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PDL 3086

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3086



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Presentato il 30 dicembre 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a tre diverse, ma assai rilevanti quanto a intensità delle ripercussioni sugli aspetti socio-economici e ambientali, fattispecie emergenziali.
      La prima attiene all'emergenza rifiuti in Campania.
      Il 31 dicembre 2009 avrà termine, dopo quindici anni, la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Tale vicenda dei rifiuti campani, risalente al febbraio 1994, rende necessario, quindi, definire le azioni che consentano il celere rientro nelle competenze ordinarie e la definizione delle residuali attività ancora in corso.
 

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      La seconda esigenza riguarda il sisma in Abruzzo, in quanto, conclusa la fase di prima emergenza, richiede la definizione degli ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione.
      Inoltre, l'esperienza degli eventi calamitosi, soprattutto quelli verificatisi nell'anno in corso, rende imprescindibile potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, con interventi anche di natura strutturale, al fine di caratterizzarne sempre più l'azione e orientarla a rafforzare gli obiettivi raggiunti.
      La terza fattispecie concerne la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari delegati per gli interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, nonché l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      L'articolo 1 disciplina il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze attribuite al primo dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le attività di ricostruzione.
      La norma in questione trova la sua ragion d'essere nell'intento di assicurare che gli interventi di ricostruzione e quelli di assistenza alla popolazione siano posti in essere dalle amministrazioni territoriali che appaiono essere, anche sotto un profilo afferente all'ordinamento costituzionale, i soggetti che per la conoscenza del territorio possono assicurare il migliore coordinamento di tali interventi finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita.
      Permane, invece, la competenza del Dipartimento della protezione civile per il completamento delle iniziative avviate per la realizzazione delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata, atteso che la complessità delle attività e i relativi stati di avanzamento rendono necessaria la permanenza di tale competenza in capo all'odierna stazione appaltante.
      Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
      Com'è noto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, ha preposto, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà, un Sottosegretario di Stato per far fronte alla gravissima situazione in cui versava la regione Campania in relazione allo stato di emergenza rifiuti, la cui cessazione è prevista, dall'articolo 19 del medesimo decreto-legge, alla data del 31 dicembre 2009; il Sottosegretario di Stato allo scopo nominato ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto-legge, alla nomina di alcuni capi missione con compiti di amministrazione attiva e che, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, subentravano ai Commissari delegati in carica.
      A partire dal maggio 2008 e fino ad oggi, le strutture di supporto al Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti (strutture di carattere straordinario per far fronte all'emergenza in atto, che hanno sostituito le strutture delle precedenti gestioni commissariali, anch'esse di carattere straordinario), hanno atteso a tutti i compiti di amministrazione connessi all'emergenza rifiuti e, in particolare, hanno svolto le attività occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti, in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, ripristinando nella regione Campania adeguate condizioni igienico-sanitarie; hanno, altresì, provveduto alla realizzazione, al completamento e alla gestione tecnico-amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, nonché al coordinamento dell'azione amministrativo-finanziaria connessa all'emergenza rifiuti in Campania.
      In relazione alla cessazione dello stato di emergenza fissata, come è noto, per il 31 dicembre 2009, il presente decreto
 

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intende assicurare il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province, nelle attività fino ad oggi svolte dalle richiamate strutture di amministrazione straordinaria, riportando le misure e le iniziative ritenute necessarie e di immediata e urgente attuazione.
      Il decreto in esame definisce i termini e le condizioni di immediato affiancamento alle strutture già esistenti di due Unità operative appositamente costituite, per il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, le modalità di accertamento delle situazioni creditorie e debitorie esistenti, gli interventi urgenti per assicurare la necessaria funzionalità a regime dell'impiantistica e delle infrastrutture a servizio del complessivo ciclo dei rifiuti, i compiti e le funzioni delle province e delle costituende società provinciali funzionali alla programmazione e all'ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio regionale, nonché le necessarie risorse umane e finanziarie occorrenti per l'assolvimento urgente delle obbligazioni riconducibili alle società provinciali.
      In particolare, l'articolo 2 prevede che, al fine di garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, vengano istituite, entro sette giorni, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti e, per il periodo 1o gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.
      L'articolo 3 prevede, per l'immediata realizzazione delle attività disciplinate con il presente decreto, che l'Unità stralcio prioritariamente definisce con urgenza le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti; a tale fine, tale Unità avvia, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva.
      Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione si rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Tale piano di rilevazione consente alla struttura di accertare in modo definitivo la massa attiva e passiva e quindi predisporre uno o più piani di estinzione.
      A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, che contiene, oltre ai debiti accertati sulla base della procedura sopra descritta, anche i debiti derivanti da procedure esecutive definite e quelle oggetto di atto transattivo, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti.
      L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa, che consistono nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, all'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti.
      L'Unità operativa provvede alle procedure per la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti. Tale attività verrà posta in essere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e tenuto conto, nelle more dell'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale, di quanto disposto in apposito atto del Sottosegretario
 

