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PDL 889-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 889, d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire

Presentata l'8 maggio 2008

n. 2964, d'iniziativa dei deputati

BIANCOFIORE, BERTOLINI

Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze

Presentata il 19 novembre 2009

n. 2982, d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento del Presidente della Repubblica, dei membri del Governo e delle Camere, imputati in procedimenti penali, a comparire nelle udienze

Presentata il 25 novembre 2009


NOTA:   La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 gennaio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 889, 2964, 2982, 3005, 3013, 3028 e 3029. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3005, d'iniziativa dei deputati

COSTA, BRIGANDÌ

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo e delle Camere a comparire nelle udienze

Presentata il 30 novembre 2009

n. 3013, d'iniziativa del deputato VIETTI

Disposizioni temporanee in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze penali

Presentata il 2 dicembre 2009

n. 3028, d'iniziativa del deputato PALOMBA

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze

Presentata il 9 dicembre 2009
 

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E

n. 3029, d'iniziativa del deputato PANIZ

Modifiche agli articoli 420-ter, 420-quater e 599 del codice di procedura penale, in materia di impedimento del Presidente della Repubblica nonché dei membri del Governo e delle Camere a comparire nelle udienze

Presentata il 10 dicembre 2009

(Relatore: COSTA)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,

            tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,

            preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,

            considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri in qualità di imputati o parti offese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.

 

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Testo unificato della Commissione

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

Art. 1.

      1. In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
      2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
      3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a

 

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comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
      4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.
      5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.
      6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
      7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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