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PDL 2771

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2771



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL TENNO

Nuova disciplina del diritto speciale istituito in favore del comune di Livigno su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali

Presentata il 2 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sul diritto speciale del territorio extradoganale del comune di Livigno nasce dall'esigenza di attualizzare e di razionalizzare la relativa disciplina, i cui presupposti di esistenza sono mutati nel corso del tempo.
      Il comune di Livigno, a causa della sua ubicazione geografica, era stato dichiarato fuori dalla linea doganale con la legge 17 luglio 1910, n. 516, e il relativo regime doganale, era stato stabilito con il regolamento di cui al regio decreto 14 maggio 1911, n. 546.
      Il regime fiscale di favore di Livigno, oggi confermato anche dalle disposizioni europee, era stato in primis concesso da Napoleone, successivamente previsto dall'Impero austro-ungarico infine definitivamente confermato dalla monarchia italiana (1910).
      La ragione di tanto favore era dovuta, come spiegò la relazione con cui l'allora Ministro delle finanze Arlotta presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati, alle condizioni di isolamento territoriale del comune di Livigno e all'estrema povertà dei suoi pochi abitanti. Tali ragioni rendevano certa la convenienza finanziaria del disegno di legge presentato perché se il Governo avesse dovuto in seguito trasportare la sua linea doganale sul confine politico per comprendervi il territorio di Livigno, la spesa sarebbe stata di oltre 50.000 lire, a fronte di una entrata di appena un migliaio di lire.
      La franchigia da sanzionare a Livigno fu ritenuta, quindi, ugualmente utile ai
 

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cittadini livignaschi quanto economica per lo Stato. La legge n. 516 del 1910 estese la franchigia al dazio di consumo e ai generi di privativa dello Stato.
      Oggi, grazie ai diritti speciali riscossi dal comune di Livigno sui generi che usufruiscono di agevolazioni fiscali molto è stato fatto sotto il profilo della viabilità, del recupero ambientale e dell'occupazione, ma molto resta ancora da fare per il rilancio turistico e occupazionale delle zone limitrofe. Alcune di queste zone, infatti, necessitano di consistenti interventi per la salvaguardia e per la manutenzione del patrimonio forestale, nonché di opere viarie che le rendano più facilmente raggiungibili in funzione di un futuro sviluppo turistico, decisamente auspicabile sotto il profilo occupazionale.
      Grazie al miglioramento delle vie di comunicazione e all'apertura del tunnel della Drossa che collega la città di Livigno al nord Europa, infatti, il comune è divenuto meta di un crescente flusso turistico invernale ed estivo, che alimenta e sostiene lo sviluppo delle principali infrastrutture. Livigno è oggi una stazione turistica bistagionale, prevalentemente specializzata sul fronte invernale. Non è un caso, del resto, che buona parte dei livignaschi lavori nel settore turistico-alberghiero e, soprattutto, in quello commerciale che offre, ad ogni stagione, molti posti di lavoro anche a persone non residenti nel comune.
      Il comune di Livigno rappresenta senz'altro il «motore finanziario» dello sviluppo turistico locale.
      La considerazione dei benefìci economici che il regime di extradoganalità di Livigno ha apportato ad una zona tradizionalmente povera, nonché alle vallate circostanti, sconsiglia di abolire completamente queste condizioni particolari.
      È necessario, tuttavia, rivedere e aggiornare la disciplina rendendola più adatta a soddisfare le necessità di coloro che si intendono tutelare con il mantenimento della zona extradoganale.
      Lo status extradoganale del comune di Livigno fa sì che numerosi prodotti siano soggetti al pagamento del «diritto speciale». Si tratta di un'accisa che i negozi di Livigno devono pagare al comune quando acquistato determinati beni quali alcolici, sigarette e profumi. La principale fonte dei diritti speciali è senz'altro rappresentata dai carburanti.
      Coerentemente con quanto esposto, beneficiaria dei proventi relativi ai diritti doganali, oltre al comune di Livigno, deve essere anche la provincia di Sondrio che, per sua natura, è l'ente politico territoriale più competente a gestire il fenomeno economico nell'interesse delle popolazioni direttamente coinvolte.
      Si è ritenuto, quindi, di predisporre la presente proposta di legge che non vuole alterare la situazione esistente ma introdurre una nuova disciplina del diritto speciale.
      L'intento è quello di disciplinare con certezza i presupposti impositivi e le procedure esecutive per rendere agevole l'applicazione della legge e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
      L'articolo 1 del provvedimento in esame conferma lo status di zona extradoganale del comune di Livigno ai sensi della normativa italiana e comunitaria. Si elimina ogni riferimento alle zone franche di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, in quanto l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, ha soppresso per tali comuni il diritto speciale sui generi agevolati.
      L'articolo 2 istituisce il diritto speciale nel comune di Livigno ed amplia rispetto alla disciplina previgente l'elenco dei beni a esso soggetti in quanto introdotti nel territorio comunale indipendentemente dalla loro provenienza o origine.
      L'articolo 3 ridefinisce la base imponibile del diritto speciale. Rispetto alla normativa attualmente in vigore (che si riferisce al valore medio del prodotto) per i prodotti diversi dai carburanti, combustibili, tabacchi ed alcol etilico, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto (valore esposto sulle fatture d'acquisto) dei generi soggetti a diritto speciale. In tal modo sarebbe possibile eliminare la laboriosa ed oramai inutile procedura di determinazione annuale dei
 