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recante «Linee guida inerenti al ciclo dei rifiuti», temporalmente vigente fino all'esercizio da parte della regione della predetta potestà pianificatoria.
      L'Unità operativa, infine, può prestare il proprio supporto alla regione Campania e alle relative province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza, nonché adottare azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
      L'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate.
      Il comma 2 prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.
      L'articolo 6 determina il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.
      L'articolo 7 disciplina il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra a soggetti pubblici o privati mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011. All'atto del trasferimento, ove la proprietà dovesse far capo a soggetti pubblici, sarà corrisposto al soggetto proprietario dell'impianto l'importo di cui all'articolo 6 diminuito del canone di affitto, delle somme relative agli interventi effettuati e delle somme comunque anticipate all'attuale proprietario. Inoltre, ai sensi del comma 7, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA.
      Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un apposito contratto di affitto di durata quindicennale. L'esigibilità del relativo canone mensile è subordinata all'esito positivo del collaudo, nonché alla prestazione di apposite garanzie, i cui oneri sono a carico del soggetto proprietario, per le somme già erogate, della piena funzionalità dell'impianto, per la responsabilità per vizi occulti e per lo svincolo dell'importo residuale dell'impianto. Il Dipartimento della protezione civile, per l'intera durata del contratto di affitto, ha la disponibilità piena dell'impianto, unitamente ai ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta.
      Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto in questione nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania, e del relativo vincolo di destinazione, tale struttura è dichiarata, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile, né può essere assoggettata a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
      L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo per lo svolgimento delle quali dovrà tenersi conto, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, esclusivamente del criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto. Ove il collaudo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 7, il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena e definitiva, per tutta la durata contrattuale, dell'impianto.
      L'articolo 9, al fine di mantenere specifiche e adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio.
      Il medesimo articolo prevede il subentro di ASIA Spa, società in house del comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati in Giugliano e Tufino, al fine di assicurare, in termini di somma urgenza, la funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel
 

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territorio della provincia di Napoli e nelle more della realizzazione del previsto termovalorizzatore di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008.
      L'articolo 10 dispone affinché, entro il 31 dicembre 2009, la competente struttura del Dipartimento della protezione civile provveda a collaudare gli impianti di discarica per le fasi realizzative comunque compiute e tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del citato decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 90 del 2008 da parte delle province o delle società provinciali, che hanno facoltà di modificare i rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
      Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.
      Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, con decorrenza 1o dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento fino alla percentuale dell'8 per cento, e con la stessa decorrenza cessano gli effetti di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3695 del 2008 prevedenti un aumento delle capacità ricettive degli impianti di compostaggio fino al 10 per cento.
      Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno dimensionato per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, il presente decreto prevede che la provincia, anche per il tramite della società provinciale, ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio, in termini di somma urgenza, della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati, alla data di entrata in vigore del decreto, tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia.
      L'articolo 11, nel rispetto della normativa regionale in materia di rifiuti, prevede misure di accelerazione per la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia dei compiti e delle funzioni il cui esercizio risulti essere funzionale alla programmazione dei gestione dei rifiuti, anche in deroga alle precipue disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti a soggetti privati, in via di somma urgenza, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono in tutto o in parte ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere per un periodo non superiore ad un anno e con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. I costi afferenti all'intero ciclo dei rifiuti,
 

