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PDL 3085

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3085



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento
(VITO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 30 dicembre 2009

      

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Onorevoli Deputati!


      Articolo 1. - Commi 1, 2 e 3 (Prosecuzione delle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato). - La disposizione prevede che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere effettuate dai soggetti interessati fino al 30 aprile 2010, sulla base dei presupposti, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
      L'aliquota sintetica dell'imposta straordinaria, in luogo del 50 per cento previsto per le operazioni perfezionate entro il 15 dicembre 2009, è pari al 60 per cento annuo per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010, e al 70 per cento per quelle perfezionate dal 1o marzo 2010 fino al 30 aprile 2010.
      Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni previste dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009.
      È altresì previsto il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui all'articolo 12, comma 2,

 

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del medesimo decreto-legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

      Comma 4 (Studi di settore). - Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, a partire dall'anno 2009, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.
      In relazione al periodo d'imposta 2008 la disposizione di cui al citato articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 ha previsto la pubblicazione degli studi di settore entro il 31 dicembre 2008.
      Al fine assicurare la rilevazione corretta degli impatti della crisi, l'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito la possibilità di integrare gli studi approvati anche successivamente al termine previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999.
      A tale disposizione è stata data attuazione, per l'annualità 2008, previo parere favorevole della Commissione degli esperti per gli studi di settore, con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 maggio 2009, che ha introdotto dei correttivi agli studi di settore.
      In conseguenza della crisi economica e finanziaria in atto, il termine del 30 settembre 2009 e quello del 30 settembre 2010 di approvazione degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2009 e 2010, non possono ritenersi idonei a garantire all'amministrazione finanziaria tempi congrui ai fini dell'acquisizione e della valutazione di tutte le informazioni necessarie allo scopo di assicurare la massima rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. A tale riguardo, la Commissione degli esperti per gli studi di settore, nella seduta del 16 settembre 2009, ha auspicato lo spostamento al 31 marzo 2010 del termine entro il quale esprimere il proprio motivato parere in relazione agli studi relativi al periodo di imposta 2009.
      Tenuto conto anche di tale ultima osservazione, la disposizione posticipa, limitatamente agli anni 2009 e 2010, il suddetto termine di legge, rispettivamente, alla data del 31 marzo 2010 e del 31 marzo 2011.
      Il differimento dei termini consente, quindi, di operare in modo analogo a quanto avvenuto per il periodo d'imposta 2008.
      L'introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Comma 5 (Proroga dell'uso pin-code per le trasmissioni telematiche fiscali). - In funzione dello sviluppo dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, viene disposta la proroga del termine relativo al funzionamento dei servizi telematici del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, coerentemente con il Piano di E-government realizzato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

      Comma 6 (Trasmissioni telematiche). - Al fine di consentire un avvio graduale delle disposizioni introdotte in materia di semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta recate dall'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, viene previsto che il sistema di trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta sarà pienamente operativo a partire dal mese di gennaio 2011; contestualmente è prevista una sperimentazione per l'anno 2010 da attuare con modalità che saranno stabilite con un successivo atto di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

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      Al riguardo si evidenzia che la disposizione è stata introdotta, a decorrere dal 1o gennaio 2009, con l'articolo 1, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Successivamente detto termine è stato prorogato al 1o gennaio 2010 con l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      Essendo ultimate le attività preparatorie per l'avvio delle nuove modalità di adempimento dei sostituti d'imposta, si rende necessaria un'ulteriore proroga, per consentire un'adeguata fase di sperimentazione, indispensabile in considerazione del significativo impatto delle novità previste.

      Comma 7 (Proroga di termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW). - La norma agevola i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno omesso di presentare il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 (compresi quelli che hanno omesso anche legittimamente di presentare la predetta dichiarazione) e intendono ravvedersi entro il termine dei novanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
      A tal fine tale termine è prorogato al 30 aprile 2010.
      La proroga dei termini riguarda i lavoratori frontalieri e i lavoratori di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, che abbiano in Italia la residenza fiscale, che possono regolarizzare l'intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi secondo le modalità illustrate nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 17 novembre 2009.

      Comma 8 (Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti). - La disposizione in commento mira a prorogare per gli anni 2009 e 2010 l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto in occasione dell'ultima proroga della disposizione in questione (articolo 1, comma 168, della legge n. 244 del 2007) fu prevista la copertura anche per gli anni 2009 e 2010.

      Comma 9 (Commissioni censuarie). - La norma mira a superare taluni profili di incertezza circa l'operatività delle commissioni censuarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
      In particolare, la disposizione proroga la durata della permanenza in carica dei componenti le commissioni censuarie stesse, per un periodo equivalente a quello in cui, a causa delle accennate incertezze interpretative, detti organi collegiali non sono stati, di fatto, operativi.

      Commi 10 e 11 (Sospensione dei tributi e dei contributi nelle aree colpite dal sisma dell'Aquila). - La disposizione in commento prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009), la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

      Commi 12 e 13 (Discarichi per inesigibilità). - Con le disposizioni in commento si dispone la proroga di un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione e si rimodulano, conseguentemente,

 

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i termini per l'esame delle stesse da parte degli uffici. Il maggior termine previsto è correlato all'esigenza di portare a termine il complesso processo di integrazione e di unificazione dei sistemi informativi e gestionali dei singoli agenti della riscossione, avviato dalla società pubblica di riscossione Equitalia S.p.A.

      Comma 14 (Albo dei consulenti finanziari). - La disposizione in esame stabilisce che, fino al momento in cui l'Albo dei consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non diventi operativo, l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria è permesso solo per coloro i quali già esercitavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007 senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti.

      Comma 15 (Conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2009 nel Fondo da ripartire per il 5 per mille del gettito IRE). - Si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui e quelle iscritte in bilancio per l'anno 2009 sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE, relative all'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare» unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente», capitolo 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo al fine di garantire, sulla base delle stime attualmente disponibili, l'integrale copertura finanziaria del 5 per mille afferente l'anno finanziario 2008.

      Comma 16 (Certificazione di crediti). - Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», ha previsto all'articolo 9, comma 3-bis, per l'anno 2009, modalità agevolate per la certificazione di crediti per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni, disponendo in particolare che: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».
      La norma, attraverso una procedura semplificata di certificazione del credito, ha lo scopo di agevolare i creditori degli enti locali nella riscossione del credito o nella cessione dello stesso a banche o intermediari finanziari.
      L'utilizzo della suddetta procedura, in via sperimentale nell'anno 2009, ha avuto riscontro positivo. Di conseguenza la disposizione mira a prorogarla per l'anno 2010 al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti presso il sistema degli intermediari finanziari.

