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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2969 |
1. A decorrere dall'anno 2010, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede all'individuazione dei progetti dichiarati di interesse nazionale, in materia di logistica e di autotrasporto, da attuare nel triennio successivo e di competenza statale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, per ciascuna delle macro-aree individuate dal Piano della logistica, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 44/06 del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006.
2. Entro tre mesi dall'individuazione dei progetti di cui al comma 1, le regioni interessate promuovono la conclusione di accordi di programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la completa realizzazione dei medesimi progetti.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quadro organico dei progetti individuati ai sensi del comma 1 e, previa approvazione da parte della medesima Conferenza, provvede alla sua approvazione e al suo inserimento nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
1. Il CIPE individua le fonti e gli impieghi dei finanziamenti relativi ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 1.
2. Nell'individuazione dei finanziamenti prevista ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo al CIPE di dichiarare le forme di coinvolgimento pubblico per ciascuna macro-area individuata dal Piano della logistica di cui all'articolo 1, comma 1.
1. Gli interventi previsti dai progetti approvati ai sensi dell'articolo 1 sono sottoposti, ogni sei mesi, a monitoraggio da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica allo scopo di verificare la coerenza tra il programma dei lavori e l'avanzamento degli stessi da parte dei singoli soggetti attuativi.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi ritardi o rallentamenti, le autorità competenti provvedono ai sensi di legge.
3. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica fornisce il proprio supporto alle politiche per il potenziamento dell'intermodalità e del trasporto combinato terrestre e marittimo attraverso la predisposizione di programmi triennali di intervento da presentare al Governo ai fini del loro inserimento nel DPEF.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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