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PDL 3025

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3025



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TORAZZI, ALLASIA, BITONCI, BUONANNO, CHIAPPORI, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, MACCANTI, LAURA MOLTENI, RAINIERI, STEFANI, STUCCHI, VANALLI

Interventi in materia contributiva e tributaria a sostegno delle piccole e medie imprese

Presentata il 7 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende introdurre, in attesa della completa attuazione del federalismo fiscale, una serie organica di misure a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. La recente crisi finanziaria internazionale ha avuto importanti ripercussioni sul sistema economico del nostro Paese, caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole e medie realtà imprenditoriali, profondamente radicate nel territorio. La crisi che ha colpito il nostro sistema produttivo ha imposto, quindi, l'immediata adozione di misure volte a restituire un nuovo impulso alla crescita delle nostre imprese, a tutela anche del loro patrimonio industriale, tecnologico e scientifico. Sono proprio le PMI, alla luce della loro natura che le rende maggiormente flessibili e meglio adattabili ai processi di cambiamento, a offrire al Paese la via di uscita dalla crisi, rappresentando un importante bacino di ricchezza le cui potenzialità devono, tuttavia, essere sfruttate al meglio per garantire un costante e duraturo sviluppo economico dei nostri territori.
      Anche nella comunicazione della Commissione europea COM(2008)394 del 25 giugno 2008, nota come «Small Business Act» per l'Europa, viene sottolineata l'importanza delle PMI, in quanto creatrici di
 

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posti di lavoro e protagoniste della crescita delle comunità locali e regionali.
      In Italia le micro e piccole imprese (MPI) fino a 20 addetti, sono 4.223.639. Le stesse danno occupazione a 9.681.104 addetti, generano un fatturato di 1.036 miliardi di euro e un valore aggiunto di 279 miliardi di euro. Le MPI caratterizzano, pertanto, la struttura imprenditoriale del nostro Paese rappresentando il 98,2 per cento delle imprese, il 59,3 per cento degli addetti, il 43,9 per cento del valore aggiunto e il 34,4 per cento degli investimenti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la riduzione degli oneri sociali nella misura del 10 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 5 per cento per le imprese fino a 100 dipendenti.
      L'articolo 2 modifica le modalità di versamento degli oneri sociali per le aziende fino a 50 dipendenti, i datori di lavoro versano, con le modalità attualmente in vigore, l'80 per cento dei contributi dovuti. Il rimanente 20 per cento è versato entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti per l'anno a cui il bilancio si riferisce. Se l'utile netto è inferiore ai contributi dovuti, la quota residuale del 20 per cento è posta a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), introducendo così un cuscinetto automatico verso il rischio legato al costo del lavoro.
      L'articolo 3 introduce il principio di deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'imposta sul reddito delle società (IRES), graduando la quota deducibile in funzione del numero dei dipendenti e della percentuale tra risultato operativo lordo e valore della produzione.
      L'articolo 4 vuole estendere alle imprese con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro il regime del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
      L'articolo 5, ritenendo che il ruolo dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) sia fondamentale per lo sviluppo del sistema delle PMI, destina una quota pari a 2 miliardi di euro del gettito dell'IVA derivante dalle imprese fino a 100 dipendenti al finanziamento dei consorzi, delle società cooperative e delle società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
      L'articolo 6 introduce alcune misure a sostegno delle PMI che lavorano con Paesi esteri; in particolare i commi da 1 a 3 introducono un'aliquota agevolata dell'IRES da applicare alla quota dell'utile generata dagli scambi con l'estero. Per non introdurre elementi di complicazione per le nostre imprese, già oberate da innumerevoli incombenze burocratiche, la percentuale di utile da assoggettare ad aliquota agevolata coincide con la quota di valore della produzione generata dalle vendite di prodotti e di servizi con Paesi esteri. Il comma 4 introduce la deducibilità ai fini dell'IRES degli oneri sostenuti dalle imprese per uffici di rappresentanza all'estero e per campagne promozionali, informative e di marketing all'estero per un importo pari al 150 per cento della spesa sostenuta.
      L'articolo 7 introduce per tutte le imprese la deducibilità ai fini dell'IRES degli oneri sostenuti per l'acquisto di sistemi di misura, di sistemi di software di calcolo, tecnico e statistico, per i corsi di formazione connessi all'impiego degli stessi e per le certificazioni di strumenti e di sistemi di qualità, per un importo pari al 150 per cento della spesa sostenuta.
      L'articolo 8 introduce per tutte le imprese la deducibilità ai fini dell'IRES degli oneri sostenuti per gli investimenti in favore del recupero o del riutilizzo alternativo al conferimento in discarica degli scarti e delle scorie derivanti da processi industriali, per un importo pari al 200 per cento della spesa sostenuta.
      L'articolo 9 interviene con una serie di misure atte ad agevolare l'erogazione del credito verso le PMI: il comma 1 aumenta dallo 0,30 per cento allo 0,60 per cento la deducibilità delle svalutazioni sui crediti per le banche, limitatamente alle operazioni
 