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valori medi dei singoli prodotti soggetti a imposizione. Si precisa che per l'anno 2009 è stato emanato a tal fine il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008.
      L'ammontare del nuovo diritto speciale sarà determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comune interessato; il decreto avrà una valenza annuale e non più biennale.
      Le aliquote massime di tassazione sono state riviste in ragione del mutato regime fiscale adottato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione europea.
      I criteri di tassazione sono improntati, da un lato, a mantenere le condizioni minime di concorrenzialità dei prezzi di vendita dei prodotti soggetti a diritto speciale sia nel territorio dell'Unione europea sia rispetto alla vicina Confederazione elvetica; da un altro lato, a limitare la concorrenza del comune di Livigno tentando di evitare che i prezzi dei prodotti posti in vendita nel comune siano molto divergenti rispetto a quelli praticati dalle aziende dei comuni limitrofi.
      L'articolo 4 identifica i soggetti passivi d'imposta e stabilisce i termini di denuncia e di pagamento del diritto speciale.
      L'articolo 5 conferma la competenza del comune di Livigno in ordine all'accertamento e alla riscossione del diritto speciale e gli conferisce la competenza ad adottare un apposito regolamento. Si stabilisce, altresì, la normativa di riferimento in materia di rettifica della dichiarazione, di accertamento d'ufficio, di procedura esecutiva, di contenzioso, di prescrizione, di sanzioni, di interessi applicabili in caso di morosità.
      L'articolo 6 conferma la competenza del comune di Livigno alla riscossione delle somme derivanti dall'applicazione del diritto speciale e prevede la devoluzione annuale di una parte fissa di esse alla provincia di Sondrio. La somma dovrà essere destinata dalla provincia alla realizzazione di opere, di infrastrutture e di interventi a tutela dell'ambiente, in piena rispondenza con lo spirito della legge.
      L'articolo 7 abroga la disciplina in vigore mentre l'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore della legge stessa.
      In conclusione, la presente proposta di legge mira a consolidare lo sviluppo dell'economia locale attualmente basata pressoché in modo esclusivo sul turismo e a reperire le risorse economiche necessarie al comune di Livigno (in un ottica federalista) per garantire i servizi pubblici. Con la presente proposta di legge si vuole, infine, consentire alla provincia di Sondrio di reperire risorse aggiuntive per implementare il programma di interventi finalizzato a valorizzare le potenzialità economiche e ambientali del suo territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il territorio del comune di Livigno costituisce territorio extradoganale ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
      2. Il territorio del comune di Livigno costituisce, altresì, territorio extradoganale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

Art. 2.

      1. Nel territorio extradoganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
      2. Nel territorio extradoganale del comune di Livigno è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati, sull'alcool etilico e sui seguenti generi: liquori, distillati e acquaviti, olio vegetale, profumi e prodotti di bellezza, articoli sportivi, articoli di foto-cine-ottica e accessori, occhiali, articoli di elettronica, articoli di alta fedeltà e accessori, pelliccerie, pelletterie, calzature, orologeria, valigeria e borse, gioielleria e articoli di abbigliamento.

Art. 3.

      1. L'ammontare del diritto di cui all'articolo 2 da determinare, sentito il comune di Livigno, con decreto del Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, avente validità annuale, non può eccedere la misura:

          a) di 0,500 euro per litro di benzina;

          b) di 0,500 euro per litro di gasolio e di petrolio;

          c) di 0,500 euro per litro di olio vegetale;

          d) di 1,00 euro per pacchetto convenzionale di venti sigarette;

          e) di 2,00 euro per litro di alcool etilico;

          f) del 20 per cento del valore esposto sulle fatture di acquisto degli altri generi indicati nell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

      1. Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduce i generi di cui all'articolo 2 nel territorio extradoganale del comune di Livigno, nonché dagli operatori economici che li acquistano per immetterli al consumo.
      2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.
      3. Il diritto speciale è corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 5.

      1. L'accertamento e la riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Livigno, che provvede con proprio regolamento a disciplinarne l'applicazione.
      2. La rettifica della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, e il suo accertamento d'ufficio, nonché il provvedimento esecutivo e la prescrizione del diritto speciale sono regolati,

 

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per quanto applicabili, dalle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
      3. Il contenzioso relativo al diritto speciale è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
      4. Si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472, e 18 dicembre 1997, n. 473.
      5. Il saggio degli interessi dovuti è determinato nella misura legale.

Art. 6.

      1. Le somme provenienti dalla riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Livigno, il quale provvede a devolvere annualmente alla provincia di Sondrio una quota pari al 5 per cento di tale somma, da vincolare alla realizzazione di opere, di infrastrutture di interesse pubblico e di interventi per la tutela dell'ambiente.

Art. 7.

      1. La legge 1o novembre 1973, n. 762, è abrogata.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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