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PDL 2618

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2618



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, MAZZARELLA, VACCARO, CENNI, CONCIA, CODURELLI, ESPOSITO, FEDI, ANTONINO FOTI, GNECCHI, LUCÀ, MOGHERINI REBESANI, MATTESINI, MARCHI, MOTTA, ANDREA ORLANDO, PELUFFO, RUGGHIA, TRAPPOLINO, TOUADI, VELO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Presentata il 15 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove da due considerazioni. La prima attiene allo storico ritardo dell'Italia nei tassi di occupazione femminile, nel confronto con gli altri Paesi occidentali: una situazione che si sta aggravando a causa della recessione in atto e che ha inevitabili conseguenze ed implicazioni negative sul reddito dei privati, così come sulla stabilità dei conti pubblici. La seconda considerazione prende le mosse dai profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il nostro Paese, con la necessità di rivedere le modalità di assistenza del neonato da parte di entrambi i genitori: questo per l'esigenza di condividere le responsabilità genitoriali, quanto mai fondamentali nei primi giorni di vita.
 

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      La scarsa natalità è da tempo il problema con cui l'Italia è costretta a fare i conti; essa produce conseguenze negative in due direzioni: da un lato frustra le ambizioni delle coppie, limitate nelle ambizioni genitoriali da un sistema di welfare eccessivamente penalizzante i lavoratori che hanno intenzione di costruire una famiglia; dall'altro pesa sull'economia nazionale, aggravando gli squilibri della spesa sociale sul fronte delle pensioni, a tutto svantaggio delle politiche attive per l'occupazione. Negli ultimi mesi tale situazione sta emergendo con prepotenza in tutta la sua gravità e drammaticità: di fronte alla debolezza manifestata in entrata e uscita dal mercato del lavoro, si fatica a reperire le risorse necessarie per sostenere il reddito delle persone che perdono il lavoro e per rilanciare l'occupazione.
      Non solo: negli ultimi anni tutti i Paesi occidentali sono stati caratterizzati da una crescita dell'occupazione femminile. In Italia il problema è differente e contrario. La presenza di uno Stato sociale modellato su esigenze non più rispondenti alla situazione attuale ha reso complicata la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.
      Nel corso degli anni il nostro Paese si è dotato di tutele, naturalmente da incentivare al fine di non collocare una nuova normativa in un sistema complessivamente anacronistico, a vantaggio delle madri e dei padri: prova ne è il congedo di maternità e di paternità, come previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      La presente proposta di legge potenzia il sistema dei congedi parentali previsto nel citato testo unico, con la consapevolezza che quanto fatto finora non è sufficiente per fornire una risposta adeguata alle questioni da affrontare.
      Attualmente il congedo di maternità si articola con le seguenti modalità: la madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla gestione separata dell'INPS hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto («astensione obbligatoria») e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. La libere professioniste iscritte alla Gestione separata posso usufruire dell'indennità. Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.
      Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della «flessibilità» e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
      Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico elevando dall'80 al 100 per cento della normale retribuzione l'indennità giornaliera spettante alle lavoratrici per tutto il periodo del congedo di maternità.
      Inoltre, si aggiungono due commi all'articolo 28 del testo unico, sul congedo di paternità. La normativa vigente prevede un diritto di astensione dal lavoro, specificando, al comma 1, che «Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre», per poi chiarire, al comma 2, che «Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste (...)».
      La presente proposta di legge passa dal concetto di diritto a quello di obbligo,
 

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fissando nei quattro giorni lavorativi successivi alla nascita del figlio il periodo di astensione dal lavoro. Il tutto deve avvenire previa comunicazione al datore di lavoro. L'indennità prevista per questo periodo è posta a carico del datore di lavoro. La situazione, per ovvi motivi, cambia nel caso in cui soggetto destinatario del beneficio è il lavoratore autonomo, con l'indennità che viene posta a carico del sistema previdenziale. Per tale periodo di quattro giorni il padre recepirà un'indennità giornaliera pari la 100 per cento della retribuzione.
      Da ultimo vengono aggiunti nuovi commi al comma 4 dell'articolo 32 del citato testo unico, con lo scopo di prevedere la possibilità di istituire un meccanismo di congedo parentele «orizzontale», sino ad ora sconosciuto in Italia, mediante il quale permettere al padre lavoratore e alla madre lavoratrice, nei primi tre mesi di vita del bambino, di usufruire di permessi frazionati dall'attività di lavoro, ripartiti per numero di ore all'interno della stessa giornata, così da seguire costantemente la crescita del proprio figlio, condividendola, senza dover rinunciare a prestare le propria opera al rispettivo datore di lavoro.
      Inoltre si interviene per ampliare di quindici giorni il divieto di adibire le donne al lavoro, oggi previsto per i tre mesi successivi al parto, qualora il padre decida di usufruire del congedo di paternità.
      Misure di questo tipo consentirebbero di superare l'attuale impostazione che vede le madri responsabilizzate maggiormente nei primi giorni di vita del figlio. Autorevoli studi internazionali attestano, inoltre, che la vicinanza del padre in questa fase contribuisce a una crescita armonica del bambino.
      La copertura di queste misure sarà assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione e potenziamento della retribuzione durante il congedo di maternità).

      1. Il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2».

Art. 2.
(Istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

      1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni lavorativi continuativi, contestualmente alla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del datore di lavoro. Nel caso di lavoratore autonomo, la suddetta indennità è posta a carico del sistema previdenziale. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento.
      2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l'ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all'80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

 

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Art. 3.
(Congedi parentali orizzontali).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela al sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 201, n. 151, sono aggiungi i seguenti:

      «4-bis. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
      4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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