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derivanti dalle suddette attività delle società provinciali, trovano integrale copertura nell' imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza, che non può contestare la doverosità del pagamento, ma soltanto l'applicazione concreta dei criteri relativi al quantum. Al fine di consentire l'applicazione della tariffa a carico degli utenti e di procedere ad azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, i comuni della regione Campania trasmettono alle società provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli archivi della TARSU e della TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza, nonché specifiche informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione e i relativi aggiornamenti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra citati a carico dei comuni, il prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Sempre allo scopo di garantire l'urgente attuazione della normativa regionale in materia di rifiuti e nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, alle province sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità e la gestione degli ulteriori impianti, siti e aree individuati appositamente dalla Unità operativa di cui all'articolo 2, nonché la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso fino all'esito dello stesso, fatte salve le eventuali azioni di ripetizione nei confronti del soggetto ritenuto responsabile all'esito del predetto contenzioso. Alle province è altresì trasferito il personale degli impianti di selezione e trattamento di Battipaglia, Casalduni e Pianodardine. Tale personale viene assunto con contratto a tempo determinato, nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
      Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni da assumere da parte delle società provinciali, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, all'atto della costituzione delle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza. Sempre al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria, il Presidente della provincia è autorizzato, nel limite massimo pari all'importo risultante dal procedimento di quantificazione inerente al contributo di euro 1,50 di cui sopra, a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
      L'articolo 12, per consentire la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, autorizza la conclusione tra le parti di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, e dalle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione.
      Da ultimo, si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile (RC) auto.
      L'articolo 13, allo scopo di assicurare comunque un contingente di personale necessario nell'ambito della gestione del
 

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ciclo dei rifiuti e tenuto conto dell'interesse pubblico primario di dare soluzione alle annose problematiche occupazionali del territorio campano, prevede che il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, nonché i consorzi relativi alle altre province, provvedano alla definizione della propria dotazione organica, laddove non esistente, che viene successivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Dopo tale procedura, i consorzi provvedono, altresì, all'assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e titolare di contratto al 31 dicembre 2008, fino alla copertura dei posti della dotazione organica e nell'ambito dei profili professionali acquisiti al 31 dicembre 2008, e dando priorità a coloro che già erano in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali di competenza. Per il personale non collocato nell'ambito della suddetta dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
      Per le medesime finalità i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica.
      L'articolo 14 contiene disposizioni volte a valorizzare l'esperienza acquisita dal personale - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con rapporto di lavoro a tempo determinato - impiegato dal Dipartimento della protezione civile che, per lo svolgimento delle attività affidategli, deve necessariamente possedere una specifica professionalità.
      Ed è in base a tale ineludibile presupposto che il Dipartimento della protezione civile non può più basare l'efficienza e l'efficacia della propria risposta agli eventi calamitosi senza garantire l'impiego di un organico in possesso di un preciso know-how e proprio per questo stabile.
      La verificata circostanza del costante ricorso a professionalità supplementari per supportare l'organico in dotazione avvalora tale assunto.
      Pertanto le disposizioni contenute nell'articolo in esame si prefiggono lo scopo di completare, almeno in parte, l'organico del Dipartimento medesimo, che, allo stato, è ben inferiore alle complessive disponibilità previste dal ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
      Il programma straordinario di reclutamento riguarda il personale già titolare di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, quello dirigenziale di seconda fascia già in servizio presso il Dipartimento con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2000, con un'anzianità nell'incarico di almeno quattro anni, e quello comandato che non abbia già prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005, purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti al personale già inquadrato ai sensi della sopra citata disposizione, e il personale operaio appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio da oltre dieci anni presso il Dipartimento della protezione civile.
      Le modalità di reclutamento, anche speciali e in deroga alle vigenti disposizioni in materia, e i requisiti di partecipazione alle procedure selettive, sono demandati a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare che, come espressamente previsto, dovranno valorizzare la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore di competenza.
      In particolare, il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile alla spesa per le predette assunzioni di personale per complessivi 8,02 milioni di euro.
 

