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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3067 |
1. Al fine di migliorare le infrastrutture e gli impianti degli aeroporti di interesse regionale e locale e delle idrosuperfici, nonché di incrementare il numero di tali strutture, come individuato nel Piano generale dei trasporti (PGT), è istituito un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che concorre agli stanziamenti previsti dalle regioni per le medesime finalità.
2. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la ripartizione tra le regioni dei finanziamenti del fondo, attribuiti sulla base di un programma di modernizzazione redatto ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, definito in relazione ai volumi di traffico attuali e alle prospettive di incremento come risultanti da appositi documenti di programmazione redatti dalle singole regioni.
1. Gli assessorati regionali competenti in materia di trasporti delle singole regioni predispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito studio denominato «programma di modernizzazione regionale» diretto al monitoraggio delle realtà esistenti, nonché alla pianificazione, al finan- ziamento
a) le aviosuperfici non in pendenza (ANP) e in pendenza (AP) con utilizzo AvP e AvT;
b) le elisuperfici;
c) i campi di fortuna;
d) le idrosuperfici;
e) le piste destinate al volo sportivo;
f) le piste con annessa scuola di volo.
3. Il programma deve prevedere un piano previsionale di intervento atto a migliorare le strutture esistenti sul territorio di ogni regione nonché la realizzazione di nuove strutture aeroportuali regionali e locali.
4. La pianificazione di cui al comma 3 deve essere altresì correlata alle funzioni della protezione civile, con espresso riferimento ai servizi di spegnimento incendi, soccorso medico-aereo, servizio di eliambulanza, nonché alle esigenze derivanti dal trasporto civile, dal trasporto merci, dalle attività turistiche, dalle attività di scuola di volo e da quelle sportive.
5. Entro sei mesi dall'avvenuto riparto alle singole regioni dei fondi statali, come stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i presidenti delle regioni e gli assessori regionali competenti in materia di trasporti, con uno o più provvedimenti, sentite le amministrazioni provinciali, gli enti economici locali e le organizzazioni di settore, determinano il riparto degli interventi previsti dal presente articolo su base provinciale, riservando ampio spazio alle nuove strutture.
1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2 aprile 1968, n.518, dal decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 28 giugno 1972, e dal decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 1o settembre 1988, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 23 dicembre 2003, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2006, non costituisce destinazione urbanistica.
2. Le acque del demanio dello Stato e quelle del demanio regionale sono da intendere quali superfici non segnate, limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della parte III del codice della navigazione.
3. Il nulla osta o la concessione d'uso per la gestione delle idrosuperfici segnate di competenza regionale è concesso con delibera della giunta regionale e non costituisce concessione demaniale.
1. Per l'attuazione del PGT per gli aeroporti regionali e locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni, provvede al ricorso alla tecnica della finanza di progetto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il concorso del capitale privato, ai sensi dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce i criteri di affidamento e di gestione per apposite società facenti capo agli enti territoriali e agli operatori aeroportuali titolari della licenza di cui all'articolo 778 del codice della navigazione. Per la programmazione e per la realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di interesse locale e regionale, le regioni esercitano le funzioni amministrative a esse conferite ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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