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PDL 3048

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3048



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro (mobbing)

Presentata il 15 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, come esplicitato nel titolo, reca disposizioni in favore dei lavoratori che si trovano in una situazione di disagio psicologico in seguito a comportamenti di tipo persecutorio adottati nei loro confronti nei luoghi di lavoro.
      In particolare s'introduce nel nostro ordinamento la tutela penale del lavoratore vittima di atti di violenza o di persecuzione psicologica, tutela che attualmente è prevista solo in relazione al reato di maltrattamenti.
      Il fenomeno è conosciuto come «mobbing», un termine diffuso anche in Italia, utilizzato per indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di lavoro in danno dei lavoratori.
      Gli effetti del mobbing sono assai rilevanti per l'ordinamento: sono legati non solo alla riqualificazione del lavoratore, ma anche e soprattutto al suo stato di salute, il cui decadimento finisce per riverberarsi sulla struttura sanitaria nazionale, in termini di aggravio delle spese per l'assistenza. È ciò senza considerare gli
 

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altri obiettivi danni subiti dalla stessa unità lavorativa interessata, con un inevitabile e grave calo della produttività in tale ambito.
      Approfondite ricerche svolte in altri Paesi hanno dimostrato che il mobbing può portare all'invalidità psicologica del lavoratore, tanto che può essere corretto, in proposito, parlare di una vera e propria malattia professionale, del tutto simile a un infortunio sul lavoro.
      Per quel che attiene al nostro Paese, alcune statistiche riferiscono di una percentuale modesta di soggetti vittime del mobbing, pari al 4,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia, circa 750.000 persone.
      In realtà il dato che emerge appare assai lontano dal vero, in quanto ancora oggi gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro risultano particolarmente difficili da quantificare: sia perché lo studio del fenomeno è stato intrapreso con notevole ritardo rispetto alle altre nazioni, sia perché le stesse vittime rifiutano di considerarsi tali, per timore di ulteriori ritorsioni o per altri motivi.
      La presente proposta di legge mira, dunque, ad attivare idonee misure per contrastare il dilagare del mobbing e per realizzare una tutela più completa dei lavoratori vittime di tale fenomeno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominati «mobbing» e definiti ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini di cui alla presente legge, per atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore.
      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato, a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.
      4. Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano quando è in vigore lo stato di guerra e quando nei confronti del medesimo personale trova applicazione il codice penale militare di guerra.
      5. La contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di cui alla presente legge solo in senso più favorevole al lavoratore.
      6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai giudizi che alla data di entrata in vigore della medesima legge non sono ancora stati conclusi per i quali non è stata depositata la sentenza pronunciata dal giudice, per i quali la sentenza del giudice non è passata in giudicato, per i quali non sono decorsi i

 

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termini di prescrizione o di decadenza per l'azione in sede civile di cui all'articolo 2946 del codice civile ovvero quelli di cui all'articolo 157 del codice penale.

Art. 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie).

      1. Le amministrazioni dello Stato, i datori di lavoro pubblici e privati, le rappresentanze sindacali e i consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Ove siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.
      3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono tenuti ad adottare codici antimolestie recanti, in particolare, norme volte alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante adeguate procedure di conciliazione.

Art. 3.
(Potere di disposizione).

      1. Nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a impartire adeguate disposizioni in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
      2. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che

 

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non ottempera all'obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 10.000 euro a 30.000 euro. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato personale ispettivo, ai sensi del medesimo comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, pone in essere, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, è punito, a querela di parte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con multa da 30.000 euro a 100.000 euro.

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 610-bis. - (Atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro). - Chiunque, nei luoghi di lavoro, si renda responsabile di atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela di parte, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro.
      La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo

 

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con più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro o alla medesima amministrazione dello Stato.
      Se gli atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica sono commessi da un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia le pene di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate.
      Se dagli atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica deriva la morte o il suicidio del lavoratore, si applicano gli articoli 575 e seguenti».

Art. 6.
(Accertamento del danno).

      1. Qualora sia stabilito che è stata danneggiata la salute fisica o psichica, ovvero entrambe, del lavoratore, si procede all'accertamento del danno e dell'esistenza del nesso di causalità tra gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, posti in essere nel luogo di lavoro e gli effetti subiti dal lavoratore.
      2. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra gli atti di violenza o di persecuzione psicologica posti in essere nel luogo di lavoro e i danni subiti dal lavoratore, ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel corso del giudizio il giudice nomina uno o più periti, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, le cui dichiarazioni possono assumere valore di prova.

Art. 7.
(Responsabilità disciplinare).

      1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le misure previste dai rispettivi ordinamenti con riferimento alla responsabilità disciplinare.
      2. La responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava, altresì, su chi consapevolmente denuncia gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se inesistenti, al solo fine di trarne un vantaggio.

 

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Art. 8.
(Annullabilità degli atti di discriminazione).

      1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell'eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili agli atti o ai comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato.
      2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore in conseguenza degli atti o dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore.

Art. 9.
(Sostegno psicologico al lavoratore).

      1. Al fine di intervenire tempestivamente nella risoluzione del disagio denunciato dal lavoratore vittima degli atti o dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, e di consentire una sua rapida ripresa psico-fisica, un primo intervento di sostegno psicologico può essere fornito, con il consenso del medesimo lavoratore, dalle strutture competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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