      Comma 17 (SIIQ). - La disposizione è volta a prorogare il termine per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). L'opzione per il regime speciale,

 

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civile e fiscale, della SIIQ, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.
      Il mancato esercizio nel 2008 e nel 2009 dell'opzione per il regime speciale, ad eccezione di una sola impresa quotata, è dipeso anche dal trend negativo dei mercati regolamentati a livello europeo e mondiale. Per tanto, si rende necessario prevedere una proroga del termine di opzione fino al 30 aprile 2010.

      Comma 18 (Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative). - La disposizione di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è volta a dare soluzione alla procedura d'infrazione comunitaria in atto (2008/4908) concernente il rinnovo automatico delle predette concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente previsti dalla disciplina vigente, nonché a delineare un percorso di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle predette concessioni che sia conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale in via di attuazione.
      In ordine all'intervento proposto è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 novembre 2009, e gli elementi essenziali dello stesso (data di proroga delle concessioni in essere e abrogazione del «diritto di insistenza») sono stati illustrati, con esiti positivi, in sede comunitaria ai fini della soluzione della predetta procedura d'infrazione.
      La proroga in questione è particolarmente attesa dagli operatori del settore al fine di proseguire la loro attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole.

      Comma 19 (Proroga dei comandi del personale di Poste italiane S.p.A.). - La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste italiane S.p.A. in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni o enti un'ulteriore proroga dei comandi in atto.
      Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in società per azioni, il personale dipendente di Poste italiane S.p.A. non può accedere al comando presso la pubblica amministrazione.
      Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (articolo 53, comma 19, della legge n. 449 del 1997; articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998, fino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, al fine di consentire ad amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando.
      La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009.
      In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (21 unità), della professionalità

 

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che le stesse hanno acquisito presso le pubbliche amministrazioni di destinazione e del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998) sarebbe pertanto auspicabile procedere a un'ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.

      Comma 20 (Mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per il TFR). - La disposizione prevede che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 relative al Fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

      Comma 21 (Federalismo). - L'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Tale ordinamento, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 24, è disciplinato con apposito decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma.
      La presente disposizione prevede la possibilità che ai fini della definizione della disciplina transitoria possano essere adottati anche più decreti legislativi.

      Commi 22 e 23 (Mantenimento in bilancio del fondo per le piccole opere). - Si ritiene che dal mantenimento in bilancio per l'anno 2010 delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento, iscritti per complessivi 13 milioni di euro circa sul fondo per le piccole opere di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che tali importi non sono stati valutati nelle stime dei tendenziali di spesa, derivino effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
      Alla compensazione dei predetti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta sufficienti disponibilità.

      Articolo 2. - Comma 1 (Azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan). - Il presente articolo consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO al vertice di Varsavia di continuare ad assicurare fino al 31 dicembre 2010 le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International. La proroga della convenzione è finanziata a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

      Commi 2 e 3 (Proroga degli accordi di collaborazione in campo radiotelevisivo). - Il comma 2, nelle more della ratifica dell'accordo internazionale con la Repubblica di San Marino, prevede la proroga della disposizione già contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in maniera tale da consentire al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dall'apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. La proroga della convenzione è finanziata a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite massimo di euro 3 milioni.
      Il comma 3 consente la proroga della convenzione con Radio radicale ai sensi

 

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dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224.

      Comma 4 (Ente irriguo umbro-toscano). - La disposizione è finalizzata a garantire la prosecuzione del servizio pubblico gestito dall'Ente irriguo umbro-toscano in liquidazione, fino al 31 dicembre 2011, data entro la quale il commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2009, deve provvedere alla gestione e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e al trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalle regioni Umbria e Toscana.

      Comma 5 (Proroga del termine di pubblicità legale). - La disposizione proroga di sei mesi il termine stabilito dall'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la cessazione dell'effetto di pubblicità legale delle pubblicazioni effettuate in forma cartacea, venendo incontro alle esigenze degli enti pubblici locali, e segnatamente di quelli di piccole dimensioni, di avere un lasso temporale sufficiente a costituire appositi siti informatici ove adempiere ai propri obblighi di pubblicità legale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Commi 6 e 7 (Ente irriguo Puglia, Lucania ed Irpinia). - L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, ha prorogato il termine per l'adozione del regolamento di riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) al 31 marzo 2010; tale regolamento dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.
      Il riordino dell'Ente deve necessariamente passare attraverso una azione di risanamento; e infatti, il comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che il Commissario straordinario dell'EIPLI effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il suo risanamento.
      Il piano, ufficialmente trasmesso nel novembre scorso, è allo studio del Ministero che sta valutando le varie voci che lo compongono, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle somme iscritte come crediti nelle poste attive.
      Si tratta di una valutazione complessa, che per essere portata a compimento richiede tempi più ampi di quelli consentiti dall'attuale formulazione del comma 3-bis dell'articolo 3 citato, anche perché coinvolge diverse istituzioni, tra le quali, in primo luogo, le regioni Basilicata e Puglia.

      Comma 8 (Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi). - La disposizione consente di spostare al 1o gennaio 2011 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. La disposizione è necessaria soprattutto per evitare che le graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni; ciò anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria.

      Articolo 3. - Comma 1 (Contrasto al terrorismo internazionale). - L'attualità del rischio terrorismo richiede la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un pubblico esercizio ove sono a disposizione dei clienti apparecchi terminali utilizzabili anche per

 

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le comunicazioni telematiche (cosiddetti internet point). Alla licenza, che si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda, sono collegate le disposizioni in materia di controlli previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché quelle in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.

      Comma 2 (Commissioni elettorali circondariali). - Si rende necessario garantire, anche per l'anno 2010, la piena funzionalità delle commissioni elettorali circondariali - competenti sia in materia di revisione delle liste degli elettori, sia sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali - attraverso la possibilità di nominare componenti aggiunti, scelti tra funzionari statali, in caso di assenza dei membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza. Ciò è indispensabile per garantire la regolarità delle prossime consultazioni elettorali amministrative.

