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PDL 3089

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3089



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

Presentata il 4 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - In questo frangente di crisi economica internazionale, la Commissione europea ha previsto, a sostegno dei lavoratori e delle imprese, un pacchetto di misure anticicliche volto a favorire lo start-up di nuove imprese promosse da disoccupati, trasformando, in questo modo, spese improduttive per lo Stato, quali le varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, grazie anche ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione. In passato una simile situazione di crisi è stata affrontata grazie a un'azione politica mirata al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato che si basava principalmente sul principio costituzionale sancito dall'articolo 45, che, al secondo comma, ha introdotto nell'ordinamento il principio della tutela e dello sviluppo dell'artigianato. Questa dovrebbe essere la posizione favorevole e costruttiva sostenuta da tutte le parti politiche in una fase non semplice della nostra economia, in cui risulta indispensabile sostenere posizioni concordi, solidali e unanimi per il bene del Paese.
      In sostanza, lo spirito bipartisan deve guidare oggi le scelte politiche del Parlamento verso l'obiettivo comune e superiore di favorire la ripresa economica e l'occupazione, sostenendo l'autoimprenditorialità
 

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degli stessi lavoratori disoccupati. Al riguardo è necessario sottolineare che i lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa si devono scontrare con misure sociali che, pur essendo importanti nell'immediato, non possono certo essere protratte nel tempo e non possono assolutamente assicurare la realizzazione né la conservazione delle giuste esigenze di autonomia e di esistenza dignitosa dei lavoratori, la cui soddisfazione deve essere garantita. Il rischio incombente consiste nel dilagare del «lavoro nero». Si tratta di situazioni che sarebbero inevitabilmente destinate a crescere in modo esponenziale, con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato in quanto verrebbero a tradursi in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale per le mancate entrate fiscali e contributive. Tali situazioni possono essere evitate trasformando le risorse pubbliche versate per l'assistenza in un fattore produttivo, cioè utilizzandole a fini di investimento, trasformando il lavoratore disoccupato o cassintegrato, se lo desidera, in un micro-imprenditore e successivamente implementando e rafforzando il sussidio con altre forme di agevolazione sul piano contributivo, fiscale e creditizio.
      Tutto questo nell'ottica di superare le condizioni attuali, in cui si bruciano ingenti risorse pubbliche per la disoccupazione e per la sospensione dal lavoro, concependo un nuovo sistema di interventi attivi finalizzati a creare le condizioni per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nell'ampio e diffuso settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese, che proprio per le loro doti di flessibilità e di adattamento a livello «interstiziale» sono in grado di svolgere la funzione di cassa di compensazione per l'occupazione espulsa dalle grandi imprese.
      La presente proposta di legge intende predisporre un complesso coordinato di misure per incentivare e per promuovere l'avvio di attività di impresa da parte dei lavoratori che, attualmente, si trovano in condizioni di disoccupazione e che potrebbero continuare a lavorare mantenendo e valorizzando il prezioso contatto con l'impresa dalla quale sono usciti, ovvero con la filiera produttiva o con il distretto di riferimento. Tali lavoratori, esperti nei loro settore di produzione e conoscitori della loro realtà aziendale, potrebbero continuare a collaborare con le imprese in maniera autonoma e il loro datore di lavoro potrebbe anche trasformarsi nel loro committente. Viene mantenuto fermo l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si prevedono misure di agevolazione nel caso in cui i neo-imprenditori assumano, nell'arco di un periodo di diciotto mesi, altri lavoratori dipendenti che si trovino nelle medesime condizioni ivi descritte e per un periodo di almeno ventiquattro mesi: in tal caso i datori di lavoro e i lavoratori sono esonerati dal versamento dei contributi obbligatori rispettivamente posti a loro carico.
      Partendo da una base economica così favorevole è possibile ipotizzare che per i lavoratori dipendenti sia possibile erogare, anziché trattamenti integrativi per la sospensione dal lavoro, come avviene attualmente, una rendita che consenta loro di avviare iniziative imprenditoriali. In tale ottica la proposta di legge intende inoltre agevolare espressamente l'accesso dei soggetti interessati ai finanziamenti a medio termine previsti dalla legge n. 108 del 1996, disponendo che detti finanziamenti siano concessi indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga alle condizioni indicate dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della medesima legge. Inoltre, a integrazione di quanto già previsto dalla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 15, si prevede che i contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle regioni e dalle province, oltre che dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di agevolare realmente le forme micro-imprenditoriali in oggetto, si prevede che il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nell'impresa non possa essere
 

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superiore a tre unità, comprendendovi anche gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o di inserimento. In definitiva, i benefìci previsti dalla presente proposta di legge sarebbero con tutta evidenza significativi e rilevanti: i lavoratori non subirebbero alcuna soluzione di continuità nell'attività lavorativa tale da ridurne le capacità, le imprese potrebbero continuare ad avvalersi di professionalità riconosciute e il settore pubblico allargato ne trarrebbe vantaggi sotto il profilo del valore aggiunto, della contribuzione, dell'incremento del prodotto interno lordo e, in prospettiva, della creazione di nuova occupazione indotta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. I lavoratori dipendenti, aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2, sono ammessi, per un periodo di diciotto mesi, ad avviare attività di impresa percependo un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2009, fruivano:

          a) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti;

          b) di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente;

          c) di contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari.

      3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I periodi di interesse sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto. La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno

 

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alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, da parte degli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla Gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. Tale facoltà può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2012, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
      4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma, altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2 per un periodo di almeno ventiquattro mesi, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente. Resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
      5. Al termine del periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 4 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Finanziamenti).

      1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente un importo pari al residuo 50 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede

 

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ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa.

Art. 3.
(Regime fiscale).

      1. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applica, fino al 31 dicembre 2011, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito. Ai fini del presente articolo, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa.
      2. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      3. Il regime fiscale cessa di avere applicazione dal 1o gennaio 2012. Nel passaggio dal periodo di imposta soggetto al regime di cui al presente articolo al periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del medesimo regime hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi.
      4. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24

 

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dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

      1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 giugno 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.
      2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
      3. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Forme imprenditoriali ammesse).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, successive modificazioni.
      2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nelle

 

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forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile.
      3. I soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono esonerati dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza e usufruiscono dei medesimi benefìci contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1.
      4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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