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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2991 |
1. La presente legge, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente, come definite dall'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione dei prodotti biologici e chimici in agricoltura favorendo la modernizzazione del settore agro-meccanico attraverso l'erogazione di incentivi alle aziende che operano nel settore.
1. Al fine di verificare la funzionalità delle macchine operanti per la distribuzione di prodotti agricoli biologici e chimici, provvedendo alla sostituzione delle parti meccaniche deteriorate e non efficienti per evitare dannose emissioni nell'atmosfera di gas o di liquidi fitosanitari tossici, è istituito il Comitato nazionale per il controllo delle macchine agricole, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha il compito di predisporre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto attuativo che preveda l'esecuzione di collaudi sulle macchine agricole per la distribuzione di prodotti biologici e chimici. Il Comitato, presieduto da un responsabile nominato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è composto da tre rappresentanti designati dagli imprenditori agricoli, da un rappresentante delle aziende costruttrici di macchine agricole, da un rappresentante delle imprese di meccanizzazione agricola, da tre rappresentanti delle istituzioni di ricerca nel
1. Alle aziende agricole singole o associate, alle cooperative di gestione delle macchine e alle imprese di meccanizzazione agricola in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e che svolgono attività soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le rispettive categorie, che acquistano macchine agricole quali seminatrici, spandiconcime o irroratrici, è concesso un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, esposto in fattura, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari almeno alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al comma 1 e recuperano tale importo quale credito di imposta.
3. Le macchine agricole nuove che accedono al contributo devono essere conformi alle normative comunitarie vigenti in materia e devono essere in possesso dalla prescritta certificazione rilasciata dai competenti enti nazionali o internazionali.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole conser-vano
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa o, in mancanza di questi, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la durata del possesso della macchina agricola usata;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione della macchina agricola usata e originale del certificato di proprietà o, in mancanza, della dichiarazione di presa in carico della macchina agricola usata, per la rottamazione da parte del venditore;
d) certificato di stato di famiglia nel caso in cui la macchina agricola consegnata per la rottamazione sia intestata a un familiare convivente alla data di acquisto della medesima;
e) copia della certificazione di cui al comma 3.
5. Il contributo è concesso al richiedente, tramite il venditore, previa consegna per la demolizione di macchine agricole di pari utilizzo non più valide nella funzionalità e di una documentazione attestante l'avvenuto pagamento e a condizione che:
a) la macchina agricola consegnata per la rottamazione sia intestata o in carico, da almeno dieci anni al momento dell'acquisizione della macchina agricola nuova, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della medesima;
b) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto della macchina agricola nuova che la macchina agricola consegnata è destinata alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che la macchina agricola non sarà alienata o ceduta in uso prima che siano trascorsi tre anni dalla data del contratto.
1. Le macchine agricole nuove acquistate ai sensi della presente legge devono essere sottoposte, al terzo e al quinto anno di utilizzo dalla data di acquisto, a un collaudo di controllo. Tale controllo è ripetuto nel tempo con analoga frequenza per verificare il mantenimento della funzionalità. La mancata attuazione dei primi controlli dopo tre e cinque anni comporta la restituzione da parte del beneficiario del contributo ricevuto.
2. Ogni macchina agricola consegnata è corredata di una documentazione che attesta la data di acquisto, la certificazione della macchina da parte dei competenti enti nazionali o internazionali e gli esiti dei collaudi convalidati dall'organismo di controllo istituito ai sensi del comma 6.
3. Alla scadenza del quinquennio copia della documentazione di cui al comma 2 deve essere restituita alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, che procede, tramite l'organismo istituito ai sensi del comma 6, alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo.
4. In caso di inadempienza dei primi due collaudi, il beneficiario deve provvedere alla restituzione del contributo ricevuto. Le modalità di restituzione sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le macchine agricole usate non possono essere rimesse in circolazione e devono essere avviate a centri autorizzati con provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della demolizione sotto la responsabilità del venditore.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propri provvedimenti, i rispettivi organismi di controllo per la convalida dei collaudi e per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, prevedendo l'eventuale concessione di contributi per l'esecuzione di tali controlli.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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