      Comma 3 (Carta d'identità). - La proroga del termine iniziale del 1o gennaio 2010, introdotto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rende indispensabile al fine di individuare misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici personali da inserire nel documento in formato cartaceo.

      Comma 4 (Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - L'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      Detta disposizione fissava la data, non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
      Nelle more dell'avvio a regime della carta d'identità elettronica non può precludersi al cittadino la possibilità di accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni anche con strumenti diversi rispetto a quelli presi in considerazione dalla disposizione citata.
      La mancata proroga infatti comporterebbe una disparità di trattamento tra i cittadini possessori di carta d'identità elettronica o di carta nazionale dei servizi e quelli in possesso di strumenti diversi, che, allo stato, consentono l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

      Comma 5 (Disposizioni in materia di contabilità speciale relativa all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). - La proposta differisce sino al completamento degli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e, comunque fino al 31 dicembre 2011, il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis della legge n. 17 del 2007, di mantenimento dei fondi nelle contabilità speciali, intestate ai commissari delle predette province e successivamente trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione dei citati uffici periferici.
      La proposta emendativa non comporta alcun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato, atteso che determina unicamente un prolungamento del periodo di intestazione delle contabilità speciali in favore dei tre prefetti.

      Comma 6 (Proroga della validità della graduatoria del concorso pubblico per esami a posti di direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - La proposta è volta a prorogare al 31 dicembre 2010 il termine di validità della graduatoria del concorso pubblico per esami

 

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a 28 posti di direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (posizione economica C2), il cui termine, già prorogato dalla disposizione che si intende modificare, andrà a scadere il prossimo 31 dicembre.
      Tale proroga si rende necessaria perché, ad oggi, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di autorizzazione all'assunzione.

      Comma 7 (Proroga del termine di applicazione della disciplina relativa alla promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato). - Si intende differire di due anni il termine per l'applicazione della disciplina secondo cui, per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, i primi dirigenti della Polizia di Stato devono partecipare a un corso preliminare di aggiornamento professionale obbligatorio (ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000).
      L'intervento si rende necessario, persistendo le difficoltà logistiche e organizzative per la frequenza del corso da parte di tutti i primi dirigenti scrutinabili, ai fini delle promozioni alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 2010.

      Comma 8 (Rimborsi delle spese elettorali). - Al fine di consentire ai movimenti e partiti politici di potere richiedere i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008, il termine per tale richiesta è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      Articolo 4. - (Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia). - Comma 1 - L'intervento è diretto a prorogare, di cinque anni, dal 2010 al 2015, la disciplina transitoria, dettata dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti.
      Difatti, mentre l'articolo 10 del medesimo decreto legislativo prevede che il personale del ruolo dei sergenti sia tratto nella misura del 70 per cento dei posti disponibili dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti il grado apicale (caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti) e per il restante 30 per cento dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti i gradi inferiori, il citato articolo 35, al comma 1, prevede che per un periodo transitorio di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, quindi fino all'anno 2010, si prescinda dalle citate percentuali di riserva.
      L'intervento di proroga si rende urgente e necessario in quanto per il prossimo concorso interno per il passaggio al grado di sergente, da bandire nell'anno 2010, le sopra illustrate percentuali di riserva previste dalla normativa a regime non sono ancora applicabili in quanto i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti sono ancora in corso di nomina e manca un adeguato bacino di alimentazione nell'ambito del grado apicale dei volontari in servizio permanente.
      Il vigente sistema di progressione di carriera ad anzianità disciplinato dal citato decreto legislativo consentirà, infatti, solo nei prossimi anni di alimentare gradualmente il grado apicale dei volontari in servizio permanente il cui ruolo, peraltro, ha risentito delle riduzioni nei reclutamenti a seguito dei tagli finanziari operati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      In questa situazione, il periodo di proroga di cinque anni è indispensabile ed è da ritenere una misura minima per consentire il progressivo riempimento del ruolo dei volontari in servizio permanente e per raggiungere un'adeguata consistenza nel grado apicale per poter avviare il reclutamento di sergenti nelle modalità stabilite dalla normativa a regime.
      La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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      Comma 2. - L'intervento è volto a prorogare all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, che prevedono, a partire dal prossimo anno accademico 2010-2011, l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, non solo sulla base del risultato conseguito nel test di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso iter scolastico.
      La proroga in esame risulta urgente e indifferibile per il Ministero della difesa, in quanto nel caso in cui entrassero in vigore i citati articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 già per l'anno accademico 2010-2011, senza che vengano prima adottati i necessari correttivi che sono allo studio comune da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa, si determinerebbero effetti negativi sul regolare svolgimento delle prossime procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, i cui bandi di concorso dovranno essere pubblicati entro il mese di marzo 2010.
      Difatti per gli allievi ufficiali medici una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università, non sarebbe più sufficiente, come oggi avviene, aver superato i selettivi test inseriti nelle procedure concorsuali con riferimento ai programmi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso iter scolastico. Pertanto, si potrebbe verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso.
      Proprio per queste stringenti esigenze funzionali, già l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, aveva disposto la proroga delle menzionate disposizioni del decreto legislativo n. 21 del 2008 al prossimo anno accademico 2010-2011.
      In tale situazione, risulta quindi indispensabile il presente intervento di proroga per consentire la conclusione dello studio avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica sopra illustrata, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.
      La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Comma 3. - La norma reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».

      Lettera a):

          l'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, estende all'Arma dei carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997 per le altre Forze armate, peraltro a regime e senza limiti temporali di applicazione. In base a tale norma, qualora dopo aver effettuato le promozioni tabellari in un grado si registrino ancora vacanze organiche al 1o luglio di ciascun anno, si procede ad attribuire altre promozioni (nel limite di un decimo di quelle tabellari e comunque non inferiori all'unità).
      Nell'Arma dei carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive ha avuto applicazione a decorrere dall'anno 2004 per il ruolo speciale e dall'anno 2007 per il ruolo tecnico logistico. Per il ruolo normale il citato meccanismo volto a colmare le vacanze organiche inizierebbe a

 

