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PDL 2991

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2991



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la riduzione dell'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione di prodotti biologici e chimici in agricoltura e incentivi per la modernizzazione del settore agromeccanico

Presentata il 27 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La meccanizzazione è uno degli aspetti dell'attività agricola che più di ogni altro ha risentito della trasformazione tecnologica dell'ultimo decennio, caratterizzata da un grande aumento di produttività. Le macchine agricole si possono raggruppare in base al lavoro che svolgono. Un gruppo rilevante è infatti costituito dalle macchine per la distribuzione dei prodotti chimici e biologici in agricoltura, comprendente le seminatrici, le irroratrici e gli spandiconcime. Si tratta di macchine che per scelta, regolazione e impiego, hanno importanti riflessi socio-sanitari e ambientali, oltre ad avere grande una influenza tecnico-economica sugli esiti produttivi. Sono infatti mezzi indispensabili per la coltivazione, responsabili della distribuzione delle sementi, dei concimi e degli antiparassitari, ovvero di sostanze biologiche e chimiche che, per i loro costi e, soprattutto, per gli effetti connessi, vanno distribuite con grande regolarità, con metodologie ben definite e nell'entità minima efficace per lo scopo prefissato. Le macchine di tale raggruppamento attualmente in circolazione sono in gran parte obsolete e tecnologicamente superate, tanto da indurre istituzioni pubbliche e private a mettere a punto metodologie di controllo e ad acquisire attrezzature per effettuare verifiche sullo stato di efficienza, nonché ad adottare accorgimenti atti a migliorarne le prestazioni. Questi lodevoli e onerosi sforzi non sono certamente sufficienti in quanto un controllo di questo tipo sull'usato non può che essere riferito a un
 

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numero limitato di macchine e in maniera del tutto scoordinata; eventuali accorgimenti per migliorare il mezzo sono ben lontani dal produrre benefìci pari a quelli che possono essere ottenuti con macchine nuove, tecnologicamente evolute e dotate di moderni dispositivi per il controllo, l'efficienza e la sicurezza.
      Un esempio eclatante riguarda le irroratrici per la distribuzione degli antiparassitari: con le macchine normalmente in uso la dispersione del prodotto al di fuori del bersaglio può raggiungere entità ragguardevoli (fino al 90 per cento e oltre). Le moderne macchine, con diffusori orientabili, con programmatori e apparecchiature di controllo della distribuzione, dei premiscelatori dei prodotti, con dispositivi di lavaggio dei circuiti e dei contenitori dei fitofarmaci, con serbatoi per l'igiene degli operatori e con cabine pressurizzate per il comfort e la sicurezza degli utilizzatori, danno ampie garanzie circa la funzionalità, la corretta distribuzione e la salvaguardia ambientale e dell'operatore e riducono sensibilmente l'entità di prodotto fuori bersaglio.
      Per sostituire le macchine usate con scarsa efficienza - siano esse irroratrici, spandiconcimi o seminatrici - con le moderne macchine è necessario prevedere incentivi per l'agricoltore o per le imprese di meccanizzazione, ovvero prevedere contributi di un certo rilievo per favorirne l'uscita dal ciclo produttivo. Il valore del contributo va commisurato al beneficio in termini economici che se ne ricava: economia di prodotto, minore inquinamento ambientale e maggiore salute per gli addetti. Tutto ciò comporterebbe benefici economici anche per il settore meccanico e dando maggiori garanzie di sicurezza e di comfort agevolerebbe la permanenza nei campi della popolazione agricola giovane. Per la portata dell'intervento e per la straordinarietà, a differenza di quanto è avvenuto per la rottamazione in campo automobilistico, la presente proposta di legge non causa una depressione nei rimanenti settori dell'economia e non favorisce aziende monopolistiche, senza reali necessità di rilancio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. La presente legge, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente, come definite dall'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione dei prodotti biologici e chimici in agricoltura favorendo la modernizzazione del settore agro-meccanico attraverso l'erogazione di incentivi alle aziende che operano nel settore.

Art. 2.
(Comitato nazionale per il controllo delle macchine agricole).

