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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A |
La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri in qualità di imputati o parti offese,
esprime
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.
1. In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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