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operare, per la prima volta, a decorrere dall'anno 2010.
      Nel caso in cui ciò si verificasse, si determinerebbe un incremento di spesa a causa delle promozioni al grado superiore che verrebbero effettuate, per tutti i gradi del ruolo normale, a partire da luglio 2010. In sostanza, la promozione aggiuntiva degli ufficiali che venissero a beneficiare del meccanismo sopra illustrato, il cui numero non è determinabile a priori, comporterebbe un aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del fatto che essi verrebbero a percepire in via anticipata gli incrementi retributivi legati al conseguimento del grado superiore, per il cui conseguimento avrebbero dovuto attendere il completamento delle procedure di valutazione riferite alle aliquote formate al successivo 31 ottobre (e cioè, quantomeno, il 1o gennaio dell'anno successivo).
      Da quanto sopra evidenziato discende che la norma:

          non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato per le sue stesse natura e finalità, che sono quelle di differire l'entrata in vigore di un meccanismo, quello delle promozioni aggiuntive, che comporta oneri. Essa, di contro, non può che determinare risparmi di spesa;

          non può determinare effetti sulle dinamiche di sviluppo del ruolo normale considerato che essa è volta a prorogare l'entrata in vigore di un meccanismo che costituisce un'eccezione all'ordinario regime di avanzamento.

      Lettera b):

          l'articolo 6 della legge n. 299 del 2004 (cosiddetta «legge Gamba-Lavagnini») ha modificato l'articolo 35 del decreto legislativo n. 298 del 2000, nel senso di prevedere anche per i ruoli speciale e tecnico logistico, ma solo fino all'anno 2009, la possibilità, già prevista per il ruolo normale, di compensare l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale con carenze in un altro ruolo, al fine di evitare l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ). Si tratta di un meccanismo previsto per le altre Forze armate, a regime e senza distinzione di ruoli, dall'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      In sostanza, la norma proposta è diretta a prorogare gli effetti dell'estensione operata dalla legge Gamba-Lavagnini e non comporta oneri aggiuntivi, nella considerazione che essa non va ad alterare la consistenza dei volumi organici complessivi.
      Ulteriore conferma della neutralità sotto gli effetti finanziari dell'intervento di proroga è fornita dal fatto che la citata legge n. 299 del 2004, nell'operare l'estensione del citato meccanismo della compensazione anche ai citati ruoli speciale e tecnico logistico, non ha previsto alcuna forma di copertura di spesa.

      Lettera c):

          la disposizione si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all'anno 2011 il termine per la conclusione delle operazioni di transito, attualmente fissato all'anno 2009.

      Comma 4. - L'intervento si rende necessario per completare un precedente intervento normativo operato con l'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, consentendo l'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali. Il richiamato decreto-legge ha reso possibile l'assunzione della quasi totalità degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri con almeno tre anni di servizio a tempo determinato, pari a 71 unità.

 

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Attraverso il presente intervento si provvede per l'ulteriore ultima aliquota di 10 ufficiali medici in servizio da gennaio dell'anno 2007. L'iniziativa è urgente e indifferibile in quanto tale personale raggiungerà il richiamato requisito dei tre anni di servizio nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e consente di dare attuazione agli impegni assunti dal Governo di adottare iniziative anche di carattere legislativo volte all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma appartenenti a tutti gli undici corsi complessivamente attivati dall'Arma dei carabinieri, assunto dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno G/949/107/5, in data 30 luglio 2008, e 9/1441-quater-A/1, in data 28 ottobre 2008.
      L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le immissioni in servizio permanente del personale in parola sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Comma 5. - Con il differimento, al 31 dicembre 2012, dell'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo n. 298 del 2000, e con le conseguenti correlate disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 4 in oggetto, si intende, in sostanza, realizzare gli stessi obiettivi che si prefiggeva l'articolo 6, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 4), del disegno di legge governativo atto Camera n. 3297, recante norme sul personale militare delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, presentato nella precedente legislatura e assentito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      Come con quello, anche con il nuovo intervento proposto, che si appalesa ormai estremamente urgente, si intende ridurre le attuali tre aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale, prevedendo anche per l'Arma dei carabinieri le medesime modalità di avanzamento delle altre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica), fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali previste per il grado nella tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 298 del 2000 (29,5), talché le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      La modifica proposta è formulata in modo da non provocare effetti negativi sulle dinamiche dei ruoli; è infatti esplicitamente previsto un meccanismo che, per gli anni 2010 e 2011, consenta di attribuire le promozioni a quegli ufficiali già valutati e collocati in posizione utile per aspirare al conseguimento della promozione nei suddetti anni (cosiddetti «attestamenti»).
      Il sistema prospettato, inoltre, non potrà provocare effetti emulativi poiché l'avanzamento «a fasce», applicato dall'Arma dei carabinieri e previsto a regime anche per le altre Forze armate, di fatto non è stato mai utilizzato da queste ultime, che ne hanno posticipato l'entrata in vigore all'anno 2016 (articoli 21, 60 e 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997). Appare evidente, pertanto, che l'intervento realizza un riallineamento con le altre Forze armate.
      Tale procedura si rende necessaria e non più rinviabile in quanto diretta a garantire una maggiore motivazione degli ufficiali che ottengono la promozione poiché, fino ad ora, i colonnelli promossi in seconda aliquota (cioè due anni più tardi rispetto ai pari grado promossi in prima valutazione) risentono della diversa tempistica di avanzamento e percepiscono una sensazione di «fine carriera» che genera demotivazione in ufficiali chiamati, in qualità di comandanti provinciali, a rappresentare, coordinare e dirigere i reparti territoriali dell'Arma dei carabinieri nelle province. L'unificazione delle attuali prima e seconda aliquota, invece, consente una promozione in un'unica aliquota principale dei colonnelli, con conseguente possibilità, per gli interessati, di modificare prima della successiva valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata il proprio pregresso posizionamento

 

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sulla base degli incarichi ricoperti e del rendimento in servizio. Appare evidente come l'aspirazione a maggiori possibilità in termini di futuri avanzamenti possa ripercuotersi positivamente sulla motivazione della fascia dirigenziale dell'Arma dei carabinieri, con innegabili benefìci per l'istituzione.
      La norma in esame, infine, non determina accelerazioni nella progressione in carriera poiché non modifica, per i tenenti colonnelli del ruolo normale, l'individuazione dei periodi di permanenza nel grado per l'inclusione in aliquota di valutazione. Secondo la normativa vigente, infatti, l'inserimento in aliquota - fino al 2017 - non ha un limite «minimo», potendo avvenire con qualsiasi anzianità di grado purché non superiore a cinque anni (articolo 31, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 298 del 2000).
      È opportuno, altresì, evidenziare che il sistema di avanzamento così delineato non può trovare applicazione per un numero di anni inferiore a quello prospettato, in quanto per poter esplicare gli effetti che ne costituiscono l'obiettivo, garantendo altresì l'armonico sviluppo del ruolo, richiede un adeguato periodo di vigenza, necessariamente cadenzato su più anni.