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      Il comma 3 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avvalersi di uno specifico contingente di personale non dirigenziale da assumere con contratto a tempo determinato nella misura corrispondente al numero delle unità di personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è infatti autorizzato a stipulare, in fase di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure straordinarie di reclutamento del personale di cui al comma 1, contratti a tempo determinato con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, previa valutazione del periodo di servizio prestato, con la contestuale risoluzione delle collaborazioni in essere e la soppressione delle relative autorizzazioni.
      Il comma 4 reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria per l'applicazione dell'articolo in questione, mentre il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio determinate dall'applicazione delle disposizioni in questione.
      L'articolo 15, al comma 1 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      La norma, poi, dispone in ordine alla definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei livelli minimi dell'organizzazione del sistema di protezione civile in caso di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime modalità verrà anche definita la definitiva strutturazione del Sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile».
      L'articolo 16 autorizza la costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica, per l'esercizio delle attività strumentali del Dipartimento medesimo.
      Com'è noto, l'attività del Dipartimento della protezione civile è caratterizzata da peculiarità tali, soprattutto ove si abbia riguardo agli interventi durante le fasi emergenziali e di primo soccorso, che rendono necessario che lo svolgimento di tale funzione, seppure strumentalmente connesse alla funzione tipica di protezione civile, che rimane di esclusiva pertinenza del citato Dipartimento, sia posta in essere mediante strutture organizzative snelle, anche sotto il profilo strutturale, e dedicate esclusivamente allo svolgimento delle attività esecutive e, appunto, strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile.
      Attualmente, infatti, non esiste un plesso organizzativo dedicato, in grado di rispondere con l'immediatezza necessaria alle esigenze di protezione civile.
      La creazione, in conformità alla normativa vigente, anche comunitaria, della società in questione ha, quindi, il precipuo scopo di corrispondere a un'esigenza tanto più urgente, quanto più si abbia riguardo alle funzioni di protezione civile di salvaguardia della popolazione, dell'ambiente e dei beni rispetto non solo a eventi calamitosi, ma anche al rischio del loro verificarsi.
      Inoltre, le attività strumentali che tale organismo andrà a svolgere sono strettamente connaturate le une alle altre, ciò precludendo la possibilità di parcellizzare le attività strumentali affidando ad altri soggetti, anche societari, lo svolgimento di funzioni che, in relazione al fine perseguito,
 

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devono essere necessariamente caratterizzate da unitarietà.
      Tale ultimo aspetto costituisce il presupposto affinché l'azione di protezione civile sia finalizzata al perseguimento e all'effettiva e celere realizzazione degli scopi ad essa assegnati dal legislatore.
      Per quanto attiene all'utilizzo del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, si attira l'attenzione sulla circostanza per cui la disposizione normativa in questione, costituendo ius superveniens, demanda a specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il consenso degli interessati, l'utilizzazione del personale che nell'ambito del Dipartimento della protezione civile sia già preposto allo svolgimento di funzioni strumentali. Nella fattispecie in esame non si è inteso dare applicazione all'articolo 3, comma 30, della legge n. 244 del 2007 in quanto, giova ribadirlo, le funzioni tipiche del Dipartimento nazionale permangono in capo al Dipartimento medesimo e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, tanto più, ciò vale per il personale in servizio la cui permanenza è necessaria per l'espletamento delle peculiari funzioni di protezione civile anche a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 17 introduce disposizioni relative agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, per scongiurare il ripetersi di eventi drammatici quali, da ultimi, quelli verificatisi nell'Isola di Ischia e in provincia di Messina.
      Tali interventi si rendono necessari nelle more del completamento della riforma della disciplina relativa alla difesa del suolo, e in particolare nelle more dell'istituzione delle autorità di bacino distrettuale e della loro piena operatività, per assicurare un'organica e articolata azione di tutela delle aree a rischio idrogeologico.
      Ciò anche a integrazione di quanto disposto dall'attuale articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, che prevede l'adozione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile.
      Si prevede, perciò, al comma 1 dell'articolo 17, la possibilità di nominare commissari straordinari per gli interventi urgenti da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale nomina verrà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, e i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, adottano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie; al termine dell'incarico dovranno presentare al Parlamento una relazione sulla propria attività.
      Al comma 2 si prevede che l'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero.
      L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 1 prevede il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni commissariali già svolte dal Commissario delegato nominato con decreto del 6 aprile 2009 e la consequenziale cessazione dalle funzioni di quest'ultimo, a decorrere dal 1o febbraio 2010. Dal subentro rimangono esclusi gli interventi di completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). La disposizione normativa non genera oneri ulteriori a carico della finanza pubblica trattandosi del passaggio di consegne tra i due Commissari. All'esercizio delle funzioni commissariali si farà fronte, infatti, con le risorse economiche già previste a legislazione vigente in relazione al sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009. Con successive ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 sarà disciplinato il passaggio di consegne.
        L'articolo 2 concerne la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, che subentrano alle attuali missioni previste dal decreto-legge n. 90 del 2008, le quali cessano alla data del 31 dicembre 2009. Le predette Unità operano fino al 31 gennaio 2011, salvo proroga non superiore a sei mesi, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle precedenti missioni, nonché, per gli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2 dello stesso articolo.
        Infatti, il comma 2 prevede l'individuazione di contabilità speciali sulle quali confluiscono, oltre alle risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della missione amministrativo-finanziaria, le seguenti risorse, secondo i dati forniti dall'attuale struttura commissariale:
            gli introiti derivanti dal conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e presso l'impianto di servizio di Caivano, stimati in complessivi euro 35.861.250 annui;
            i ricavi della vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra, stimati in euro 52.000.000 annui;
            gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dedotti dalle quote inserite nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, stimati in euro 4.000.000.

