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PDL 3033

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3033



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008

Presentato il 10 dicembre 2009
 

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese si inserisce nel contesto del potenziamento della modalità di trasporto ferroviaria tra l'Italia e la Svizzera e nell'ottica di un progressivo trasferimento modale, nell'impegno comune di proteggere l'ambiente.
      L'Accordo risponde ai dettami della Convenzione bilaterale firmata il 2 novembre 1999, concernente la garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la rete italiana ad alta capacità (RAC) e le nuove trasversali ferroviarie alpine svizzere (NTFA).
      Obiettivo dell'Accordo a quello di sviluppare la competitività del traffico ferroviario sulla direttrice Mendrisio-Varese e di ottimizzare i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, con particolare riferimento al transito di treni passeggeri.
      Gli elementi di inquadramento generale sopra menzionati sono contenuti nel preambolo, che è seguito da nove articoli recanti i princìpi e le condizioni per l'introduzione di disposizioni comuni.
      I contenuti analitici dei singoli articoli sono i seguenti:

          l'articolo 1 stabilisce l'impegno dei due Governi per la realizzazione dell'opera, in particolare di un nuovo tratto tra Stabio e Arcisate e il potenziamento di altri tratti già esistenti, destinati essenzialmente al transito dei passeggeri. L'attivazione della nuova linea è prevista entro il 2013;

          l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo;

          l'articolo 3 esplicita gli impegni delle Parti per la realizzazione del nuovo collegamento. Il Comitato direttivo di cui all'articolo 9 della Convenzione del 1999 si avvarrà di un Gruppo di lavoro misto e opererà nell'ambito del già esistente Gruppo, anch'esso previsto dalla Convenzione del 1999, denominato «infrastruttura e monitoraggio»;

          l'articolo 4 stabilisce gli obblighi dei gestori dell'infrastruttura nei confronti dei rispettivi Governi;

          l'articolo 5 illustra le modalità di finanziamento dell'opera, che si prevede sia ripartito sulla base del principio della territorialità a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture;

          l'articolo 6 disciplina la risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo. È previsto il ricorso al tribunale arbitrale solo nel caso in cui le Parti non riescano a trovare un'intesa all'interno del Comitato direttivo. Tale ricorso, tuttavia, è del tutto eventuale e riguarda essenzialmente le controversie che dovessero insorgere tra i gestori delle infrastrutture. Qualora dovessero derivare spese a carico del bilancio dello Stato, alle medesime si farà fronte mediante l'utilizzo del capitolo 1244, iscritto nella missione 13, programma 15, «sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

          l'articolo 7 esplicita che il confine di Stato determina l'appartenenza allo Stato di tutte le opere e di qualsiasi materiale rinvenuto nel corso dei lavori;

          l'articolo 8 impegna le Parti all'adeguamento della regolamentazione, mediante apposite convenzioni, dei rapporti che intercorrono tra gli organi dello Stato e gli addetti ai servizi ferroviari, preliminarmente alla messa in esercizio del nuovo collegamento;

          l'articolo 9 contiene le disposizioni di rito in ordine all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, prevista fino al 31 dicembre 2013.

      Per quanto attiene alle convenzioni che dovranno disciplinare in sede di applicazione la realizzazione del progetto di collegamento in parola, trattandosi di un accordo bilaterale, si sottolinea che esse dovranno tenere naturalmente conto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché delle disposizioni previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985.

 

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      Per quanto attiene agli aspetti finanziari, l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      Il progetto del nuovo collegamento, che rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, è già stato inserito nell'aggiornamento del contratto di programma 2007-2011 che ha disciplinato i rapporti tra la società Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e finanziato per 223 milioni di euro. L'avvio dei lavori è previsto per l'inizio dell'anno 2010.
      Le fasi del progetto e della costruzione saranno monitorate dal Comitato direttivo, che è già operativo e le cui spese di funzionamento rientrano nei normali capitoli di bilancio delle singole amministrazioni.
      Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 6 relative alla composizione delle controversie, si fa presente che è previsto che esse si risolvano nell'ambito delle decisioni del Comitato direttivo composto da rappresentanti delle Parti. Pertanto, il ricorso al tribunale arbitrale, del tutto eventuale, sarebbe relativo, in ogni caso, a questioni inerenti agli accordi presi tra i gestori delle infrastrutture.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo.

        L'atto internazionale da cui emana il presente Accordo è la Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera, concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano le nuove trasversali ferroviarie alpine svizzere (NTFA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), firmata a Basilea il 2 novembre 1999.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'Accordo, che mira a rafforzare i rapporti con la Confederazione svizzera per la migliore gestione delle reti ferroviarie, rispetta la Costituzione, non contrasta con il diritto comunitario, è in armonia con le competenze della regione Lombardia, del Canton Ticino e degli enti ferroviari preposti, con i quali è stato condiviso e approvato il contenuto dell'intesa in questione.

C) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Per quanto attiene alle convenzioni che dovranno disciplinare in sede di applicazione la realizzazione del progetto di collegamento in parola, trattandosi di un accordo bilaterale, si sottolinea che esse dovranno tenere naturalmente conto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché delle disposizioni previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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