      Comma 6. - Contiene la clausola di invarianza finanziaria relativamente ai commi 3 e 5.

      Comma 7. - Reca la proroga del termine per l'assunzione di personale autorizzato del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.

      Articolo 5. - Comma 1 (Concessioni aeroportuali). - La proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si rende necessaria al fine di non interrompere l'iter procedurale, in fase di definizione, per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti.
      Infatti, solo recentemente è stato possibile acquisire l'assenso delle altre amministrazioni concertanti sullo schema di convenzione tipo che le società di gestione sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi della vigente normativa.
      Inoltre, per alcuni aeroporti non sono ancora conclusi i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione.

      Comma 2 (Limitazioni alla guida). - La disposizione di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di tara/potenza per i neopatentati, prevede attualmente che ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kW/t.
      L'articolo in esame prevede l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della suddetta norma che, se in vigore, potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di consentire ai neopatentati la guida di vetture meno sicure, più grandi e particolarmente pesanti e potenti, rispetto alla guida di veicoli di media grandezza che risulterebbe vietata.
      Per questa ragione e anche al fine di ricomprendere nel novero dei veicoli consentiti ai neopatentati le vetture normalmente usate come utilitarie dalle famiglie, si prevede, nell'ambito dell'atto Senato n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», una modifica sostanziale della disciplina posta dal comma 2-bis dell'articolo 117, nel senso di prevedere un rapporto tra potenza e tara pari a 55 e al contempo che non siano superati i 70 kW di potenza assoluta.
      In attesa di tale modifica normativa si rende, pertanto, urgente la proroga in esame.

 

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      Comma 3 (Trasporto persone mediante autoservizi non di linea). - La disposizione in esame si rende necessaria al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico, attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa e in particolare dell'intera legge n. 21 del 1992, che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.
      L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza, poiché, in assenza di tale intervento, sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della legge n. 21 del 1992, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale e di competitività comunitaria.

      Comma 4 (Disposizioni in materia di arbitrati). - La disposizione trae spunto dalla necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della norma che riguarda il divieto di utilizzare gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di contratti pubblici nelle more del completamento, ormai prossimo, del recepimento della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, in attuazione dell'articolo 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008», che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tale recepimento comporterà il definitivo superamento del divieto di cui sopra, mediante l'adozione di misure di razionalizzazione dell'utilizzo dell'arbitrato, del quale è pertanto necessario inibire ulteriormente l'efficacia fino alla data entrata in vigore della nuova disciplina in materia di arbitrato.
      Si evidenzia che il relativo decreto legislativo è stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2009.

      Comma 5 (Riordino del Corpo delle capitanerie di porto). - L'articolo 19-ter, comma 26, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (cosiddetto «provvedimento salva infrazioni»), ha in effetti rimosso il termine del 31 dicembre 2009 con riferimento, quanto al profilo sostanziale, alla sola scadenza della convenzione Tirrenia.
      Il richiamo operato nel successivo comma, afferente al - distinto - profilo della delega per il riordino del Corpo delle capitanerie di porto, potrebbe, in punto di diritto, aver determinato solo l'effetto di un autonomo, mero rinvio al medesimo termine temporale (31 dicembre 2009), che potrebbe pertanto non essere stato parimenti travolto dal richiamato intervento abrogativo.
      Si ritiene pertanto opportuno introdurre in ogni caso la proroga del termine per l'adozione del provvedimento di riordino, attesa l'evidente autonomia sostanziale dei due contenuti normativi (vigenza della convenzione Tirrenia e delega per l'adozione del provvedimento di riordino) e tenuto conto del fatto che l'iter approvativo, seppur avviato, non potrà verosimilmente concludersi entro la data a suo tempo stabilita.

      Comma 6 (Diritti aeroportuali). - La ragione della necessità di proroga della norma in esame risiede nella circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993 non potrà essere perfezionato nel corso del corrente anno, in quanto solo una parte dei gestori aeroportuali ha sottoscritto i contratti di programma.
      Si segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione

 

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della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa.
      A ciò si aggiunga che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.
      Tale regime di anticipazione richiederà i necessari tempi di attuazione.
      Si fa presente, inoltre, che l'adeguamento, mediante decreto ministeriale, all'inflazione programmata, di cui alla presente disposizione, riguarda ogni tipologia di diritto aeroportuale (e pertanto anche i diritti di approdo, partenza e sosta degli aeromobili), mentre la disciplina contenuta nella legge finanziaria per il 2010 è relativa ai soli diritti di imbarco dei passeggeri.

      Comma 7 (Proroga del blocco delle tariffe). - Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto che fino al 31 dicembre 2009 è sospesa l'efficacia di norme statali che obbligano ovvero autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o di imprese in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas.
      Permanendo lo specifico obiettivo di contenere gli oneri per i cittadini e per le imprese al fine di meglio favorire la ripresa economica, si proroga l'efficacia della disposizione in parola al 31 dicembre 2010.

      Articolo 6. - Comma 1 (Attività professionale intramuraria). - La legge 3 agosto 2007, n. 120, pone una serie di adempimenti a carico delle aziende sanitarie e delle regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende sanitarie e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle stesse aziende e la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
      Il termine assegnato dalla legge per il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria scade il 31 gennaio 2010. All'Osservatorio per la professione intramuraria è assegnato il compito di monitorare lo stato di attuazione, mediante l'acquisizione delle relazioni trimestrali che le regioni devono trasmettere al Ministero della salute.
      A tale fine, l'Osservatorio ha predisposto una scheda di rilevazione, che le regioni dovranno restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna regione.
      Da una prima stima effettuata è emerso che non tutte le regioni sono in grado di garantire entro il termine fissato dalla citata legge n. 120 del 2007, cioè il 31 gennaio 2010, tutti gli interventi al fine di ricondurre a regime l'attività libero-professionale intramuraria e pertanto si rende necessario prorogare il suddetto termine al 31 dicembre 2011, termine ultimo, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere adottate.

