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PDL 3097-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3097-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa

Presentato il 7 gennaio 2010

(Relatori: STEFANI, per la III Commissione;
CIRIELLI, per la IV Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 26 gennaio 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3097. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3097 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo in quanto alla consueta proroga della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese fino al 30 giugno 2010 il provvedimento affianca disposizioni riferite all'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna da cui si fa derivare la necessità di un piano quinquennale di reclutamento di personale del Ministero per gli affari esteri (articolo 4), nonché disposizioni in materia di reclutamento, assunzioni e trattamenti previdenziali relativi al personale dell'amministrazione della difesa (articolo 9);

                secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria - più volte auspicata dal Comitato - che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto, da un lato, di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi (ai decreti legge n. 152 del 2009 e n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001), dall'altro lato, viene dettata un'ulteriore disposizione di carattere sostanziale; come già rilevato in precedenti occasioni, tale modalità di produzione normativa - pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari - non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato ambito della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un riordino delle norme di settore in un testo organico, come peraltro richiesto nel recente ordine del giorno n. 9/3016/6, presentato lo scorso 17 dicembre in occasione del precedente decreto-legge ed accettato dall'Esecutivo;

                in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio in materia penale) per la quali sarebbe invece

 

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opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

                esso reca due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 3, comma 7, e articolo 9, comma 3); inoltre, l'articolo 6, comma 3, novella un provvedimento di recente approvazione (il decreto-legge n. 152 del 2009), circostanza che costituisce - a giudizio del Comitato - «una modalità di produzione normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente»;

                il decreto-legge presenta all'articolo 4, commi 4 e 5, due norme che intervengono ad aumentare progressivamente l'importo dei diritti per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen a decorrere dal 1o luglio 2010 e, nuovamente, a decorrere dal 1o luglio 2011 (comma 4), per poi prevedere che successive variazioni siano determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare (comma 5); tali disposizioni, ed in particolare il comma 5 che è destinato a produrre effetti solo dopo il 1o luglio 2011, non appaiono rispondenti al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto;

                il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise: l'articolo 1, comma 5, dispone che il «Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari»;

                il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si verifichi la portata normativa dell'articolo 3, comma 7 - che interpreta l'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo - dal momento che l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 108 del 2009 appare già disporre in tal senso.

 

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        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 5 - che, come rilevato in premessa, attribuisce ad un decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, il compito di apportare le «successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali» dopo che il comma 4 del medesimo articolo ne ha fissato, peraltro con modifica non testuale di una precedente norma, un primo aumento nel luglio 2010 ed un secondo aumento nel luglio del 2011 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di accompagnare questo passaggio dalla norma primaria a strumenti giuridici di rango subordinato con la formulazione di criteri e parametri di incremento prestabiliti, attualmente del tutto assenti;

            agli articoli 7 e 9, comma 4 - ove si detta la disciplina di rango penale applicabile alle missioni internazionali - dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una sua riscrittura al fine di realizzare un accorpamento della normativa processuale e sostanziale, attualmente desumibile invece da rinvii normativi plurimi e da interventi piuttosto stratificati e disomogenei, connessi alla proroga nel tempo delle singole missioni; al riguardo, si evidenzia che l'articolo 9 (rubricato come «disposizioni per l'Amministrazione della difesa») introduce al comma 4 una nuova ipotesi di non punibilità, prevedendo che non sia punibile per la violazione di «disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli»; al riguardo si rileva peraltro che il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione delle «peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate», che non risulta essere stato adottato;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 9, comma 1, dovrebbe chiarirsi se il riferimento contenuto al terzo periodo del comma ai «diplomati presso le scuole militari» riguardi tutti coloro che hanno conseguito il diploma o solo i diplomati che comunque appartengono a categorie di soggetti ritenute meritevoli di aiuto e per le quali si prevede una riserva fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3097 Governo, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            tenuto conto che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale»;

            preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia;

            rilevato che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio e a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3097,

            osservato che all'articolo 9, comma 4, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, si esclude la punibilità a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli;

            rilevato che la norma di cui sopra sancisce espressamente per alcuni reati il principio di inesigibilità, che può già trovare applicazione nel diritto penale qualora sia considerato, come ritiene parte della giurisprudenza e della dottrina, desumibile dai princìpi generali;