        L'articolo 3 individua i compiti dell'Unità stralcio, per il cui funzionamento sono stimate spese relative all'impiego di 80 unità di personale per complessivi euro 3.350.000 fino alla cessazione della predetta Unità.
        Tra i compiti previsti, vi è anche la predisposizione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di uno o più piani di estinzione delle passività.

 

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        L'articolo 4 individua i compiti dell'Unità operativa, per il cui funzionamento sono stimate spese relative all'impiego di 70 unità di personale per complessivi euro 2.400.000 fino alla cessazione della predetta Unità.
        L'articolo 5, al comma 1, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree, attraverso l'utilizzo di 250 unità di personale militare, con una spesa, anche di funzionamento, pari a euro 5.400.000 fino alla data di cessione delle Unità stralcio ed operativa. Agli oneri si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        L'articolo 6 individua il valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra sulla base dei criteri individuati dallo studio ENEA 2007 concernente gli aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani, con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto, la cui proprietà è trasferita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, ai sensi del successivo articolo 7.
        Il trasferimento dell'impianto può essere effettuato a soggetti pubblici o privati e il comma 2 dell'articolo 7 prevede espressamente, nel caso di acquisto da parte di Enti pubblici, l'individuazione delle necessarie risorse con apposito provvedimento normativo, anche a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
        Ai fini dell'acquisizione dell'impianto, il comma 3 dell'articolo 7 prevede che all'attuale proprietario è riconosciuta la somma di euro 370 milioni, decurtata del canone dell'affitto di cui al comma 4, corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento (pari a euro 30.000.000), delle somme anticipate dalla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali all'esercizio del termovalorizzatore (pari a euro 90.000.000 circa).
        I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 autorizzano il Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, a stipulare un contratto di affitto dell'impianto per la durata di anni 15, con canone mensile da riconoscere alla proprietà di euro 2.500.000, per un totale di euro 30 milioni annui, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto.
        Il comma 4 subordina la stipulazione del contratto di affitto al rilascio di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario, e comunque dovute anche in base al comma 3.
        Spetteranno al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 5, i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, al netto della quota spettante alla società di gestione già individuata dalla struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, ed ammontanti ad euro 52.000.000 annui circa.
        Il successivo comma 8 subordina l'esigibilità del canone all'esito positivo del collaudo definitivo ed alla prestazione da parte del
 

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proprietario di apposita garanzia con gli strumenti e le caratteristiche di cui all'articolo 75, commi 2, 3 e 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché ad ulteriore garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del medesimo codice, a favore del Dipartimento della protezione civile.
        L'articolo 8, relativo alle procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Il comma 2 prevede anche l'affiancamento al soggetto affidatario della gestione dell'impianto di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a spese e cura di quest'ultimo, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.
        L'articolo 9, al comma 1, prevede il mantenimento presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, del dispositivo di presidio antincendio e di sicurezza da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, non oltre il 30 settembre 2010, con oneri complessivi stimati in euro 1.000.000, cui si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        L'articolo 10 prevede il completamento di taluni interventi di carattere infrastrutturale afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, per i quali si prevede una spesa di euro 12.000.000 per opere accessorie e di euro 5.000.000 per il completamento di attività espropriative, per l'anno 2010, sempre nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        L'articolo 11, comma 7, assegna alle province campane la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, attribuendo alle stesse, per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione e fino al 30 settembre 2010, risorse per un importo massimo di euro 1.000.000 mensili per un totale di euro 9.000.000, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Il successivo comma 9 assegna poi alle province la somma di euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale al fine dell'avvio delle società provinciali, per un importo complessivo di euro 8.720.000, quale contributo straordinario, cui si provvede sempre nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        L'articolo 12, nel definire le modalità di riscossione dei crediti vantati dai consorzi e dalla struttura del Sottosegretario nei confronti dei comuni campani, prevede che per le somme dovute alla predetta struttura provvederà il Ministero dell'interno mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito di imposta RC auto. Criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo saranno definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        L'articolo 13 reca la disciplina afferente al personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti. In particolare, viene prevista la definizione organica dei predetti consorzi anche in base al piano industriale già predisposto. Per la prima attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa nel
 