      Comma 2 (Proroga del termine per le assunzioni autorizzate). - La legge 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, ha fissato all'articolo 1 comma 8, il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni già autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      Il provvedimento normativo di cui trattasi, entrato in vigore il 13 dicembre 2009, rende ormai irragionevole il termine fissato

 

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al 31 dicembre 2009 per le predette assunzioni.
      Peraltro, l'articolo 17, comma 16, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha già differito il termine di cui trattasi, in via generale e per tutte le altre amministrazioni interessate, al 31 dicembre 2010.

      Comma 3 (Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici). - L'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, stabilisce quanto segue: «1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22».
      Infatti, per quanto concerne i medicinali veterinari omeopatici che possono essere autorizzati al commercio con procedura di registrazione semplificata ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 193 del 2006, sono state di recente approvate le linee guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica, che le imprese interessate devono presentare per la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici ai quali si applica la procedura suddetta.
      Per quanto riguarda, invece, le autorizzazioni che devono essere rilasciate ai medicinali veterinari omeopatici cui non si applica la procedura semplificata citata, il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo di cui trattasi stabilisce che il Ministero della salute «con proprio decreto adotta apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuità e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non soddisfano le condizioni (...). In tale caso il Ministero della salute notificherà alla Commissione le regole speciali adottate».
      Il decreto ministeriale sopracitato è in fase di perfezionamento, poiché sono stati da poco completati gli opportuni approfondimenti e studi da parte degli esperti per stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle prove suddette.
      Per quanto sopra, anche tenuto conto delle numerose domande presentate dalle imprese interessate, si ritiene di dover prorogare di due anni il termine di cui trattasi, al fine di consentire l'esame dei dossier e completare il relativo iter autorizzativo.

      Comma 4 (Proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali). - Con l'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legislatore italiano, al fine di una maggiore tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi (extra Unione europea) con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in seno all'Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.
      La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, rendeva, però, noto che introducendo la previsione di cui sopra, l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.
      Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006, si è a suo tempo provveduto, tramite l'inserimento del comma 3-bis, a sospendere l'applicazione della norma in esame

 

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fino al 31 dicembre 2008, successivamente prorogato al 31 dicembre 2009.
      La norma in oggetto, considerato che la questione è attualmente all'esame dei competenti organi comunitari per le perplessità suscitate, intende prorogare ulteriormente l'applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale differimento consente di mantenere, comunque, in seno all'ordinamento italiano, la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere la disciplina che sarà emanata in materia a livello comunitario e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia. Si rappresenta, infine, che la norma proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

      Commi 5 e 6 (Proroga di termini in materia di commercio di prodotti medicinali). - I commi 5 e 6 prevedono la proroga di due disposizioni vigenti in merito al cosiddetto pay back, la prima per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente.
      L'opzione pay back introdotta con la legge n. 296 del 2006 dà la possibilità alle aziende farmaceutiche di sostituire la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico di un farmaco, prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della stessa legge, con un assegno di importo corrispondente pagato direttamente alle singole regioni in tre rate in corso d'anno.
      Tale meccanismo consente alle aziende di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti): fenomeno che penalizza tali imprese ulteriormente poiché queste non solo subiscono la riduzione del prezzo al pubblico in Italia ma anche una diminuzione del fatturato per le vendite effettuate negli altri Paesi.
      In sostanza si trasferisce una parte di ricavi delle imprese industriali agli intermediari commerciali a livello europeo.
      La proroga così formulata, inoltre, consente alle regioni di ottenere una liquidità finanziaria immediata e in anticipo rispetto al verificarsi dei consumi.
      La disposizione non comporta costi aggiuntivi né diminuzioni di risparmio per il Servizio sanitario nazionale.

      Comma 7 (Istituto superiore di sanità). - L'articolo prevede una proroga al 31 dicembre 2010 per consentire all'Istituto superiore di sanità la prosecuzione e il completamento delle attività previste dall'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti i compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché di gestione dei registri nazionali. Per il completamento di tali attività viene autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro, la cui copertura è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2010.

      Articolo 7. - Comma 1 (Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU). - Il termine di scadenza del mandato del CNVSU è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La citata norma aveva disposto che «Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della

 

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ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
      La disposizione si era resa necessaria per assicurare l'operatività del CNVSU fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
      Considerato che si sta avviando a conclusione l'iter dello schema di regolamento di organizzazione della predetta Agenzia, sul quale è stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 dicembre 2009, e considerati i tempi tecnici per l'effettiva operatività dell'Agenzia, si reputa necessaria la conferma del CNVSU nell'attuale composizione fino alla data del 30 giugno 2010, ovvero, se ultimate prima di tale data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'ANVUR, come già previsto dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in relazione alla quale è proposta la presente disposizione di proroga.

      Comma 2 (Proroga di disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari). - In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, la disposizione proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Conseguentemente si intende prorogata l'attività della commissione nazionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio per la formazione delle commissioni ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 180 del 2008.
      La proroga si rende necessaria e urgente per consentire l'avvio di nuovi bandi per il reclutamento di ricercatori universitari secondo le regole definite dal citato decreto-legge n. 180 del 2008 che si configura, sotto questo profilo, come provvedimento ponte fra la «vecchia» (legge 3 luglio 1998, n. 210) e la nuova disciplina, come definita dal disegno di legge del Governo attualmente in corso d'esame presso il Senato della Repubblica (atto Senato n. 1905), che, nell'ambito di un più vasto progetto di riforma del sistema universitario, rivisita radicalmente la figura del ricercatore e le relative procedure di reclutamento.
      Le disposizioni che si intendono prorogare prevedono un meccanismo misto di nomina, elezione e sorteggio per la formazione delle commissioni di valutazione comparativa dei candidati, in modo tale da coniugare le esigenze di rappresentanza della comunità scientifica con quelle di trasparenza delle procedure.
      In assenza della proroga, fino all'entrata in vigore del sopra citato disegno di legge di riforma del sistema universitario, dovrebbe applicarsi la precedente disciplina di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, il cui modello procedurale ha rivelato non poche criticità e deve ritenersi superato.

