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PDL 3068

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3068



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, PASTORE, VANALLI, VOLPI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 17 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata alla revisione delle disposizioni costituzionali relative al numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi vent'anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La Lega Nord non si è limitata ad affermazioni di principio o a un sostegno solo formale a questa ipotesi di riforma, ma ha sempre proposto questa riforma e ha dato il proprio voto convinto ai progetti di legge in materia di volta in volta giunte all'esame del Parlamento.
      Basti ricordare che la proposta di revisione della parte seconda della Costituzione approvata nella XIV legislatura dall'allora maggioranza di centrodestra (atto Senato n. 2544-D) prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso modo la Lega Nord si espresse favorevolmente sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla cosiddetta «bozza Violante», discussa nella scorsa legislatura.
      Il significato, perciò, della presentazione di questa proposta di legge costituzionale è quello di chiamare a un atto di serietà e di responsabilità tutte le forze politiche che a parole si dichiarano favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari ma che, di fatto, non assumono né assecondano iniziative in questa direzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Il numero dei deputati è di quattrocento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Art. 2.

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

              «Il numero dei senatori elettivi è di duecento, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

Art. 3.

      1. Le disposizioni degli articoli 56, secondo comma, e 57 secondo e terzo comma, della Costituzione, come da ultimo modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.


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