Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2978

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2978



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Introduzione dell'articolo 596-ter del codice penale, concernente l'esclusione della punibilità per reati di diffamazione commessi da consiglieri comunali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni

Presentata il 24 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a riportare nei giusti limiti l'«arma» della denuncia per reato di diffamazione che alcuni sindaci o assessori comunali o provinciali utilizzano per comprimere il diritto di legittima critica all'azione amministrativa da parte dei consiglieri di opposizione.
      Anche perché quando l'accusa di diffamazione, come nella maggior parte dei casi, risulta obiettivamente infondata, per i consiglieri di opposizione vi è sempre l'onere delle spese legali e, comunque, degli adempimenti da porre in essere per tutelarsi in giudizio. È bene rammentare che recentemente due consiglieri comunali, del capoluogo e della provincia di Bologna, sono stati condannati per avere diffuso, in un caso, notizie riservate, reato riconosciuto inesistente dalla Suprema Corte di cassazione che ha ribadito il diritto del consigliere di poter consultare tutti gli atti amministrativi dell'ente locale assolvendolo con formula piena e, nell'altro caso, concluso con la condanna del consigliere, per avere denunciato in consiglio comunale una consulenza affidata a una persona non avente i requisiti professionali richiesti.
      Tenuto conto di quanto riportato, è opportuno precisare che con la presente proposta di legge non si vuole introdurre alcun privilegio, in quanto è chiaro che la non punibilità è limitata solo alle critiche svolte in consiglio comunale e provinciale e riferite strettamente all'azione amministrativa del sindaco o dell'assessore censurato. È evidente, quindi, che l'obiettivo della presente proposta è solo quello di garantire il diritto di libera critica nell'ambito della gestione amministrativa degli enti locali che, in molti casi, è stato ingiustamente compresso da sindaci, assessori e presidenti di province, già dotati,
 

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grazie all'elezione diretta e ai poteri loro attribuiti dalla legge, di competenze particolarmente estese che hanno ridotto gli organi elettivi a un puro e spesso inefficace ruolo di indirizzo. Pertanto, in questo contesto di eccessivo potere del sindaco e delle giunte comunali e provinciali, assume una particolare rilevanza la rigorosa tutela del diritto di critica e di informazione all'opinione pubblica del singolo consigliere, quale garanzia di democrazia e di trasparenza nell'esercizio della pubblica amministrazione.
      È chiaro che questa norma, che tenta di porre rimedio a una grave lesione dello «status» dei consiglieri comunali e provinciali, non si applica in caso di critiche personali diffamatorie rispetto alle quali è evidente che deve esistere il diritto dell'offeso a tutelarsi anche sul piano giudiziario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 596-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 596-ter. - (Esclusione della punibilità per reati di diffamazione). - Se la condotta di cui agli articoli 595 e 596-bis consiste in una critica dell'azione amministrativa del sindaco, del presidente della provincia o di un assessore comunale o provinciale da parte di un consigliere comunale o provinciale del medesimo ente locale effettuata nel corso delle sedute consiliari e diffusa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il fatto non è punibile in quanto costituente legittimo esercizio delle funzioni di consigliere».


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