      Comma 3 (Proroga delle convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale). - Il MIUR, per le attività di natura economico-finanziaria nell'ambito delle istruttorie e della gestione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si avvale dell'operato di dieci raggruppamenti bancari, selezionati a suo tempo attraverso un'apposita gara finalizzata alla stipula di convenzioni per l'affidamento a soggetti idonei dei servizi relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi.
      Le convenzioni stipulate, secondo lo schema-tipo definito dal Ministero, avevano durata quinquennale. Successivamente, il decreto legislativo n. 297 del 1999, nell'ambito del riordino degli interventi

 

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di sostegno alla ricerca di competenza del Ministero, ha previsto tra l'altro, all'articolo 7, comma 1, che il MIUR, ai sensi della vigente normativa per gli appalti di servizi, può avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di banche, di società finanziarie e di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati; all'articolo 9, comma 2, si è poi stabilito che le convenzioni già stipulate venissero estese complessivamente alle attività di gestione degli interventi agevolativi, ridisciplinati dal decreto stesso.
      Con la circolare ministeriale 29 dicembre 1999, n. 760, pertanto, l'operatività delle convenzioni veniva estesa alle attività di istruttoria e di gestione delle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 3 gennaio 2000. Successivamente il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (articolo 6, comma 6), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha previsto la possibilità di prorogare le convenzioni per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata, a condizione che fosse convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento.
      Il MIUR ha, pertanto, provveduto alla proroga fino al 12 gennaio 2009. Gli atti sono, pertanto, scaduti in tale data, fermo restando l'obbligo, espressamente previsto per gli istituti, di completare tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni. Un'ulteriore possibilità di proroga delle convenzioni è stata prevista dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, cosiddetto «Milleproroghe», che all'articolo 37, comma 2-quater, ha stabilito che al fine di garantire le massime efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate «possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

      Comma 4 (Proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - La disposizione intende prorogare di sette mesi il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007, il cui mandato scadrebbe il 16 febbraio 2010: ciò al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Inoltre viene soppressa la disposizione che vieta la riconferma dei componenti.
      L'intervento di proroga si rende quanto mai urgente poiché mancano i tempi per il rinnovo dell'organo, che come si è detto scade il 16 febbraio 2010, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.
      Si rammenta in premessa che il CNAM, organo di consulenza del MIUR previsto dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, esprime pareri (obbligatori) e formula proposte sui seguenti aspetti del sistema dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM):

          a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

          b) sui regolamenti didattici degli istituti;

          c) sul reclutamento del personale docente;

          d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

 

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      L'organo attualmente in carica ha ampiamente operato per l'attuazione della nuova disciplina del sistema dell'AFAM, sia con riferimento a provvedimenti già adottati che a quelli ancora in corso di perfezionamento, con particolare riferimento allo schema di regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

      Comma 5 (Proroga in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti e i luoghi della cultura). - La presente disposizione - riproducendo identicamente, sia pur con una diversa data finale, il dispositivo dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - mira a garantire la continuità dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura statali nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale di recente istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, di modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

      Articolo 8. - Comma 1 (Autorità di bacino nazionali). - In ottemperanza al disposto di legge, le Autorità di bacino nazionali, per i distretti comprendenti più regioni, e le regioni Sardegna e Sicilia, per i distretti regionali, hanno provveduto, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di gestione previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e hanno, altresì, provveduto a effettuare la pubblicazione in appositi siti web nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 23 luglio 2009. Il paragrafo 1 dell'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE dispone che il progetto di piano di gestione sia sottoposto a un periodo di consultazione pubblica di almeno sei mesi. Al fine di consentire il completamento delle consultazioni, la valutazione delle osservazioni ricevute e la eventuale modifica dei piani di gestione prima dell'adozione da parte dei comitati istituzionali, è necessario prorogare il termine del 22 dicembre 2009, previsto per l'adozione dei piani, al 28 febbraio 2010. Ciò, al fine di assicurare la conformità con i termini stabiliti dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, di evitare il rischio di una procedura di infrazione, nonché di evitare il pericolo di invalidazione dei piani adottati in caso di ricorso che vertesse sul mancato rispetto dei termini di consultazione.

      Comma 2 (Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha avviato il reclutamento consentito dalla legge attraverso procedure concorsuali pubbliche. In particolare, sono in corso di svolgimento quattro procedure concorsuali che, allo stato, si trovano in differenti stadi di avanzamento e rischiano di essere vanificate dal sopraggiungere del termine attualmente previsto (31 dicembre 2009) ai fini della loro ultimazione. Onde consentire lo svolgimento regolare delle suddette procedure di selezione e di reclutamento, stante la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede il differimento al 31 dicembre 2010 del termine per la loro ultimazione.

      Comma 3 (Proroga di termini del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti). - La proroga dei termini si rende necessaria per ovviare alle prevedibili difficoltà

 

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nelle quali si troverebbero i soggetti chiamati ad applicare le nuove regole tariffarie, nonché i comuni in regime di TARSU, avendo la maggior parte degli enti oramai approvato i ruoli relativi al tributo per l'anno 2009.

      Comma 4 (Prodotti organici destinati all'esportazione verso Paesi extra Unione europea). - L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante «Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria», prevede la seguente previsione, all'articolo 7, comma 2: «I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea».
      Di fatto, tale previsione comporta il divieto di vendita verso i Paesi extra Unione europea, dal 1o gennaio 2010, sia dei prodotti per carrozzeria sia dei prodotti per l'edilizia non conformi al decreto legislativo n. 161 del 2006.
      Tale disposizione non rispecchia il dettato della direttiva, la quale non disciplina il contenuto di composti organici volatili (COV) dei prodotti organici destinati all'esportazione verso Paesi extra Unione europea.
      La disposizione in parola comporta, perciò, la conseguenza che il nostro Paese risulta l'unico, nell'Unione europea, ad aver recepito il dettato comunitario in maniera così restrittiva, così generando, dal 1o gennaio 2010, un divieto di vendita verso i Paesi extra Unione europea dei prodotti previsti all'articolo 7, comma 2, a differenza degli altri Stati comunitari che continueranno a commercializzare tali prodotti.
      Per evitare questa distorsione di mercato a nostro sfavore, si prevede che il termine di tre anni sia sostituito da quello di quattro anni.

      Articolo 9. - Comma 1 (Proroga della convenzione relativa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). - La disposizione prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

      Comma 2 (Proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche). - La disposizione introduce la proroga di un anno per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita, per la quale è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità dell'apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. Tuttavia, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull'identificazione del produttore, rendendo perciò necessaria ed urgente una ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato.