            rilevato che, ove il predetto principio invece non sia già ritenuto desumibile dai princìpi generali, non parrebbe opportuno applicarlo in maniera parziale ad alcune categorie di reato, perlopiù, nel caso in esame, volte a punire condotte che ledono interessi costituzionalmente rilevanti, come quello alla salute;

            ritenuto che le esigenze che hanno indotto ad introdurre nel decreto-legge in esame la disposizione di cui sopra possano essere soddisfatte soltanto qualora lo consentano i princìpi generali, apparendo di dubbia costituzionalità una norma che sancisse solo per alcuni reati il principio di inesigibilità, qualora questo non fosse riconducibile ai princìpi generali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di

 

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cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (n. 3097);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                le risorse iscritte nell'accantonamento dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, delle quali è previsto l'utilizzo dall'articolo 4, comma 3, sono relative alla voce programmatica «interventi diversi»;

                dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2-bis, che consente la proroga dei contratti a tempo determinato e il successivo inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale già in servizio a tempo determinato presso il Genio militare, derivano nuovi o maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna quantificazione e copertura;

                considerato che l'articolo 9, comma 3, reca una norma di interpretazione autentica in materia di benefìci per il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, che - in assenza di ulteriori chiarimenti sugli effetti della disposizione - appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, non quantificati e non coperti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole da: «Per le finalità e nei limiti» fino a: «incarichi temporanei» con le seguenti: «Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di 405.000 euro per l'anno 2010, incarichi temporanei»;

            all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole da: «segretari di legazione in prova,» fino a «cessazioni del personale», con le seguenti: «segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma»;

            all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 7.169.600» con le seguenti: «euro 7.615.600»;

 

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            all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.»;

            all'articolo 9, sopprimere il comma 2-bis;

            all'articolo 9, sopprimere il comma 3;

            all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3» con le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2»;

            all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;»;

            all'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «nonché quelle relative al Ministero dell'interno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 9, comma 4, si segnala l'opportunità di espungere il riferimento all'espletamento del «servizio connesso ad attività operative o addestrative».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3097 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

            rilevata l'opportunità di:

                1) valutare, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, le modalità per un intervento efficace a sostegno della popolazione di Haiti colpita dal recente sisma, con la finalità principale di garantire la distribuzione degli aiuti;

                2) valutare il coordinamento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna, con particolare riferimento alla collocazione del Servizio nell'ambito della Commissione europea,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.       1. Il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 3, al comma 5, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

        All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

        All'articolo 9:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

            a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

            b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

            c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici

 

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superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

        1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
        1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato»;

            al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

            il comma 3 è soppresso;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

            "ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

            ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;";

        3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

 

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        3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

        3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 10, al comma 1:

            all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,»;

            alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;

            alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

 

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DECRETO-LEGGE 1o GENNAIO 2010, N. 1
 

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Decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
 
Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Visto il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, nonché disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:
 

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

        1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010,

        Identico.


Pag. 18-19
la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.  
        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.  
    3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:  

          a) al sostegno al settore sanitario;

 

          b) al sostegno istituzionale e tecnico;

          c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

 

          d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

 

        4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

 
        5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.  

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla

        Identico.


Pag. 20-21
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.  
        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.  
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).  
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.  
        5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.  
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.  
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.  
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e

Pag. 22-23
senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.  
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.  

Articolo 3.
(Regime degli interventi).

Articolo 3.
(Regime degli interventi).

        1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

        1. Identico.

        2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.         2. Identico.
        3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.         3. Identico.
        4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e         4. Identico.

Pag. 24-25
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.  
        5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.         5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
        6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.         6. Identico.
        7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.         7. Identico.
        8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.         8. Identico.
        9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.         9. Identico.
        10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25         10. Identico.

Pag. 26-27
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  
        11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:         11. Identico.

          a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

 

          b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

 

          c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

 

Articolo 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

Articolo 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

        1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

        1. Identico.

        2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.         2. Identico.
        3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.         3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, è

Pag. 28-29
  autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.
        4. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1o luglio 2011, in 105 euro.         4. Identico.
        5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.         5. Identico.
        6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.         6. Identico.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         7. Identico.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

Articolo 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        Identico.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della  

Pag. 30-31
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:  

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

 

          b) Joint Enterprise.

