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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3026 |
a) la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore tra le tariffe previste per la zona censuaria;
b) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti degli immobili;
c) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione degli immobili;
d) la riduzione del 25 per cento dell'imposta comunale sugli immobili.
All'articolo 9 sono fissate le modalità di concessione di mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano generale di indirizzo. Si prevede, al riguardo, che il comune di Borgomanero possa intervenire utilizzando il 15 per cento del fondo speciale per abbattere, tramite convenzioni con gli istituti di credito, fino a cinque punti il tasso di interesse praticato.
All'articolo 10 si vogliono fornire strumenti di sostegno alle attività e alle iniziative connesse al concorso finalizzato alla selezione delle opere artistiche che saranno esposte in occasione della manifestazione «Marzo in rosa 2010» presso la società operaia di mutuo soccorso durante la «Festa dell'uva 2010».
L'articolo 11 stabilisce la copertura finanziaria.
In definitiva la presente proposta di legge, al di là di aspirazioni di mero ambito localistico e in una visione di complessiva necessità di salvaguardia delle preziose ricchezze del nostro Paese, intende valorizzare l'inestimabile patrimonio artistico, culturale e storico costituito dalle bellezze esistenti in Italia, che con i suoi comuni esalta le caratteristiche uniche dell'Italia in tutto il mondo.
1. Al comune di Borgomanero è riconosciuta la qualifica di città d'arte, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del comune di Borgomanero, qualificato città d'arte ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 prevede gli interventi necessari per:
a) il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni culturali del comune di Borgomanero appartenenti allo Stato e a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico e artistico, a quelli a destinazione universitaria e ai complessi architettonici aventi una destinazione funzionale operativa;
b) il risanamento, il recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di Borgomanero, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le tradizioni culturali
3. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 è predisposto da una conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Borgomanero, cui partecipano, con propri rappresentanti, la regione Piemonte, la provincia di Novara, l'università degli studi di Novara, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Novara e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma 1.
5. Il comune di Borgomanero trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di trasmissione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di città d'arte ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Borgomanero, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:
a) lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per complessivi 30 milioni di euro, da iscrivere in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Borgomanero all'attuazione delle finalità di cui al presente comma;
c) i proventi della lotteria di cui all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'otto per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Borgomanero assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Borgomanero che risultano ancora non impegnate all'atto del passaggio a residuo passivo.
1. È autorizzata per l'anno 2010 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, per la vendita e la distribuzione dei biglietti.
1. Al fine di contribuire a una migliore fruibilità del tessuto urbano e alla valorizzazione del comune di Borgomanero attraverso la riutilizzazione delle infrastrutture militari, il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi tecnici del medesimo Ministero e sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, individua gli immobili da dismettere, non più idonei a soddisfare esigenze militari.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Borgomanero.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Borgomanero e il soggetto privato beneficiario; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Borgomanero e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Borgomanero devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto
1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune di Borgomanero per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sul reddito delle società (IRES).
2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine di tre anni dalla data del loro ricevimento, affluiscono al fondo speciale di cui all'articolo 3.
1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Borgomanero, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti agevolazioni:
a) la determinazione dei redditi catastali mediante applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;
b) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
c) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di
d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.
1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme disponibili annualmente del fondo speciale di cui all'articolo 3 può essere destinata dal comune di Borgomanero per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati nel centro storico del medesimo comune e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a cinque punti, è assicurata dal comune di Borgomanero, che provvede a stipulare le relative convenzioni con gli istituti di credito abilitati.
3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale, ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito convenzionati, ai sensi del medesimo comma 2 per un importo massimo di 30 milioni di euro e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.
1. Per le attività e le iniziative connesse al concorso finalizzato alla selezione di opere artistiche da esporre in occasione della manifestazione «Marzo in rosa 2010» presso la società operaia di mutuo soccorso del comune di Borgomanero e durante la «Festa dell'uva 2010», il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede allo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2010.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3.
2. Le somme del fondo speciale di cui all'articolo 3 eventualmente non impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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