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di erogazione del credito alle imprese fino a 50 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego; la quota deducibile passa allo 0,40 per cento se le operazioni di erogazione del credito sono rivolte a imprese fino a 100 dipendenti. Il comma 2 esclude dall'imponibile ai fini dell'IRAP delle banche le perdite sui crediti erogati alle imprese fino a 100 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego.
      I commi 1 e 2 dell'articolo 10 istituiscono un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato a restituire alle imprese fino a 50 dipendenti una quota parte dell'IRAP versata. Tale fondo è alimentato da una quota non inferiore al 65 per cento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali. Il comma 3 aumenta dal 30 per cento al 50 per cento la quota degli interessi passivi deducibili rispetto al risultato operativo lordo per le imprese fino a 100 dipendenti.
      Molto spesso, soprattutto in questa delicata fase economica, le piccole imprese soffrono di crisi di liquidità, a causa del mancato rispetto dei termini di pagamento da parte delle aziende clienti. A tutela proprio delle aziende creditrici l'articolo 11 istituisce, senza oneri per la finanza pubblica, l'Autorità garante della correttezza contrattuale. Tale Autorità, da disciplinare tramite decreti legislativi, dovrà vigilare sui contratti di fornitura e di subfornitura stipulati tra imprese, con particolare attenzione per i termini di pagamento, potrà avvalersi del Corpo della guardia di finanza per condurre i controlli e le indagini e dovrà riferire annualmente alle Camere sull'attività svolta; obiettivo minimo dell'Autorità deve essere quello di condurre almeno centoventi controlli annui presso imprese con più di 250 dipendenti, e altri 120 presso enti della pubblica amministrazione.
      L'articolo 12 mira a ridurre il costo del lavoro per le imprese artigiane, attraverso la riduzione dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Fortunatamente, grazie agli ingenti investimenti nella prevenzione, gli infortuni sul lavoro sono significativamente diminuiti e il venire meno dell'equilibrio finanziario derivante dal corretto rapporto tra importo dei premi incassati dall'INAIL e costo degli infortuni indennizzati ha generato un imponente avanzo di gestione, che affluisce, tra l'altro in maniera infruttifera, alla Tesoreria dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione degli oneri sociali).

      1. Con effetto dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dei consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è stabilita la riduzione degli oneri sociali nel limite complessivo del 10 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 5 per cento per le imprese fino a 100 dipendenti, fermo restando con riguardo alla riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali quanto stabilito dal comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Modalità di versamento degli oneri sociali).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, per le aziende fino a 50 dipendenti, secondo le modalità indicate nei commi 2 e seguenti, ferme restando le modalità di calcolo, le aliquote e le altre fattispecie non espressamente previste dai medesimi commi.
      2. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.

 

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      3. La quota rimanente dei contributi dovuti ai sensi del comma 2, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.
      4. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3 è dovuto interamente dal datore di lavoro.
      5. Qualora l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è posta a carico dell'INPS.
      6. Nel caso di cui al comma 5, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro quindici giorni dalla data della sua approvazione e, contestualmente, richiedere allo stesso INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 7.
      7. Presso l'INPS è costituito un fondo speciale per garantire il versamento degli oneri sociali delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'INPS, adotta con propri decreti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a definire e a regolamentare la richiesta di cui al comma 6 e le modalità di finanziamento e di accesso al fondo di cui al comma 7.

Art. 3.
(Deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

 

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un importo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, stabilito nelle seguenti misure:

          a) nel caso di imprese fino a 50 dipendenti:

              1) il 50 per cento dell'IRAP, qualora il risultato operativo lordo sia maggiore del 5 per cento del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio sociale chiuso nell'esercizio precedente;

              2) il 100 per cento dell'IRAP, qualora il risultato operativo lordo sia maggiore del 10 per cento del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio sociale chiuso nell'esercizio precedente;

          b) nel caso di imprese fino a 100 dipendenti:

              1) il 25 per cento dell'IRAP, qualora il risultato operativo lordo sia maggiore del 5 per cento del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio sociale chiuso nell'esercizio precedente;

              2) il 50 per cento dell'IRAP, qualora il risultato operativo lordo sia maggiore del 10 per cento del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio sociale chiuso nell'esercizio precedente.

