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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3048 |
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominati «mobbing» e definiti ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato, a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.
4. Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano quando è in vigore lo stato di guerra e quando nei confronti del medesimo personale trova applicazione il codice penale militare di guerra.
5. La contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di cui alla presente legge solo in senso più favorevole al lavoratore.
6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai giudizi che alla data di entrata in vigore della medesima legge non sono ancora stati conclusi per i quali non è stata depositata la sentenza pronunciata dal giudice, per i quali la sentenza del giudice non è passata in giudicato, per i quali non sono decorsi i
1. Le amministrazioni dello Stato, i datori di lavoro pubblici e privati, le rappresentanze sindacali e i consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ove siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.
3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono tenuti ad adottare codici antimolestie recanti, in particolare, norme volte alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante adeguate procedure di conciliazione.
1. Nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a impartire adeguate disposizioni in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
1. Chiunque, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, pone in essere, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, è punito, a querela di parte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con multa da 30.000 euro a 100.000 euro.
1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 610-bis. - (Atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro). - Chiunque, nei luoghi di lavoro, si renda responsabile di atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela di parte, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo
1. Qualora sia stabilito che è stata danneggiata la salute fisica o psichica, ovvero entrambe, del lavoratore, si procede all'accertamento del danno e dell'esistenza del nesso di causalità tra gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, posti in essere nel luogo di lavoro e gli effetti subiti dal lavoratore.
2. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra gli atti di violenza o di persecuzione psicologica posti in essere nel luogo di lavoro e i danni subiti dal lavoratore, ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel corso del giudizio il giudice nomina uno o più periti, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, le cui dichiarazioni possono assumere valore di prova.
1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le misure previste dai rispettivi ordinamenti con riferimento alla responsabilità disciplinare.
2. La responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava, altresì, su chi consapevolmente denuncia gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se inesistenti, al solo fine di trarne un vantaggio.
1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell'eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili agli atti o ai comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato.
2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore in conseguenza degli atti o dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore.
1. Al fine di intervenire tempestivamente nella risoluzione del disagio denunciato dal lavoratore vittima degli atti o dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, e di consentire una sua rapida ripresa psico-fisica, un primo intervento di sostegno psicologico può essere fornito, con il consenso del medesimo lavoratore, dalle strutture competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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