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PDL 2981

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2981



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 25 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre alcune modifiche al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
      Tale testo unico peraltro meriterebbe una più ampia e organica revisione per adeguarlo alle mutate esigenze sociali ed economiche di un'Italia che certamente è assai cambiata da quella tenuta in considerazione dal legislatore del 1950.
      Con la presente proposta di legge si intendono correggere alcuni dei principali anacronismi del testo unico, in particolare sopprimendo le disposizioni in tema di cessione del quinto dello stipendio. Tali disposizioni, invero, appaiono d'impronta pervasivamente dirigistica, conformemente alle esigenze e allo spirito dell'epoca, ma allo stato attuale risultano compromettere gravemente il libero gioco della concorrenza tra gli operatori privati del settore, a tutto detrimento degli utenti che intendono fruire di questa importante forma di accesso al credito.
      La presente proposta di legge, pertanto, è ispirata all'idea che, liberalizzando alcuni passaggi eccessivamente burocratici e onerosi dell'attuale disciplina della cessione, vengano rimossi costi e limitazioni sostanzialmente inutili incombenti sugli istituti finanziatori i quali, in un settore estremamente competitivo come quello in esame, trasferirebbero senz'altro tali vantaggi ai cittadini-consumatori, in termini di riduzione dei tassi praticati e altro.
 

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      In specie, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge, nell'abrogare l'articolo 7 del testo unico, esplicita e formalizza quella che è da considerare come una mera conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Infatti, l'articolo 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, ha abrogato l'articolo 34 del testo unico, il quale prevedeva che il Fondo per il credito fosse, a pena di nullità, l'unica forma di garanzia per le cessioni di quote dello stipendio. Rimosso tale obsoleto regime monopolistico e aperto il mercato anche ai privati, viene meno l'esigenza di mantenere in vita il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 7 dello stesso testo unico, dal momento che, in un contesto economico maturo e concorrenziale, non è più necessario «garantire» il gettito del Fondo attraverso i prelievi in busta paga protratti per qualche anno; anzi, il permanere di tale esclusione finirebbe con il penalizzare ingiustamente i lavoratori assunti da meno di quattro anni, mantenendo una disuguaglianza sostanziale rispetto agli altri lavoratori che non trova più alcuna ragionevole giustificazione.
      Le lettere b) e d) del comma 1 in oggetto, conseguentemente all'abrogazione dell'articolo 7 del testo unico, modificano, rispettivamente, gli articoli 13 e 55 del medesimo testo unico nelle parti in cui fanno rinvio all'articolo 7.
      La lettera c) del comma 1, mira ad incidere su un'altra disposizione palesemente antiquata, quale quella relativa al rinnovo di cessione (rectius, stipulazione di nuova cessione) prevista dall'articolo 39 del testo unico. Anche la disciplina contenuta in tale norma prevede numerosi vincoli temporali, connessi al «monopolio» del Fondo per il credito originariamente stabilito dall'ormai abrogato articolo 34. Benché, quindi, la ragione storica della norma sia venuta meno, nondimeno si ritiene opportuno mantenere in vigore i tre commi originali, che comunque garantiscono gli stessi utenti contro forme eccessivamente agevoli (e magari inconsapevoli) di accesso al credito, introducendo un nuovo comma che esclude l'applicabilità delle disposizioni dei commi primo, secondo e terzo qualora, in sede di rinnovo, venga attribuito al cliente un ricavo netto pari ad almeno un quinto della somma erogata. In tal modo s'introduce una deroga alla rigida disciplina prevista dai citati commi solo in presenza di un significativo vantaggio economico riconosciuto a chi accede al credito; pertanto, indirettamente il nuovo comma intende promuovere una sana concorrenza tra gli istituti finanziatori, liberalizzando parzialmente la disciplina della cessione e introducendo un meccanismo premiale in favore sia degli istituti che offrono maggiori garanzie di serietà sia, da ultimo, della clientela.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.1.

      1. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari a pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 7 è abrogato;

          b) all'articolo 13, primo comma, le parole: «abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'articolo 7» sono soppresse;

          c) dopo il terzo comma dell'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente:

              «Le disposizioni contenute nel primo, secondo e terzo comma non si applicano nel caso in cui, in occasione della stipulazione della nuova cessione, l'istituto mutuante riconosca ai cedenti un ricavo netto pari almeno a un quinto della somma erogata»;

          d) all'articolo 55, primo comma, la cifra: «7,» è soppressa.


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