      Comma 3 (Proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005). - La norma proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti

 

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norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.
      Infatti, nonostante le precedenti proroghe e i positivi risultati conseguiti nel corso del 2008 e del corrente anno per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice sia da parte del Ministero che da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di intercasse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi (in particolare il nuovo regolamento ministeriale concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del medesimo codice) sono ancora in corso di adozione e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2009.

      Comma 4 (Zone franche urbane). - Le disposizioni fissano al 1o marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane (delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009) dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel contempo vengono individuati in tali enti locali i soggetti gestori dei contributi - parametrati all'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie - che le disposizioni stesse individuano quale strumento equivalente alle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 296 del 2006, al precipuo fine di semplificare e accelerare le procedure per l'effettiva fruizione delle provvidenze.

      Articolo 10 (Istituti di cultura all'estero). - La disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'erario, rende possibile la proroga degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010.
      La proroga si rende necessaria per assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell'ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l'attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo.
      Per rendere effettiva la proroga, si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente.

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

(omissis)

Art. 12.
(Contrasto ai paradisi fiscali).

        1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
        2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
        3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
        3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del

 

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Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
        3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 1.
(omissis)

        120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2009.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 42.
(Differimento di termini in materia fiscale).
(omissis)

        2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

(omissis)

 

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Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

(omissis)

Art. 3.
(Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione).
(omissis)

        12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate dalla Riscossione Spa ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2010.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

(omissis)

Art. 36.
(omissis)

        4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o ottobre 2010.

(omissis)

 

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Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.
Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

(omissis)

Art. 19.
(Disposizioni finali e transitorie).
(omissis)

        14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

(omissis)

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(omissis)

Art. 9.
(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace spa, dei pagamenti da parte della p.a.).
(omissis)

        3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di

 

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fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.
(omissis)

        120. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 3.
(omissis)

        112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1,

 

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comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
(omissis)

Legge 5 maggio 2009, n. 42.
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 24.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
(omissis)

        5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

            b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

(omissis)

Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

(omissis)
 

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Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).
(omissis)

        5. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1o gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

(omissis)

Art. 5.
(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni).

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1o gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

(omissis)

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

(omissis)

Art. 7.
(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet).

        1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la

 

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licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
(omissis)

Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(omissis)

Art. 4.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali).

        1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(omissis)

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(omissis)

Art. 3.
(omissis)

        La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1o gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

(omissis)

 

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Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

(omissis)

Art. 3.
(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

        1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

(omissis)

Decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

(omissis)

Art. 23.
(Proroga di termini).
(omissis)

        4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

Art. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
(omissis)

        4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.
(omissis)

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

(omissis)

Art. 35.
(Inquadramento nel ruolo dei sergenti).

        1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

(omissis)

Decreto legislativo 3 giugno 2008, n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

(omissis)

Art. 4.
(Differimento e proroga di termini).
(omissis)

        9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.

(omissis)

 

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Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(omissis)

Art. 19.
(Vacanze organiche, promozioni annuali, modalità per colmare ulteriori vacanze).

        1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.

(omissis)

Art. 26.
(Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica).

        1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2009, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

(omissis)

Art. 35.
(Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri).
(omissis)

        2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale.

(omissis)

 

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Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(omissis)

Art. 29.
(Concessioni aeroportuali).

        1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

(omissis)

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).
(omissis)

        2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1o gennaio 2010.

(omissis)

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(omissis)

Art. 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

        1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante

 

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autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009.
(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(omissis)

Art. 29.
(Concessioni aeroportuali).
(omissis)

        1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:

            a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;

            b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto».

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

(omissis)

Art. 26.
(Proroghe convenzioni Tirrenia).

        1. Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire

 

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l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede:

            a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;

            b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;

            c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

(omissis)

Art. 21-bis.
(Diritti aeroportuali).

        1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2009, il Ministro dei trasporti

 

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provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
(omissis)

Legge 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

Art. 1.
(Attività libero-professionale intramuraria).
(omissis)

        2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(omissis)

Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

(omissis)

Art. 24.

(Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici).

        1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.

(omissis)
 

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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE

(omissis)

Art. 54.
(Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali).
(omissis)

        3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1o gennaio 2010. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma a possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

(omissis)

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Art. 1.
(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).
(omissis)

        5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dal professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei

 

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commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

(omissis)

Art. 37.
(Proroga di termini in materia di istruzione).
(omissis)

        2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Art. 1.
(Autorità di bacino di rilievo nazionale).
(omissis)

        3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi

 

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dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
(omissis)

Art. 3.
(Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT).

        1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

(omissis)

Art. 5.
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale).
(omissis)

        2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(omissis)

Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

(omissis)

Art. 7.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

        2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I

 

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che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
(omissis)

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

        4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2.

(omissis)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private.

(omissis)

Art. 354.
(Norme espressamente abrogate).
(omissis)

        4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti

 

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materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
(omissis)

Decreto legislativo 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.
(omissis)

     341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

             b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

            c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

             d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli

 

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anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
(omissis)

        341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria).

        1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
        2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive

 

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modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:

            a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

            b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al 30 aprile 2010.

        3. All'articolo 12 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

            «2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
            2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».

        4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
        5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
        7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

 

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        8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
        9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
        10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
        11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
        12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
        13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1o ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2011».
        14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
        15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
 

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finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
        16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».
        17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».
        18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data.
        19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
        21. Al comma 5 dell'articolo 24 delle legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
        22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
 

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2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
        23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale).

        1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
        2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
        3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in

 

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data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.
        5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2010».
        6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.
        7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
        8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
        2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
        3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2011».
        4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11

 

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giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
        6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
        8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia).

        1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
        2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
        3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

            b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;

            c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

 

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        4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
        5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
        6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

        1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
        3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
        4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
        5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
        6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

        7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

        1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
        2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.
        3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
        4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012».
        5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
        6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
        7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.
        8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
        9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

        1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
        5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

 

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Articolo 8.
(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.
        2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
        4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

        1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.
        2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
        3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
        4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di

 

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cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1o marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 341:

                1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;

                2) le lettere a) e b) sono soppresse;

                3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;

                4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;

            b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;

            c) il comma 341-quater è abrogato.

Articolo 10.
(Istituti di cultura all'estero).

        1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1o gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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