|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2919 |
1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. A tale fine, gli enti e le istituzioni, pubblici e privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto e assume le necessarie informazioni di carattere sociale e psicologico al fine di valutare che l'accesso alle informazioni di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle informazioni richieste»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nelle ipotesi previste dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di una procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili, oppure, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. L'accesso alle informazioni disposto ai sensi del presente articolo non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27.
8-ter. Ogni limitazione, comprese quelle previste dal comma 8, cessa nel momento in cui l'adottato compia il quarantesimo anno di età. Dal compimento di tale età egli ha comunque diritto di ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici».
|