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limite massimo di euro 5.000.000 per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 19.
        Per gli eventuali esuberi rispetto alla predetta dotazione organica, stimabili in misura di circa 700 unità con conseguente onere pari a complessivi euro 30.000.000 circa, troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di cui alla legge finanziaria per il 2009.
        Per le stesse finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno provvederanno ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo finalizzate.
        L'articolo 14 contiene disposizioni volte a valorizzare l'esperienza acquisita dal personale - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con rapporto di lavoro a tempo determinato - impiegato dal Dipartimento della protezione civile che, per lo svolgimento delle attività affidategli, deve necessariamente possedere una specifica professionalità.
        In particolare, il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a procedere alle predette assunzioni di personale, nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui al successivo comma 7.
        Il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, disponendo espressamente, come già evidenziato, la valorizzazione della professionalità specifica e del servizio prestato nel settore di competenza dal personale medesimo.
        Per quanto riguarda il programma straordinario di reclutamento di personale, in particolare si evidenzia che lo stesso è rivolto:

            a) al personale già titolare di contratto a tempo determinato (n. 25 unità) e di collaborazione coordinata e continuativa (n. 200 unità). Gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione in parola che riguarda l'assunzione di personale nelle aree II e III determinate in relazione a quelle che saranno le specifiche esigenze di implementazione del Dipartimento al momento dell'indizione delle procedure selettive di reclutamento, ammontano a 7,22 milioni di euro. Per quanto concerne la spesa relativa all'assunzione del predetto personale la medesima è stata valutata considerando un costo medio unitario annuo per ciascuna unità di personale pari ad euro 32.100. A tale proposito si evidenzia la prevista contestuale soppressione delle autorizzazioni in favore del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente al personale assunto;

            b) al personale dirigenziale di seconda fascia già in servizio presso il Dipartimento con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli oneri previsti ammontano a complessivi 0,4 milioni di euro e si riferiscono a n. 5 unità in possesso di una anzianità nell'incarico di almeno quattro anni;

            c) al personale comandato che non abbia già prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005 (2 unità),

 

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purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti al personale già inquadrato ai sensi della sopra citata disposizione e personale operaio (11 unità) appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio da oltre 10 anni presso il Dipartimento della protezione civile. Tale personale va a coprire i posti già previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, rimasti ancora disponibili nella misura di 20 unità. Gli oneri sono valutati a regime in 0,4 milioni di euro annui lordi e trovano copertura nell'ambito delle risorse rimaste disponibili sullo stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005.
        Il comma 3 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avvalersi di uno specifico contingente di personale non dirigenziale da assumere con contratto a tempo determinato nella misura corrispondente al numero del personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (pari a 200 unità).
        La consistenza di tale contingente non implementa i posti in ruolo, bensì viene utilizzata per fare fronte alle pressanti e continue emergenze anche tuttora in atto su tutto il territorio nazionale.
        Il Capo del Dipartimento della protezione civile è infatti autorizzato a stipulare, in fase di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure straordinarie di reclutamento del personale di cui al comma 1, contratti a tempo determinato con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, previa valutazione del periodo di servizio prestato, con la contestuale risoluzione delle collaborazioni in essere e la soppressione delle relative autorizzazioni.
        Gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione in parola ammontano a 6,42 milioni di euro, da ascriversi nell'ambito del predetto onere di 7,22 milioni di euro, in quanto il personale a tempo determinato di cui al comma 3 è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
        Il comma 4 contiene disposizioni concernenti la copertura finanziaria complessiva dei commi 1, 2 e 3 per una somma complessiva di 8,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, così ripartiti:

            a) quanto a 4,8 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

            b) quanto a 2,82 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            c) quanto a 0,4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

        L'articolo 15, al comma 1, prevede che, fino al 31 dicembre 2010, è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un

 

