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PDL 3052

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3052



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei risi tradizionali della Valle del Po e istituzione del distretto di ristorazione del Novarese

Presentata il 15 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione dei mercati in atto a partire dall'inizio del nuovo millennio investe il settore agricolo e in particolare quello risicolo.
      Il riso rappresenta, infatti, uno degli alimenti più diffusi e consumati nel mondo. In questo contesto, il mercato del riso ha necessità di una produzione sempre più grande e sempre più standardizzata; al contrario, il riso italiano di qualità, che possiede caratteristiche particolari di tipicità e di modalità di consumo, è destinato a soccombere con gravi conseguenze economiche, sociali e culturali, se non si imbocca decisamente la strada di una valorizzazione delle sue varietà tipiche e delle loro tradizioni gastronomiche e culturali.
      In effetti, lungo un periodo di oltre cinque secoli, la coltivazione in Italia della sottospecie japonica del riso (Orhyza sativa), ha creato una serie di cultivar o varietà dalle caratteristiche particolarmente legate al clima e al territorio, da un lato, alle cucine regionali, da un altro lato, con una svariatissima gamma di piatti che testimoniano tutti un peculiare modo di utilizzare il riso, facendone un alimento tipico italiano. A questo proposito, bisogna sottolineare due aspetti. Il primo è che, pur essendosi progressivamente ristretta la coltivazione del riso in Italia quasi esclusivamente alle regioni padane, il suo utilizzo in preparazioni culinarie si è esteso e si estende, con ricette regionali ormai considerate classiche, a tutte le nostre regioni, cosicché si può ben dire che esiste un «modo» italiano di consumare il riso. Il secondo è che nelle zone di produzione, nonostante la sempre maggiore diffusione di altri «stili» alimentari (si pensi al recente arrivo della pizza e a quello meno recente della pasta di semola), il riso rimane alla base dell'alimentazione delle popolazioni di queste regioni. Non solo,
 

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ma la coltivazione del riso ha profondamente inciso sull'organizzazione del territorio, e quindi sul paesaggio, ed è strettamente legata a fenomeni (per citarne uno solo, quello delle «mondine») strettamente legati alla storia sociale e culturale di queste regioni.
      Questa tradizione agricola si è sviluppata in un territorio, la Valle del Po, che presenta un ambiente dalle caratteristiche pedologiche e climatiche molto favorevoli al riso, pur situandosi alla latitudine nord più elevata per questa pianta. Proprio questi aspetti climatici e pedologici hanno, attraverso i secoli, selezionato delle varietà di riso con caratteristiche precise, tanto che si può a buon diritto parlare di «riso italiano» per distinguerlo dai risi non solo di altre sottospecie, ma anche di quelli di specie japonica prodotti in altri climi e condizioni. All'interno di questa tipologia di riso tipico italiano si possono identificare alcune varietà consolidate dalla tradizione sia produttiva sia gastronomica; sono quelle varietà che vengono comunemente dette (anche nei documenti e nelle statistiche ufficiali dell'ente nazionale risi) «storiche».
      Il Consorzio di tutela e valorizzazione delle varietà tipiche del riso italiano e delle sue tradizioni ha dunque individuato, nell'ambito della produzione di riso di qualità nella pianura padana (Valle del Po), sei varietà «storiche» tra quelle ancora diffusamente coltivate che si distinguano per le caratteristiche agronomiche e organolettiche nonché per la tradizione di utilizzo in piatti e in preparazioni tipici delle cucine regionali italiane. Esse appartengono tutte alla citata subspecie Orhyza sativa japonica e sono: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, Sant' Andrea e Vialone Nano. La necessità di salvaguardare le varietà storiche, cui tante nostre tradizioni sono legate, è evidenziata dal fatto che dal 1971, anno del loro massimo sviluppo, quando rappresentavano il 57,86 per cento della produzione nazionale di riso, si sono rapidamente ridotte al 31,36 per cento nel 1998.
      La presente proposta di legge interviene pertanto, al fine di tutelare, promuovere e valorizzare questo importante e salutare cereale e in particolare le suddette varietà storiche.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità di tutela e di valorizzazione delle sei qualità di riso coltivate e riconducibili alla Valle del Po.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione del distretto di ristorazione della Valle del Po e del Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici della provincia di Novara.
      L'articolo 3 prevede la predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici e il relativo disciplinare.
      L'articolo 4 individua la copertura finanziaria.
      L'articolo 5 reca la data di entrata in vigore.
      In definitiva, la proposta di legge intende valorizzare questo nutriente e importante cereale piemontese, che costituisce una tradizione agricola sviluppatasi nel territorio della Valle del Po, i cui aspetti climatici hanno, attraverso i secoli, selezionato delle varietà di riso con caratteristiche tanto precise da poter parlare di «riso italiano».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione delle varietà di riso Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, Sant'Andrea e Vialone Nano coltivate in Piemonte e riconducibili all'area geografica della Valle del Po, attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione costituito da una rete di cucine locali, individuate in un circuito di osterie, trattorie, ristoranti locali e alberghi ricadenti nei comuni della provincia di Novara.
      2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1 si prevede, altresì, la tutela e la promozione delle ricette che hanno quale ingrediente principale le varietà di riso di cui al medesimo comma.

Art. 2.
(Distretto di ristorazione della Valle del Po e Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Novara, d'intesa con la regione Piemonte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono istituiti il distretto di ristorazione della Valle del Po e il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici della provincia di Novara e delle varietà di riso di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

              a) quattro soggetti designati dalla provincia di Novara, di cui due rappresentanti dell'ente locale e due rappresentanti degli organismi pubblici e privati che

 

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operano nei settori del turismo, della cultura, dell'arte e della ristorazione;

              b) un rappresentante per ciascuno dei comuni che compongono la provincia di Novara, designati tra i soggetti che rappresentano enti e organizzazioni che operano nei settori della tutela, della produzione e della promozione dei prodotti locali tradizionali;

              c) cinque ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi di categoria maggiormente rappresentativi a livello provinciale.

      3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso. Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
      4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione delle varietà di riso di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo che esse siano preparate e somministrate in conformità alle ricette originali, nonché dei prodotti gastronomici della provincia di Novara, a livello nazionale e internazionale, e di tutelarne le origini culturali.
      5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.

Art. 3.
(Itinerari turistici, culturali e gastronomici. Disciplinare).

      1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, di valorizzazione e di promozione delle varietà di riso di cui all'articolo 1, comma 1, e delle attività previste dall'articolo 2, comma 4, provvede, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di istituzione del distretto di ristorazione della Valle del Po, di cui al citato articolo 2, comma 1, alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella provincia di Novara, anche al fine di far emergere e di

 

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valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli attuali circuiti di promozione turistica tradizionale.
      2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti gastronomici tipici di cui si vogliono promuovere l'identità e la particolarità.
      3. Il Comitato adotta un regolamento recante i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori della ristorazione negli itinerari di cui al comma 1, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare redatto ai sensi del comma 2. Il regolamento reca, altresì, norme per la promozione dei citati itinerari all'interno del distretto di ristorazione della Valle del Po a livello locale, nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la società Buonitalia Spa.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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