 

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

 
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2,  

Pag. 32-33
comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.  
        15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
        16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.  
        17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva  

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di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.  
        18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.  
        23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force  

Pag. 36-37
(ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.  
        27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).  
        29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).  
        30. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui  

Pag. 38-39
all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        31. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.  

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di personale).

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        Identico.

        2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.  
        3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».  

Articolo 7.
(Disposizioni in materia penale).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        Identico.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia contabile).

Articolo 8.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre

        Identico.


Pag. 40-41
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.  
        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.  

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Articolo 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

Articolo 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

        1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

        1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

            a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

            b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

            c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

 

        1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dal


Pag. 42-43
  l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
          1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.
        2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.         2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
        3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.         3. Soppresso.
          3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
 

            «ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

 

            ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;».

 

        3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        «8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».


Pag. 44-45
          3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

 

        3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.         4. Identico.
        5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.         5. Identico.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:

          a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito

            a) quanto a euro 750.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,


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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

          b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

            b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Identico.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).
 

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 1o gennaio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno. Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

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Pag. 48-49

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

  Ministero
        Missione
2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17.702.953  
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 106.517  
004 L'Italia in Europa e nel mondo 61.332  
007 Ordine pubblico e sicurezza 444.371  
008 Soccorso civile 312.853  
011 Competitività e sviluppo delle imprese 784.384  
013 Diritto alla mobilità 25.323  
015 Comunicazioni 3.242.590  
017 Ricerca e innovazione 134.849  
022 Istruzione scolastica 1.144.028  
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.068.344  
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 3.503.834  
030 Giovani e sport 984.759  
031 Turismo 740.728  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.518.633  
033 Fondi da ripartire 1.630.406  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.837.576  

010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.424  
011 Competitività e sviluppo delle imprese 50.100  
012 Regolazione dei mercati 295.083  

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

        Identico.

 

Pag. 50-51

  Ministero
        Missione
2010
015 Comunicazioni 811.879  
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo
788.833  
017 Ricerca e innovazione 3.130  
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 596  
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 101.506  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 53.768  
033 Fondi da ripartire 727.257  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

784.411  

024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.946  
025 Politiche previdenziali 11.113  
026 Politiche per il lavoro 530.009  
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.571  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 57.539  
033 Fondi da ripartire 162.232  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3.940.689  
006 Giustizia 3.882.157  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 28.548  
033 Fondi da ripartire 29.983  
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 5.311.916  
004 L'Italia in Europa e nel mondo 5.089.696  
 
 

Pag. 52-53

  Ministero
        Missione
2010
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 173.731  
033 Fondi da ripartire 48.489  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

10.170.734  

004 L'Italia in Europa e nel mondo 8.830  
017 Ricerca e innovazione 3.042  
022 Istruzione scolastica 6.882.605  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 540.537  
033 Fondi da ripartire 2.735.719  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

1.454.068  

017 Ricerca e innovazione 9.882  
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.141.175  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 49.304  
033 Fondi da ripartire 253.706  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3.590.406  

007 Ordine pubblico e sicurezza 492.350  
013 Diritto alla mobilità 826.209  
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 155.003  
017 Ricerca e innovazione 66.379  
019 Casa e assetto urbanistico 1.404.480  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 59.597  
033 Fondi da ripartire 586.388  
 
 

Pag. 54-55

  Ministero
        Missione
2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1.252.113  

007 Ordine pubblico e sicurezza 97.152  
008 Soccorso civile 167.837  
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 775.751  
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 121.427  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 14.851  
033 Fondi da ripartire 75.095  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 5.324.048  
017 Ricerca e innovazione 68.487  
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 4.403.821  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6.686  
033 Fondi da ripartire 845.054  
MINISTERO DELLA SALUTE 1.839.750  
017 Ricerca e innovazione 211.978  
020 Tutela della salute 1.263.896  
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 74.130  
033 Fondi da ripartire 289.746  
Totale complessivo   54.208.663  
 


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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