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PDL 2841

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2841



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LORENZIN, CAZZOLA, APREA, BARANI, BARBIERI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BITONCI, BOSI, CARLUCCI, CASTIELLO, CENTEMERO, CICCIOLI, COLUCCI, RENATO FARINA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, IAPICCA, LEHNER, LUPI, MANNINO, GIULIO MARINI, MILANATO, MOSCA, ANGELA NAPOLI, NASTRI, ORSINI, PAGANO, PAGLIA, RAISI, RAO, REGUZZONI, SCANDROGLIO, SISTO, SOGLIA, SPECIALE, STASI, TADDEI, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO, VELLA, VIGNALI, ZINZI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari

Presentata il 20 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - È sempre più evidente il raccordo che intercorre tra i risultati dell'attività di ricerca e lo sviluppo socio-economico del nostro Paese; raccordo che deve essere rafforzato per consentire una tempestiva realizzazione pratica dei risultati conseguiti dal progresso scientifico.
      E invero, la ricerca - pur qualificandosi come strumento volto all'incremento della conoscenza in ambito scientifico - non può viziarsi di autoreferenzialità; essa, infatti, deve essere pronta a consegnare i propri successi alla società civile attraverso forme dirette di applicazione. È questa la via che conduce a un incremento
 

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della competitività. In tal senso orienta la considerazione che il trasferimento della conoscenza verso il mondo produttivo deve necessariamente avvenire in tempi brevi, a pena di una sua obsolescenza.
      È sicuramente riduttivo rimettere la diffusione delle nuove scoperte alla sola attività didattica (ancorché universitaria), giacché quest'ultima rinvia l'applicazione delle nuove conoscenze a un momento futuro: quello nel quale gli studenti saranno entrati nel mondo del lavoro.
      Restano, dunque, ingiustificate le barriere legislative che vietano ai ricercatori universitari lo svolgimento di ogni attività idonea ad assistere all'applicazione dei risultati dei loro studi. Più in particolare, appare anacronistica la disposizione della disciplina speciale che assicura l'esclusività temporanea dei medesimi nell'ambito della struttura universitaria in cui sono incardinati e, quindi, in un contesto estraneo alla struttura produttiva del Paese.
      Ciò posto, appaiono chiare le ragioni che ricollegano l'intervento soppressivo di tali barriere a un miglioramento della qualità del processo di innovazione, funzionalmente connesso a un incremento delle capacità professionali del nostro Paese.
      Sotto un altro profilo, non può omettersi di considerare che l'intervento qui proposto sembra risolvere il contrasto tra la presunzione di inidoneità operata dalla normativa speciale e ogni eventuale abilitazione professionale conseguita tramite esame.
      Il comma 1 della presente proposta di legge mira quindi, in primo luogo, ad abrogare la norma che si frappone tra la qualifica di ricercatore e l'esercizio di attività libere professionali.
      Parimenti, il comma 2 interviene sul comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, escludendo anche i ricercatori universitari dall'applicazione della suddetta norma, che prevede per il personale delle pubbliche amministrazione con quarant'anni di contribuzione, il pensionamento a discrezione delle amministrazioni medesime, realizzando così un intervento di equità sostanziale dal momento che tale esclusione è attualmente prevista solo per i professori universitari, i magistrati e i dirigenti di strutture sanitarie complesse.
      Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella proposta di legge non richiedono una norma di copertura finanziaria; per converso, le medesime sembrano poter consentire la possibilità che si realizzi un incremento del gettito erariale in conseguenza dell'esercizio di attività libere professionali da parte dei ricercatori.
      In conclusione, con l'approvazione della presente proposta di legge si consentirebbe ai ricercatori universitari di porre i loro successi scientifici direttamente al servizio della società e dell'economia, eliminando un'ingiustificata barriera allo sviluppo tecnologico del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la parola «confermati» è soppressa;

          b) il comma 3 è abrogato.

      2. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ai magistrati,» sono inserite le seguenti: «ai ricercatori universitari,».


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