Art. 4.
(Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

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28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle imprese con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro.

Art. 5.
(Finanziamento delle attività di garanzia collettiva dei fidi).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari a 2 miliardi di euro del gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalle imprese fino a 100 dipendenti è destinato al finanziamento dei consorzi e delle società cooperative e delle società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Tale quota è adeguata ogni anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 6.
(Misure a sostegno delle esportazioni).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le imprese il cui valore della produzione è generato in tutto o in parte dalla vendita di prodotti o di servizi effettuata in Paesi esteri, l'utile è soggetto a un'aliquota agevolata dell'imposta sul redditore delle società (IRES) pari al 13,75 per cento. Tale aliquota si applica alla quota di utile corrispondente alla quota di valore della produzione derivante dalle vendite effettuate in Paesi esteri. La restante quota di utile è soggetta all'aliquota ordinaria dell'IRES.
      2. Per le imprese di cui al comma 1 che hanno meno di 50 dipendenti, l'aliquota agevolata dell'IRES è pari al 5,5 per cento.

 

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      3. Per le imprese di cui al comma 1 che hanno meno di 100 dipendenti, l'aliquota agevolata dell'IRES è pari al 9 per cento.
      4. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri sostenuti dalle imprese per uffici di rappresentanza all'estero e per campagne promozionali informative e di marketing all'estero sono deducibili ai fini dell'IRES per un importo pari al 150 per cento della spesa sostenuta.

Art. 7.
(Misure a sostegno della qualità).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri sostenuti per l'acquisto di sistemi di misura, di sistemi di software di calcolo, tecnico e statistico, per i corsi di formazione connessi all'impiego degli stessi, nonché per le certificazioni di strumenti e di sistemi di qualità sono deducibili ai fini dell'IRES per un importo pari al 150 per cento della spesa sostenuta.

Art. 8.
(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri sostenuti per investimenti in favore del recupero o del riutilizzo alternativo al conferimento in discarica degli scarti e delle scorie derivanti da processi industriali sono deducibili ai fini dell'IRES per un importo pari al 200 per cento della spesa sostenuta.

Art. 9.
(Misure per agevolare il credito alle piccole e medie imprese).

      1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

      «3-ter. le svalutazioni dei crediti di cui al comma 3 che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alle imprese fino a 50 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
      3-quater. Le svalutazioni dei crediti di cui al comma 3 che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a 100 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. Per i soggetti indicati nel comma 1, sono ammesse in deduzione le perdite sui crediti erogati alle imprese aventi fino a 100 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego».

Art. 10.
(Misure a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale destinato a restituire alle imprese fino a 50 dipendenti una quota parte dell'IRAP versata dalle medesime imprese. Tale fondo è alimentato da una quota non inferiore al 65 per cento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

 

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da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
      3. Il limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato, per le imprese fino a 100 dipendenti, nella misura del 50 per cento.

Art. 11.
(Istituzione dell'Autorità garante della correttezza contrattuale).

      1. È istituita, senza oneri per la finanza pubblica, l'Autorità garante della correttezza contrattuale, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità ha il compito di verificare la correttezza e il rispetto dei contratti di fornitura e di subfornitura stipulati tra imprese, a tutela delle imprese stesse e, in particolare, delle piccole e medie.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 4.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'Autorità vigila sui contratti di fornitura e di subfornitura stipulati tra imprese, con particolare riferimento al rispetto dei termini di pagamento previsti dai medesimi contratti;

          b) l'Autorità può avvalersi del Corpo della guardia di finanza per svolgere i controlli e le indagini presso le imprese;

          c) possono ricorrere all'Autorità, direttamente o tramite un avvocato, le imprese che ritengono di essere state danneggiate

 

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dal mancato rispetto dei termini previsti dai contratti di cui alla lettera a);

          d) l'Autorità, a regime, attraverso i mezzi a propria disposizione, conduce almeno centoventi controlli l'anno tra le imprese con più di 250 dipendenti, e altrettanti tra gli enti della pubblica amministrazione, e presenta alle Camere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 12.
(Riduzione dei premi dell'INAIL per le imprese artigiane).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, per la gestione separata dell'artigianato, istituto presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha registrato nei due anni precedenti un avanzo di esercizio pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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