sono inserite le seguenti: «e somministrazione».

Art. 10.
(Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minorenni).

      1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

      «Art. 14-ter. (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni diciotto.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 10.000 euro.
      3. Nel caso di recidiva degli esercenti, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, è prevista la sospensione della licenza commerciale per un periodo di sette giorni. In casi particolarmente gravi o di ripetuta recidiva, sono previsti il ritiro della licenza commerciale e un'ammenda pari a 10.000 euro».

Art. 11.
(Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi di lavoro).

      1. All'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In conformità alle finalità e ai princìpi della strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione

 

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(2006) 625 della Commissione europea, del 24 ottobre 2006, ad eccezione degli esercizi che somministrano bevande alcoliche, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutti i luoghi di lavoro»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i luoghi di lavoro».

Art. 12.
(Stato di inabilitazione alla guida e livelli di alcolemia).

      1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 186:

              1) al comma 1, le parole: «stato di ebbrezza», ovunque ricorrono, sono sostituire dalle seguenti: «stato di inabilitazione alla guida»;

              2) al comma 2:

                  2.1) all'alinea, le parole: «stato di ebbrezza» sono sostituire dalle seguenti: «stato di inabilitazione alla guida»;

                  2.2) alla lettera a), le parole da: «euro 500» a: «0,8 grammi per litro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 1.000 e con la decurtazione di due punti dalla patente di guida, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,0 e non superiore a 0,8 grammi per litro»;

              3) ai commi 2-bis e 6, le parole: «stato di ebbrezza» sono sostituite dalle seguenti: «stato di inabilitazione alla guida»;

          b) al comma 2 dell'articolo 222, le parole: «stato di ebbrezza alcolica» sono sostituite dalle seguenti: «stato di inabilitazione alla guida».

 

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Art. 13.
(Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di diciotto anni).

      1. Al primo comma dell'articolo 689 del codice penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».


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