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PDL 3051

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3051



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo

Presentata il 15 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il bullismo è un fenomeno sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria né sociale né tanto meno anagrafica. Evolve con l'età, cambia forma e in età adulta lo ritroveremo in tante, troppe prevaricazioni sociali, lavorative e familiari. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente e nel corso del tempo alle azioni offensive da parte di uno o più compagni. Le conseguenze sono notevoli, a volte purtroppo irreparabili. Il danno per l'autostima della vittima si mantiene nel tempo e induce la persona a perdere la fiducia nelle istituzioni sociali come la scuola, ma anche la famiglia; in taluni casi le vittime diventano a loro volta responsabili di prevaricazioni sui più deboli. Negli ultimi anni il termine bullismo è comparso frequentemente nelle cronache dei giornali e della televisione, presentando dei nuovi adolescenti capaci di gravi condotte sociali e sempre più vittime di disagio e abbandono scolastico; i ragazzi sono sempre più «bulli».
      I giovani sono esposti a pressioni sociali, alla necessità di adeguarsi a nuovi ruoli e identità imposti troppo rapidamente, cui non hanno il tempo di abituarsi; la via d'uscita è allora offerta dal gruppo, che permette di scaricare le tensioni all'esterno, semplificandole. Ecco allora che le prepotenze, le minacce, le offese e i maltrattamenti sono sempre più frequenti non solo nei luoghi di svago, ma soprattutto a scuola. Il gruppo rappresenta una risposta immediata alla domanda di un'identità socio-ambientale tutta da costruire nel momento in cui si comincia a uscire dalla famiglia e permette di vivere in maniera semplificata tensioni che non hanno il tempo di essere elaborate e che vengono scaricate all'esterno. Nel percorso di sviluppo che un adolescente deve affrontare,
 

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l'influenza esercitata dai fattori biologici, così come quella esercitata dai fattori socio-culturali, vengono quindi mediate dall'azione della famiglia e del gruppo dei pari, nonché dai processi psicologici ed emotivi che si sviluppano nel corso delle interazioni sociali. Famiglia e scuola ricoprono quindi un ruolo centrale di agenzie di socializzazione e perciò anche di mediazione fra bisogni, problemi, risorse e rischi dell'età evolutiva. La ricerca di nuovi equilibri nel rapporto tra se stessi e gli altri può prendere varie direzioni che sono sostenute, in ultima analisi, dall'aggressività. Essa è spinta all'autoaffermazione e può trasformarsi in energia motrice per un'evoluzione maturativa, ma può anche assumere caratteristiche impulsive e poco controllate, quindi finalistiche o eterolesive. Troviamo, quindi, atteggiamenti di inibizione, nella relazione con l'adulto e con i compagni, fino a comportamenti di aperto rifiuto come il pianto o la chiusura, fobie e somatizzazioni, tutti indicatori che consentono a insegnanti, genitori ed esperti di cogliere il disagio.
      Gli studenti in difficoltà percepiscono la dicotomia tra vita e scuola soprattutto nell'impossibilità a rispondere alle nuove richieste e nella percezione frustrante della vita scolastica. La sollecitazione all'impegno e all'interesse in un clima di pedagogia relazionale è il fattore fondamentale per tendere a un'educazione volta a eliminare le situazioni di disadattamento scolastico.
      Un Paese moderno non può e non deve tollerare un fenomeno come il bullismo perché esso nuoce alla società in modi devastanti, sfavorisce lo sviluppo sociale ed economico e alimenta l'aggressività e la criminalità. Il bullismo non è un problema solo per la vittima, ma va oltre l'individuo oppressore e oppresso in quanto il clima che si instaura va ad influenzare la famiglia, la scuola e le altre istituzioni sociali nonché il futuro stesso della persona.
      Gli obiettivi dei progetti di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti, previsti dalla presente proposta di legge, hanno il fine di sostenere un processo di crescita durante il quale possono presentarsi momenti di blocco e di crisi. Per prima cosa si propongono di offrire occasioni agli adolescenti per quanto riguarda il percorso evolutivo di questa fase dello sviluppo e sulle modalità prevalentemente utilizzate per affrontarlo, quale è, per esempio, la propensione ad agire.
      In secondo luogo, i progetti preventivi si preoccupano di incentivare l'acquisizione di capacità che aiutino l'adolescente a proiettarsi nel suo futuro e a renderlo realizzabile. Tali progetti si occupano del sostegno degli adulti significativi e funzionali alla crescita dei ragazzi, ovvero genitori, insegnanti e operatori del settore. Sul piano operativo, l'obiettivo è quello di potenziare la collaborazione tra i diversi soggetti al fine di elaborare e attuare un intervento a più livelli, nella scuola e nella comunità, con iniziative specifiche rivolte alle famiglie e ai singoli bambini in difficoltà. Un ulteriore importante obiettivo della presente proposta di legge è quello di prevenire o, se già insorti, curare i disturbi neuropsicologici derivanti dall'essere stati oggetto di episodi bullismo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi costituzionali, promuove azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e della devianza giovanile.

Art. 2.
(Programmi e progetti).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi e progetti volti al rispetto dell'individuo e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, nonché a garantire l'istaurazione di un rapporto positivo ed equilibrato degli stessi con i loro coetanei in particolare nell'ambiente scolastico.

      2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi e i progetti concernenti:

          a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

          b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo all'interno degli istituti scolastici;

          c) programmi di sostegno ai minori vittime di bullismo;

          d) progetti di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti al fine di offrire

 

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occasioni di confronto sul percorso evolutivo di questa fase dello sviluppo e sulle modalità prevalentemente utilizzate per affrontarlo.

Art. 3.
(Soggetti).

      1. Possono presentare i programmi e i progetti di cui all'articolo 2, i comuni, le associazioni che operano nel settore del disagio giovanile e nel sociale legalmente riconosciute e le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione)

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli osservatori sul bullismo regionali e nazionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge recante, in particolare, i criteri e le modalità relativi:

          a) alla redazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 2;

          b) alla presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1;

          c) all'erogazione del finanziamento;

          d) alla rendicontazione e al controllo delle spese relative all'attuazione dei programmi e dei progetti.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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