      1. Al fine di verificare la funzionalità delle macchine operanti per la distribuzione di prodotti agricoli biologici e chimici, provvedendo alla sostituzione delle parti meccaniche deteriorate e non efficienti per evitare dannose emissioni nell'atmosfera di gas o di liquidi fitosanitari tossici, è istituito il Comitato nazionale per il controllo delle macchine agricole, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato ha il compito di predisporre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto attuativo che preveda l'esecuzione di collaudi sulle macchine agricole per la distribuzione di prodotti biologici e chimici. Il Comitato, presieduto da un responsabile nominato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è composto da tre rappresentanti designati dagli imprenditori agricoli, da un rappresentante delle aziende costruttrici di macchine agricole, da un rappresentante delle imprese di meccanizzazione agricola, da tre rappresentanti delle istituzioni di ricerca nel

 

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settore della meccanizzazione agricola, preposti anche alla certificazione delle macchine, da un rappresentante delle associazioni di produttori in possesso di esperienza in merito e di mezzi idonei al collaudo delle macchine agricole, da un rappresentante degli enti nazionali preposti alla certificazione delle macchine, da due rappresentanti della rete di vendita, di cui uno della rete privata e uno della cooperazione consortile.

Art. 3.
(Incentivi per il rinnovo del parco macchine agromeccanico).

      1. Alle aziende agricole singole o associate, alle cooperative di gestione delle macchine e alle imprese di meccanizzazione agricola in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e che svolgono attività soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le rispettive categorie, che acquistano macchine agricole quali seminatrici, spandiconcime o irroratrici, è concesso un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, esposto in fattura, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari almeno alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
      2. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al comma 1 e recuperano tale importo quale credito di imposta.
      3. Le macchine agricole nuove che accedono al contributo devono essere conformi alle normative comunitarie vigenti in materia e devono essere in possesso dalla prescritta certificazione rilasciata dai competenti enti nazionali o internazionali.
      4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole conser-vano

 

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la seguente documentazione che deve essere trasmessa dal venditore:

          a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

          b) copia dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa o, in mancanza di questi, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la durata del possesso della macchina agricola usata;

          c) copia della domanda di cancellazione per demolizione della macchina agricola usata e originale del certificato di proprietà o, in mancanza, della dichiarazione di presa in carico della macchina agricola usata, per la rottamazione da parte del venditore;

          d) certificato di stato di famiglia nel caso in cui la macchina agricola consegnata per la rottamazione sia intestata a un familiare convivente alla data di acquisto della medesima;

          e) copia della certificazione di cui al comma 3.

      5. Il contributo è concesso al richiedente, tramite il venditore, previa consegna per la demolizione di macchine agricole di pari utilizzo non più valide nella funzionalità e di una documentazione attestante l'avvenuto pagamento e a condizione che:

          a) la macchina agricola consegnata per la rottamazione sia intestata o in carico, da almeno dieci anni al momento dell'acquisizione della macchina agricola nuova, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della medesima;

          b) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto della macchina agricola nuova che la macchina agricola consegnata è destinata alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso;

          c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che la macchina agricola non sarà alienata o ceduta in uso prima che siano trascorsi tre anni dalla data del contratto.

 

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Art. 4.
(Norme di controllo).

      1. Le macchine agricole nuove acquistate ai sensi della presente legge devono essere sottoposte, al terzo e al quinto anno di utilizzo dalla data di acquisto, a un collaudo di controllo. Tale controllo è ripetuto nel tempo con analoga frequenza per verificare il mantenimento della funzionalità. La mancata attuazione dei primi controlli dopo tre e cinque anni comporta la restituzione da parte del beneficiario del contributo ricevuto.
      2. Ogni macchina agricola consegnata è corredata di una documentazione che attesta la data di acquisto, la certificazione della macchina da parte dei competenti enti nazionali o internazionali e gli esiti dei collaudi convalidati dall'organismo di controllo istituito ai sensi del comma 6.
      3. Alla scadenza del quinquennio copia della documentazione di cui al comma 2 deve essere restituita alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, che procede, tramite l'organismo istituito ai sensi del comma 6, alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo.
      4. In caso di inadempienza dei primi due collaudi, il beneficiario deve provvedere alla restituzione del contributo ricevuto. Le modalità di restituzione sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Le macchine agricole usate non possono essere rimesse in circolazione e devono essere avviate a centri autorizzati con provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della demolizione sotto la responsabilità del venditore.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propri provvedimenti, i rispettivi organismi di controllo per la convalida dei collaudi e per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, prevedendo l'eventuale concessione di contributi per l'esecuzione di tali controlli.

 

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Art. 5.
(Norma finanziaria).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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