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PDL 2908

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2908


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, REGUZZONI

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Presentata il 10 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nelle ultime legislature è stato particolarmente sentito il problema relativo all'accompagnatore per i grandi invalidi di guerra e per servizio, soprattutto alla luce della riforma del servizio militare di leva, che ha portato alla sospensione del servizio medesimo a decorrere dall'anno 2005 e con essa il venire meno della figura di accompagnatore prima svolto da giovani militari.
      Di fronte a questa mutata situazione, il Parlamento ha concretizzato un primo intervento con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Tuttavia la modesta copertura finanziaria ha posto una serie di limiti alla fruibilità dell'assegno sostitutivo all'interno della medesima categoria, giacché veniva data priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge già usufruivano dell'accompagnatore militare o civile, e la legge n. 288 del 2002 ha prodotto una sperequazione creando di fatto cittadini di «serie A», di «serie B» e persino di «serie C».
      Con la legge 7 febbraio 2006, n. 44, il Parlamento è intervenuto nuovamente sulla materia e nel tentativo di superare i limiti posti dalla citata legge n. 288 del 2002, ha riconosciuto ai grandi invalidi la facoltà di optare tra un accompagnatore e un assegno sostitutivo. La concessione dell'assegno, dunque, non è stata più subordinata alla circostanza che gli enti preposti non siano in grado di soddisfare la richiesta di un accompagnatore, bensì è diventata una libera scelta dell'interessato. Purtroppo,
 

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però, la citata legge n. 44 del 2006 limitava il beneficio al 31 dicembre 2007.
      Successivamente, nel corso della XV legislatura, la XI Commissione lavoro della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa un testo unificato volto ad attuare una riforma organica dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ma l'iter non ha potuto avere seguito al Senato della Repubblica a causa della fine anticipata della legislatura (atto Senato n. 1940, XV legislatura).
      La presente proposta di legge riprende il citato testo unificato già approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, nell'intento di dare una risposta certa e definitiva a circa 1.200 grandi invalidi, persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, per le quali l'istituto dell'assegno sostitutivo si è rivelato nel tempo un insostituibile e prezioso ausilio, soprattutto nei rapporti interpersonali e relazionali.
      L'articolo 1, comma 1, riconosce ai grandi invalidi la possibilità di optare tra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo, mentre il comma 2 interviene sugli aspetti economici dell'assegno, elevandolo, per l'anno 2010, dagli attuali 900 euro a 1.300 euro mensili per dodici mensilità. In proposito si ricorda che già il testo unificato approvato nella scorsa legislatura prevedeva l'elevazione di 50 euro (da 900 a 950) per gli anni 2006 e 2007 e di 300 euro per il 2008.
      L'articolo 2 reca le disposizioni per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in 19.197.853 euro, e specifica che, qualora il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso del monitoraggio degli oneri, rilevi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa originarie, può intervenire con opportune iniziative legislative correttive degli effetti finanziari di leggi vigenti.
      Raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e oramai in età avanzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o, in alternativa, un assegno mensile. Lo stesso beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, e che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, la misura dell'assegno di cui al comma 1 del presente articolo, è fissata in 1.300 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati

 

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di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, e che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è fissata in misura ridotta del 50 per cento dell'importo stabilito dal primo periodo del presente comma.
      3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 19.197.853 euro si provvede:

          a) quanto a euro 7.746.853, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

          b) quanto a euro 11.451.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell' adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai

 

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sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Abrogazione).

      1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.


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