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Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, in deroga all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. Per fare fronte ai conseguenti oneri, è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 19.
        Il comma 2 prevede la definizione, senza nuovi o maggiori oneri, dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e del sistema di allertamento nazionale.
        Il comma 3, al fine di assicurare risparmi di spesa, prevede la risoluzione espressa dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati.
        L'articolo 16 istituisce una Società in house a totale partecipazione pubblica. Ai relativi oneri quantificati in euro 1.000.000 per l'anno 2010 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale importo è commisurato alle esigenze di capitalizzazione della Società in ragione del prevedibile volume di attività che la Società potrà essere chiamata a svolgere.
        L'articolo 17 prevede che ciascun commissario straordinario di cui al comma 1, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo e mantiene il trattamento economico in godimento, mentre il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ai sensi dell'articolo 20, comma 9, decreto-legge n. 185 del 2008, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati, facendosi fronte alla corrispondente spesa nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione del relativo intervento.
        Con riferimento alle misure organizzative per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 (istituzione di un ispettorato generale e previsione di due dirigenti generali per il coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi), l'invarianza finanziaria è assicurata dalla previsione espressa che la spesa è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte e che il Ministero rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.
        L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, 13, comma 1, e 15, comma 1,
 

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dai quali deriva un onere complessivo di euro 35.173.000 per il 2010 e 30.000.000 annui dal 2011 al 2024, così determinato:
            articolo 7, comma 6: euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, quale quota annua del canone mensile di 2,5 milioni da corrispondere a titolo di locazione del termovalorizzatore di Acerra;
            articolo 13, comma 1: euro 5.000.000 per l'anno 2010, a titolo di contributo per la prima attuazione del medesimo comma 1, concernente assunzioni del personale in servizio presso i consorzi;
            articolo 15, comma 1: euro 173.000 per l'anno 2010, in relazione alle spese per la preposizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di protezione civile in ambito europeo ed internazionale, fino al 31 dicembre 2010.

        Ai predetti oneri si provvede:

            quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e a euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo (calcolato per compensare gli effetti in termini di indebitamento netto) di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, con contestuale riduzione per 14.900.000 euro per l'anno 2010 anche del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Ciò tenuto conto:

                a) degli indici di spendibilità delle risorse FAS, pari a un terzo per il primo anno e un mezzo per il secondo anno;

                b) dell'utilizzo delle disponibilità del fondo di compensazione contributi pluriennali per l'anno 2010, al fine di compensare una quota degli effetti del primo anno.

        In relazione ai suddetti effetti, si determinano dei margini positivi in termini di indebitamento netto, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012, che vengono destinati ad incrementare il richiamato fondo di cui al decreto-legge n. 154 del 2008.
        Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Le richiamate valutazioni su oneri e relativi mezzi di copertura e/o compensazione degli effetti sui tre saldi risultano compendiate nell'ambito del prospetto riepilogativo che ad ogni buon fine si riporta a seguire;

            quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione;

        Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

        Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

        Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

 

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).

        1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
        2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Articolo 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito

 

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della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
        2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 3.
(Unità stralcio).

        1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.
        2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità

 

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e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.
        4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.
        5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Articolo 4.
(Unità operativa).

        1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

            a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

            b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;

            c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;

            d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;

            e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

        2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.

 

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        3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Articolo 5.
(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate).

        1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Articolo 6.
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

 

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Articolo 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
        2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
        3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.
        4. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
        5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
        6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

 

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        7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.
        8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.
        9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Articolo 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.
        2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della

 

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corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.
        3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.
        4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Articolo 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

        1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Articolo 10.
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).

        1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2,

 

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comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.
        2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
        3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.
        5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare
 

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la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
        6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

        1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1o gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
        2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
        3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul

 

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territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

            a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

            b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

            c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

        4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.
        5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.
        7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

 

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        8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
        9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
        11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

Articolo 12.
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).

        1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.
        2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in

 

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relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 13.
(Personale dei consorzi).

        1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
        2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

 

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Articolo 14.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

        1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.
        2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.
        3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e

 

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continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
        4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

            a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

            b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

        1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.
        2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

 

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        3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

Articolo 16.
(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile).

        1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.
        2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
        3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.
        4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di

 

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cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.
        5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
        6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.
        7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

            a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

            b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

            c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

            d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

            e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

            f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

        8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.
        9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
        10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni

 

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per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.
        11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 17.
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).

        1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il

 

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posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.
        2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 18.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:

            a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno

 

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dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

            b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 19.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno.
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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