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PDL 3057

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3057



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCANDROGLIO, ABELLI, BECCALOSSI, CASSINELLI, NOLA, SALTAMARTINI, SCELLI

Modifiche agli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale in materia di arresto facoltativo in flagranza e di fermo di indiziato di delitto

Presentata il 16 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Troppo spesso le Forze dell'ordine si trovano impotenti davanti a episodi di microcriminalità che infestano le nostre strade; troppo spesso soggetti che hanno elevato il crimine a proprio stile di vita riescono a sottrarsi alle maglie della giustizia nascondendosi dietro leggi «blande e buoniste».
      Nell'attuale sistema di procedura penale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono eseguire fermi e arresti solamente per reati di notevole gravità: il codice di procedura penale indica dettagliatamente tale casistica. Per la precisione, l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del codice di procedura penale) è possibile per i delitti non colposi, quando la legge stabilisca una pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione, e, per i delitti colposi, solo nei casi in cui la legge preveda una pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione. Questi limiti, oggettivamente troppo elevati e garantisti, hanno costretto il legislatore a intervenire innumerevoli volte allo scopo di prevedere specifici delitti per cui sia possibile l'arresto anche a prescindere dai citati limiti di pena, peraltro complicando un quadro che necessiterebbe di particolare semplicità.
      Per quanto riguarda il fermo di indiziato di delitto, poi, la legge pone limiti ancora più restrittivi: innanzitutto, la competenza a effettuare il fermo è conferita, in generale, solo al pubblico ministero, mentre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono intervenire solo prima che lo stesso abbia assunto la direzione delle indagini o, successivamente a tale
 

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momento, esclusivamente in situazioni d'urgenza che non consentano di attendere l'intervento del pubblico ministero; secondariamente è possibile procedere al fermo solo per gli indiziati di delitti punibili con la reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a sei anni.
      Di fatto, per una fascia vastissima di delitti che destano particolare allarme sociale non è possibile operare né arresti né fermi: la polizia giudiziaria può trattenere l'indagato per un massimo di ventiquattro ore al fine esclusivo di procedere alla sua identificazione (articolo 349 del codice di procedura penale). Così molte operazioni repressive sono sostanzialmente inutili: i delinquenti sono interrotti nelle loro attività, ma possono proseguire agevolmente, senza disturbo alcuno, appena gli agenti terminano il proprio intervento.
      Con la presente proposta di legge, al contrario, si eliminano tutti i limiti per la possibilità di compiere arresti e fermi in relazione a delitti non colposi, senza alcuna eccezione. I vincoli collegati ai limiti edittali dei delitti permangono immutati, invece, in rapporto ai delitti colposi, per i quali, ovviamente, non sussistono le stesse esigenze di prevenzione e di contrasto del crimine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 381 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di un delitto, consumato o tentato, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni»;

          b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 384 del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 384. - (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero o gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dispongono il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto non colposo, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a sei anni».


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